IL TRIBUNALE PREMESSO IN FATTO che con decreto del 25 marzo 1989 il p.m. di Vicenza convalidava il sequestro operato dalla p.g. in data 14 marzo 1989 all'esito di una perquisizione presso il domicilio della Longo; che avverso tale decreto ha tempestivamente proposto richiesta di riesame, Longo Eliana, i cui difensori, su loro richiesta, sono stati sentiti in camera di consiglio, unitamente al p.m., all'udienza del 13 marzo 1989; che nella citata impugnazione si chiede la caducazione del sequestro per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 224bis del c.p.p. per la convalida; che, in subordine, si eccepisce l'illegittimita' costituzionale di detta norma, nella parte in cui prevede un termine meramente ordinatorio per la convalida, in violazione del disposto degli artt. 13 e 14 della Costituzione; che, infine, si obbietta che l'impugnato provvedimento sarebbe privo di "specifico ed argomentato apprezzamento dell'utilita' processuale degli atti stessi" in sequestro; O S S E R V A Preliminare e' l'esame della questione di legittimita' del sequestro. L'art. 224- bis del c.p.p. dispone che in caso di sequestro la p.g. deve trasmettere il relativo processo verbale nel termine di 48 ore all'a.g. e, nelle 48 ore successive, deve provvedere alla convalida del sequestro o alla restituzione delle cose sequestrate. Detta norma non statuisce espressamente le conseguenze della mancanza o della tardivita' della convalida e la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che i termini prescritti dall'art. 224- bis del c.p.p. sono ordinatori, in quanto non prescritti a pena di nullita'. Insegna, infatti, la suprema Corte che ai sensi dell'art. 148 del c.p.p. l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali e' causa di nullita' soltanto nel caso in cui questa e' comminata espressamente dalla legge, e che la sanzione di nullita' non puo' essere ricavata da altra norma piu' generale - in quanto il sequestro di cose non importa certo una limitazione dela liberta' personale -, ne' dall'art. 185, n. 3, del c.p.p. in quanto la ritardata convalida non comporta una violazione delle esigenze relative all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato (si vedano, in tal senso, Cass., VI 19 febbraio 1987, ric. Giuliano, G.I., 88 - II c. 271; Cass. 2 novembre 1985, Carbone, 171.774; Cass. 20 giugno 1985, Curvo, 170.909; Cass. 14 giugno 1985, Littera, Giur. it. 86, II; Cass. 9 maggio 1985, Sergi, 169.858; Cass. 8 maggio 1984, De Santo, G.I. 84, III, 673; Cass. 21 marzo 1984, Amendola, 167.442; Cass. 7 ottobre 1983, Bono, 90.411; Cass. 25 maggio 1983, Modugno). Cio' premesso, il tribunale ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224- bis del c.p.p. - cosi' come interpretato, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione. Il terzo comma dell'art. 13 stabilisce, infatti, espressamente che "si intendono revocati e restano privi di ogni effetto" i provvedimenti provvisori adottati dall'autorita' di pubblica sicurezza, e tra tali provvedimenti e' da ricomprendere anche il sequestro nel domicilio, dato il collegamento instaurato dall'art. 14 con il precedente art. 13 della Costituzione. La questione e' rilevante ai fini del decidere. Ed infatti ove il tribunale del riesame ritenesse perentorio il termine di cui all'art. 224- bis del c.p.p., dovrebbe dichiarare la perenzione del sequestro per omessa convalida (giacche' una convalida tardiva dovrebbe considerarsi tamquam non esset) e disporre l'immediata restituzione all'imputata di quanto appreso dalla p.g. all'esito della perquisizione domiciliare, senza facolta' alcuna di apprezzamento sulla pertinenza delle cose al processo; ove, invece, il tribunale ritenesse tale termine meramente ordinatorio, la convalida, ancorche' tardiva, non sarebbe passibile di censura sotto tale profilo. Solo in tale caso, allora, questo tribunale del riesame potrebbe e dovrebbe affrontare la questione attinente al merito dell'impugnato provvedimento, al fine di decidere dell'utilita' processuale delle cose in sequestro. Decisione, questa, del massimo interesse e per la Longo e, piu' in generale, ai fini di giustizia, giacche' condiziona l'acquisizione e l'utilizzabilita' di possibili elementi di prova a favore e a carico dell'imputata. Per altro verso, va detto che poiche' le cose si presentano, ad un giudizio prima facie ed ex ante, come pertinenti, e' del tutto evidente l'interesse delle parti contrapposte alla loro valida acquisizione o alla loro non acquisizione al procedimento in corso: incontestabile e', quindi, anche sotto tale profilo, la rilevanza decisiva, in concreto, della questione.