ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
 l'11 novembre 1988, depositato in Cancelleria  il  16  successivo  ed
 iscritto  al  n.  26  del  registro  ricorsi  1988,  per conflitto di
 attribuzione  sorto  a  seguito  della  deliberazione  del   Comitato
 Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) 5 agosto
 1988, n. 87, concernente l'approvazione del "Programma  annuale  1988
 di  interventi  urgenti  per la salvaguardia ambientale", nella parte
 concernente l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei (punto
 5, nonche' sez. III dell'appendice "A" del programma).
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  24  gennaio  1989  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Udito l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato l'11 novembre 1988 e depositato il 16
 dello stesso mese, la Regione  Sardegna  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione   nei   confronti   dello   Stato   in   relazione  alla
 deliberazione  del  C.I.P.E.  5  agosto  1988,  n.  87,   concernente
 l'approvazione  del "Programma annuale 1988 di interventi urgenti per
 la salvaguardia ambientale". In particolare, secondo  la  ricorrente,
 sarebbero  lesivi  delle  "funzioni  amministrative  concernenti  gli
 interventi per la protezione della natura, le  riserve  ed  i  parchi
 naturali",  trasferite alla Regione dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno
 1978, n. 348 (che ha parzialmente riprodotto l'art. 83 del d.P.R.  24
 luglio 1977, n. 616, estendendolo alla Sardegna), in attuazione degli
 artt. 3 e 6 dello Statuto (legge cost. 26 febbraio 1948,  n.  3),  le
 seguenti   disposizioni:   a)   il   punto   5.2   della   suindicata
 deliberazione, che ha attribuito al Ministro dell'ambiente il  potere
 di  provvedere,  fra  l'altro,  all'istituzione  del Parco di Orosei,
 d'intesa con la Regione Sardegna; b) la  Sezione  III  dell'Appendice
 "A" della deliberazione impugnata, che, nel disciplinare la procedura
 per l'intesa con le regioni, ha previsto l'istituzione, da parte  del
 Ministro  dell'ambiente, di apposite commissioni paritetiche, nonche'
 la possibilita', per lo stesso Ministro, di  provvedere  all'adozione
 degli  atti  necessari all'istituzione dei parchi anche in assenza di
 proposte da parte delle Commissioni paritetiche e, quindi,  anche  in
 mancanza del consenso delle regioni interessate.
   Mirando  a  prevenire una possibile eccezione di inammissibilita' -
 basata sul fatto che l'istituzione del  Parco  marino  del  Golfo  di
 Orosei  era  gia' stata prevista, ferma l'intesa con la Regione e nel
 rispetto delle procedure indicate all'art. 5  della  legge  8  luglio
 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente), dall'art. 18,
 primo comma, lett. c,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67  -,  la
 ricorrente  precisa  che  risale  soltanto  alla  delibera  impugnata
 l'attribuzione al Ministro dell'ambiente  del  potere  di  provvedere
 all'istituzione di quel parco e di disciplinare le relative procedure
 d'intesa.
    A sostegno delle proprie richieste, la Regione Sardegna sottolinea
 che la ripartizione delle competenze fra Stato e  regioni  in  ordine
 all'istituzione  dei  parchi  naturali  e'  fissata  dall'art. 58 del
 d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, nel riprodurre il trasferimento  di
 competenze  gia'  operato  a favore delle regioni a statuto ordinario
 dall'art.  83  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  di  quest'ultimo  ha
 significativamente  riprodotto  soltanto  il primo comma, attributivo
 alle regioni delle funzioni amministrative concernenti la  protezione
 della  natura  e  le riserve o i parchi naturali, mentre ha omesso di
 riprodurre i  commi  successivi,  che  limitano  quelle  funzioni  in
 relazione ai parchi gia' esistenti e all'individuazione dei territori
 sui  quali  istituire  i   parchi   e   le   riserve   di   carattere
 interregionale.    Secondo  la  ricorrente,  questa  ripartizione  di
 competenze non e' stata alterata dalla legge istitutiva del Ministero
 dell'ambiente  (come  ha riconosciuto la stessa Corte con la sent. n.
