IL GIUDICE ISTRUTTORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti del procedimento penale n. 82/89A contro Mattolini Daniele, imputato - fra l'altro - del delitto di cui agli artt. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516, e 8 della legge n. 4/1929; Vista la nota 3 marzo 1989 del sost. procuratore della Repubblica, con la quale si chiede sollevarsi questione di legittimita' costituzionale della norma incriminatrice or ora citata "per contrasto con l'art. 25 della Costituzione", con conseguenti trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospensione del giudizio; Premesso che la norma stessa punisce il comportamento di colui che, dissimulando componenti positivi ovvero simulando componenti negativi del reddito, determina una alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione dei redditi; Ritenuto che la questione sollevata dal p.m., e' rilevante, in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma in esame farebbe venire meno l'ipotizzabilita' stessa del reato ascritto all'imputato, per difetto di uno degli elementi costitutivi; Ritenuto - altresi' - che la questione non appare manifestamente infondata, in rapporto - quantomeno - all'art. 25 della Costituzione (giova qui ricordare che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 374/I del 12 febbraio 1988, ha sollevato eccezione di incostituzionalita' della norma in discorso in relazione agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione), dal momento che il legislatore non ha indicato alcun parametro - numerico o concettuale, ma comunque oggettivo - di riferimento per la individuazione concreta dei casi in cui sussiste uno scarto notevole, e penalmente rilevante, fra il reddito dichiarato e quello effettivamente imponibile, ma ha - invece - lasciato all'interprete la determinazione dell'evento del reato e cioe' della "alterazione in misura rilevante" del risultato della dichiarazione: espressione - questa ultima - che non permette, nella sua indeterminatezza, di individuare con certezza il precetto, al fine di giudicare quando un determinato comportamento di evasione fiscale abbia superato la soglia dell'illecito meramente amministrativo, posto che soltanto oltre un certo limite si configura un illecito penale; Ritenuto che, per le suesposte considerazioni, il legislatore non sembra aver rispettato, nel configurare la norma in esame, i princi'pi costituzionali di tassativita' e determinatezza delle ipotesi di reato, per i quali il giudice deve essere posto in grado di esprimere un giudizio di corrispondenza del caso concreto alla norma di legge in base a criteri oggettivi e controllabili; Poiche', mancando a questo giudice elementi certi in base ai quali valutare l'avvenuta violazione - o meno - da parte dell'imputata della norma in discussione, si ritiene la proposta eccezione meritevole di essere demandata alla Corte costituzionale, con riferimento all'art. 25 della Costituzione;