IL TRIBUNALE
                           PREMESSO IN FATTO
      che con decreto del 25 marzo 1989 il p.m. di Vicenza convalidava
 il sequestro operato dalla p.g. in data 14 marzo  1989  all'esito  di
 una perquisizione presso il domicilio della Longo;
      che  avverso  tale decreto ha tempestivamente proposto richiesta
 di riesame, Longo Eliana, i cui difensori, su  loro  richiesta,  sono
 stati sentiti in camera di consiglio, unitamente al p.m., all'udienza
 del 13 marzo 1989;
     che  nella  citata  impugnazione  si  chiede  la  caducazione del
 sequestro per mancato rispetto dei termini previsti dall'art.  224bis
 del c.p.p. per la convalida;
      che,  in subordine, si eccepisce l'illegittimita' costituzionale
 di detta norma, nella parte  in  cui  prevede  un  termine  meramente
 ordinatorio  per la convalida, in violazione del disposto degli artt.
 13 e 14 della Costituzione;
      che,  infine,  si obbietta che l'impugnato provvedimento sarebbe
 privo  di  "specifico  ed  argomentato  apprezzamento   dell'utilita'
 processuale degli atti stessi" in sequestro;
                             O S S E R V A
    Preliminare   e'  l'esame  della  questione  di  legittimita'  del
 sequestro.
    L'art.  224-  bis  del  c.p.p. dispone che in caso di sequestro la
 p.g. deve trasmettere il relativo processo verbale nel termine di  48
 ore  all'a.g.  e,  nelle  48  ore  successive,  deve  provvedere alla
 convalida del sequestro o alla restituzione delle  cose  sequestrate.
 Detta norma non statuisce espressamente le conseguenze della mancanza
 o della tardivita' della convalida e la giurisprudenza  assolutamente
 prevalente della Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che i
 termini prescritti dall'art. 224- bis del c.p.p. sono ordinatori,  in
 quanto non prescritti a pena di nullita'.
    Insegna,  infatti, la suprema Corte che ai sensi dell'art. 148 del
 c.p.p. l'inosservanza delle forme prescritte per gli atti processuali
 e'  causa  di  nullita'  soltanto nel caso in cui questa e' comminata
 espressamente dalla legge, e che la sanzione  di  nullita'  non  puo'
 essere ricavata da altra norma piu' generale - in quanto il sequestro
 di cose non importa certo una limitazione dela liberta' personale  -,
 ne'  dall'art. 185, n. 3, del c.p.p. in quanto la ritardata convalida
 non comporta una violazione delle esigenze  relative  all'intervento,
 all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato (si vedano, in tal
 senso, Cass., VI 19 febbraio 1987, ric. Giuliano, G.I., 88  -  II  c.
 271;  Cass.  2 novembre 1985, Carbone, 171.774; Cass. 20 giugno 1985,
 Curvo, 170.909; Cass. 14 giugno 1985,  Littera,  Giur.  it.  86,  II;
 Cass.  9  maggio 1985, Sergi, 169.858; Cass. 8 maggio 1984, De Santo,
 G.I. 84, III, 673; Cass. 21 marzo 1984, Amendola,  167.442;  Cass.  7
 ottobre 1983, Bono, 90.411; Cass. 25 maggio 1983, Modugno).
    Cio'  premesso, il tribunale ravvisa la non manifesta infondatezza
 della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224- bis del
 c.p.p.  -  cosi' come interpretato, in riferimento agli artt. 13 e 14
 della Costituzione.
    Il terzo comma dell'art. 13 stabilisce, infatti, espressamente che
 "si  intendono  revocati  e  restano  privi  di   ogni   effetto"   i
 provvedimenti   provvisori   adottati   dall'autorita'   di  pubblica
 sicurezza, e tra tali provvedimenti  e'  da  ricomprendere  anche  il
 sequestro nel domicilio, dato il collegamento instaurato dall'art. 14
 con il precedente art. 13 della Costituzione.
    La questione e' rilevante ai fini del decidere.
    Ed  infatti  ove  il tribunale del riesame ritenesse perentorio il
 termine di cui all'art. 224- bis del c.p.p., dovrebbe  dichiarare  la
 perenzione del sequestro per omessa convalida (giacche' una convalida
 tardiva  dovrebbe  considerarsi  tamquam  non   esset)   e   disporre
 l'immediata  restituzione  all'imputata  di quanto appreso dalla p.g.
 all'esito della perquisizione domiciliare, senza facolta'  alcuna  di
 apprezzamento  sulla  pertinenza delle cose al processo; ove, invece,
 il  tribunale  ritenesse  tale  termine  meramente  ordinatorio,   la
 convalida,  ancorche' tardiva, non sarebbe passibile di censura sotto
 tale profilo.
    Solo in tale caso, allora, questo tribunale del riesame potrebbe e
 dovrebbe affrontare la questione attinente al  merito  dell'impugnato
 provvedimento,  al  fine  di decidere dell'utilita' processuale delle
 cose in sequestro. Decisione, questa, del massimo interesse e per  la
 Longo  e, piu' in generale, ai fini di giustizia, giacche' condiziona
 l'acquisizione e l'utilizzabilita' di possibili elementi di  prova  a
 favore e a carico dell'imputata.
    Per altro verso, va detto che poiche' le cose si presentano, ad un
 giudizio prima facie ed  ex  ante,  come  pertinenti,  e'  del  tutto
 evidente  l'interesse  delle  parti  contrapposte  alla  loro  valida
 acquisizione o alla loro non acquisizione al procedimento  in  corso:
 incontestabile  e',  quindi,  anche  sotto tale profilo, la rilevanza
 decisiva, in concreto, della questione.