 830 del 1988), per il fatto che quest'ultima si limita a trasferire a
 tale   ministero   le   competenze   gia'   spettanti   al   Ministro
 dell'agricoltura  in  ordine   all'individuazione   delle   zone   di
 importanza naturalistica nazionale e internazionale e alla promozione
 della costituzione di parchi e di riserve naturali (art.  5,  secondo
 comma),   oltreche'   a  confermare  la  competenza  del  Governo  di
 individuare, su proposta del Ministro dell'ambiente, i territori  sui
 quali istituire parchi o riserve naturali di carattere interregionale
 (art. 5, primo comma). Pertanto, poiche' ne' l'art. 18 della legge n.
 67  del  1988, ne' l'art. 5 della legge n. 349 del 1986 attribuiscono
 al Ministro dell'ambiente il potere di istituire  parchi  naturali  o
 quello   di   individuare   le  aree  sulle  quali  istituire  parchi
 interregionali (potere spettante, invece, al  Governo),  si  dovrebbe
 dedurre  la  palese  illegittimita'  del  punto  5.2  della  delibera
 C.I.P.E.,  oggetto  di  impugnazione,  che  attribuisce  al  Ministro
 dell'ambiente l'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei.
    Del  resto,  a conferma di tale conclusione, la Regione sottolinea
 che, come questa Corte ha affermato con la sentenza prima citata,  il
 potere  di istituire parchi non puo' ritenersi coincidente con quello
 di individuare le  zone  da  adibire  a  parco,  ne'  con  quello  di
 predisporre le necessarie misure di salvaguardia e neppure con quello
 di promuoverne la costituzione. Ma anche se cosi' non fosse, continua
 la  ricorrente, non si potrebbe fare a meno di ricordare che l'art. 5
 della legge istitutiva  del  Ministero  dell'ambiente,  il  quale  e'
 espressamente posto dalla delibera impugnata a proprio fondamento, si
 riferisce, per quanto qui interessa, all'individuazione delle zone di
 importanza  naturalistica  nazionale  (comma  secondo),  zone che non
 potrebbero non coincidere con i territori sui  quali,  ai  sensi  del
 primo  comma  dello  stesso  articolo,  debbono  istituirsi riserve o
 parchi interregionali. Se cosi' e', secondo la ricorrente,  l'art.  5
 pone  norme  che  non avrebbero effetto nei confronti della Sardegna,
 per  il  fatto  che,  essendo  questa  un'isola,  non  si  potrebbero
 istituire   nel   suo   territorio  riserve  o  parchi  di  carattere
 interregionale. E,  in  ogni  caso,  lo  stesso  art.  5,  quando  si
 riferisce  a  parchi  d'importanza  nazionale o a parchi di carattere
 interregionale, non intenderebbe dire, secondo la ricorrente, che gli
 uni  o gli altri debbano esser considerati parchi statali, poiche' la
 qualificazione e il conseguente regime giuridico  dell'area  protetta
 sarebbero  conseguenti all'individuazione dell'ente cui e' attribuito
 il relativo potere di istituzione, ente che, per le cose gia'  dette,
 non potrebbe essere lo Stato.
    2.  - Per l'eventualita' in cui l'istituzione da parte dello Stato
 del Parco marino del Golfo di Orosei non venga ritenuta lesiva  delle
 competenze regionali, la ricorrente prospetta, in via subordinata, un
 ulteriore  motivo  di  illegittimita'   della   delibera   impugnata,
 consistente  nella  violazione  dell'art.  18,  primo comma, lett. c,
 della legge n. 67 del 1988, il quale prevede l'istituzione del  Parco
 marino  del  Golfo di Orosei "d'intesa con la regione Sardegna". Tale
 violazione si realizzerebbe in conseguenza del fatto che  la  Sezione
 III   dell'Appendice   "A"   della   delibera   C.I.P.E.  oggetto  di
 impugnazione, anziche' un'intesa vera e propria, prevede un potere di
 proposta   di  un'apposita  commissione  paritetica,  costituita  con
 decreto del Ministro dell'Ambiente e composta da rappresentanti dello
 Stato   e  della  regione  Sardegna,  nonche',  facoltativamente,  da
 rappresentanti degli enti locali e da esperti delle  associazioni  di
 protezione  ambientale  riconosciute.  In  altre  parole,  secondo la
 ricorrente, un atto, come l'intesa, che e' una forma di coordinamento
 paritario  fra  enti,  che  si  realizza  mediante  un  accordo fra i
 medesimi e che deve necessariamente precedere  la  decisione  cui  si
 riferisce, non potrebbe essere surrogata dalla forma di coordinamento
 prevista dall'atto impugnato, che suppone tra gli enti interessati un
 rapporto  mediato,  come  la  partecipazione ad un'istanza collegiale
 esterna all'organizzazione statale e a quella regionale, nella  quale
 la  regione,  in  palese  contraddizione  con il carattere paritetico
 della commissione, e' messa sullo  stesso  piano  di  altri  soggetti
 (enti  locali,  associazioni  ambientalistiche),  che  non vantano le
 specifiche attribuzioni costituzionalmente  riconosciute  in  materia
 alla regione stessa.
    Inoltre,  poiche' la delibera impugnata prevede che, in assenza di
 proposte unitarie della Commissione  paritetica,  il  Ministro  possa
 procedere  da  solo  alla  realizzazione  delle varie fasi necessarie
 all'istituzione del parco e poiche' in linea di fatto, a causa  della
 complessa  composizione della Commissione stessa, appare estremamente
 problematico il raggiungimento in quella sede di un accordo unitario,
 si  istituirebbe  una procedura di coordinamento che, ad avviso della
 ricorrente, permetterebbe al Ministro di  decidere  senza  tenere  in
 alcun  conto  le  regioni  e  gli  interessi  regionali. Per tal via,
 conclude la  ricorrente,  il  coordinamento  instaurato  rischierebbe
 seriamente   di  stemperarsi  in  una  semplice  consultazione  della
 regione, vale a dire in una forma  di  coordinamento  che  la  stessa
 Corte  ha  definito come la piu' tenue (sent. n. 517 del 1988) e che,
 percio',  non  potrebbe  costituire  un  legittimo  surrogato   della
 richiesta intesa.
    3.  -  Da  ultimo,  la  ricorrente  contesta  che la deliberazione
 impugnata rientri fra gli atti attribuiti al  C.I.P.E.,  non  potendo
 rintracciarsi  il  fondamento della competenza con essa esercitata in
 nessuna delle leggi citate nel preambolo della delibera stessa,  ne',
 a quanto pare, in altre leggi.
    4.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha depositato il
 proprio atto di costituzione il 6 dicembre 1988  e,  pertanto,  fuori
 termine.
    5.   -   In  prossimita'  dell'udienza,  la  regione  Sardegna  ha
 presentato una memoria, con la  quale,  oltre  a  ribadire  argomenti
 svolti  nel  precedente  scritto  difensivo  e  ad allegare ulteriori
 pronunzie della Corte costituzionale che  dimostrerebbero  la  bonta'
 delle proprie tesi, sottolinea che il potere dello Stato di istituire
 riserve o parchi non  potrebbe  farsi  rientrare  nella  funzione  di
 indirizzo  e  di  coordinamento  a  salvaguardia della unitarieta' di
 struttura e di funzionamento dei parchi d'interesse nazionale e delle
 riserve  statali  e,  comunque,  non  dovrebbe  esser riconosciuto in
 materie, come quella della protezione della natura,  nelle  quali  la
 Sardegna  possiede competenze di tipo esclusivo (tanto piu' di fronte
 al chiaro disposto dell'art. 66 del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  che
 ricomprende  l'istituzione  di  parchi  o  di  riserve naturali nella
 materia della protezione della natura, trasferita alle regioni).
    E'  ben  vero, continua la ricorrente, che di recente questa Corte
 ha ammesso che, quando ricorra un interesse nazionale,  e'  possibile
 riconoscere  un  potere  statale  di  istituzione  del  parco o della
 riserva naturale. Ma la stessa Corte ha precisato che, nel verificare
 la   sussistenza  dell'interesse  nazionale,  occorre  accertare  che
 quest'ultimo sia definito da uno specifico atto legislativo (v.  ord.
 n.   12   del   1988)   e   che  abbia  fondamento  nella  disciplina
 costituzionale  dei  rapporti  tra  Stato  e  regioni,  non   essendo
 sufficiente  un'autogiustificazione  (v.  sent.  n. 217 del 1988). Ad
 avviso della ricorrente, l'uno e l'altro requisito sarebbero  carenti
 nel   caso   di   specie.   Innanzitutto,   perche'   la  valutazione
 dell'interesse nazionale, anziche' esser compiuta con una  legge,  e'
 operata  da  un atto ministeriale, quale la delibera C.I.P.E. oggetto
 di impugnazione. In secondo luogo, perche'  l'istituzione  del  Parco
 marino  del Golfo di Orosei, riguardando una zona infraregionale, non
 potrebbe esser considerata di rilievo nazionale (v. sentt. nn. 830  e
 956   del   1988),   ne'   potrebbe   rispondere   alle  esigenze  di
 infrazionabilita' e di "imperativita'" dell'interesse tutelato,  ne',
 conseguentemente,   a   quelle  di  proporzionalita'  dell'intervento
 previsto rispetto all'interesse reale da soddisfare (v. sent. n.  177
 del 1988).
    Da  ultimo,  la  ricorrente  nega  che  il potere contestato possa
 legittimamente rientrare fra le misure urgenti di salvaguardia  delle
 zone da adibire ad aree protette, mancando nel caso di specie tutti i
 requisiti richiesti da codesta Corte (v. sent. n. 617  del  1987),  e
 cioe'  che  la  specifica  autorizzazione legislativa sia adottata in
 caso  di  inerzia  regionale,  "quando  non   si   possa   altrimenti
 provvedere",  e  "indichi  il  presupposto,  la materia, le finalita'
 dell'intervento e l'autorita' legittimata".
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Regione Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei  confronti  dello  Stato  in  relazione  alla  deliberazione  del
 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.)
 5 agosto 1988,  n.  87,  concernente  l'approvazione  del  "Programma
 annuale  1988  di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale",
 in quanto, attribuendo, al punto 5.2, al  Ministro  dell'ambiente  il
 potere   di   provvedere,   d'intesa   con   la   Regione   Sardegna,
 all'istituzione del Parco marino del Golfo di  Orosei,  lederebbe  le
 competenze  costituzionalmente riconosciute alla ricorrente in ordine
 all'istituzione di parchi infraregionali, quali risultano dagli artt.
 3  e 6 dello Statuto sardo (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), come
 attuati dall'art. 58 del d.P.R. 19 giugno  1978,  n.  348  (Norme  di
 attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla
 legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio  1977,  n.  616),
 che   ha   trasferito   alla   regione  "le  funzioni  amministrative
 concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve
 e i parchi naturali".
   In  via  subordinata,  ove  non  le fosse riconosciuto il potere di
 istituire il Parco marino del Golfo di Orosei, da  essa  rivendicato,
 la  Regione Sardegna prospetta la lesione delle proprie competenze in
 materia di protezione della natura e di parchi o di riserve  naturali
 per  effetto  della  Sezione  III  del'Appendice  "A"  della predetta
 delibera  C.I.P.E.,  la  quale,   nel   disciplinare   le   procedure
 dell'intesa  richiesta  dall'art.  18,  lett. c, della legge 11 marzo
 1988, n. 67 (Legge finanziaria per il 1988), ha previsto  un'apposita
 Commissione  paritetica  con  potere di proposta, nella quale possono
 essere inseriti  anche  rappresentanti  degli  enti  locali  e  delle
 associazioni  ambientalistiche riconosciute, nonche' la possibilita',
 per il Ministro dell'ambiente, di provvedere, in mancanza di proposte
 unitarie della suindicata Commissione, nel termine di novanta giorni,
 all'adozione degli atti necessari all'istituzione del parco.
    2.  -  Occorre verificare preliminarmente se il ricorso presentato
 dalla Regione Sardegna possa essere ritenuto ammissibile nella  parte
 in  cui rivendica alla competenza regionale il potere di istituire il
 Parco marino del Golfo di Orosei.
    A  sostegno dell'ammissibilita' del ricorso, la ricorrente afferma
 che la deliberazione del C.I.P.E. del  5  agosto  1988,  n.  87,  non
 potrebbe  essere  considerata meramente attuativa dell'art. 18, lett.
 c, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  dal  momento  che  la  concreta
 attribuzione   al   Ministro   dell'ambiente  del  potere  contestato
 risalirebbe  soltanto  alla  suindicata  deliberazione,  non  potendo
 essere  rinvenuta  ne'  nell'art.  18, lett. c, ne' nell'art. 5 della
 legge 8 luglio 1986, n. 349, alle cui procedure il predetto  art.  18
 fa rinvio per l'istituzione dei parchi naturali da esso previsti.
   L'interpretazione  addotta  dalla  Regione Sardegna non puo' essere
 accolta,  poiche',  ove  siano  correttamente  analizzate  nel   loro
 significato  letterale  e sistematico, le disposizioni citate portano
 alla conclusione opposta, vale a dire a rinvenire nell'art. 18, lett.
 c, della legge n. 67 del 1988 l'attribuzione allo Stato del potere di
 istituire il Parco marino del Golfo di Orosei.
    2.1.  -  Va  osservato, innanzitutto, che, contrariamente a quanto
 suppone la ricorrente, il rinvio alle "procedure di  cui  all'art.  5
 della  legge  8  luglio 1986, n. 349", operato dall'art. 18, lett. c,
 della legge n. 67 del 1988, non puo'  riferirsi  all'istituzione  del
 Parco  marino  del  Golfo  di  Orosei.  Sicche'  cade la possibilita'
 prospettata dalla Regione Sardegna, per la quale  il  ricordato  art.
 18,  lett.  c,  in  conseguenza  di  quel  rinvio,  non  intenderebbe
 attribuire allo Stato il potere di  istituire  parchi  naturali,  ne'
 riferirsi  ad  aree infraregionali, come quella interessante il Golfo
 di Orosei.
    Pur se l'affrettata e poco felice formulazione dell'art. 18, lett.
 c, lascia qualche margine d'incertezza, l'interpretazione accolta  e'
 indubbiamente   la   piu'  vicina  alla  lettera  della  disposizione
 esaminata, la quale prevede "l'istituzione, con le procedure  di  cui
 all'art.  5  della  legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali
 del  Pollino,  delle  Dolomiti  bellunesi,  dei  Monti  Sibillini  e,
 d'intesa  con  la  Regione  Sardegna,  del  Parco marino del Golfo di
 Orosei". Il testo dell'art. 18,  infatti,  lascia  intendere  che  il
 rinvio alle procedure previste dall'art. 5 della legge istitutiva del
 Ministero  dell'ambiente  valga  soltanto  per  i  parchi   nazionali
 elencati  per  primi,  e non per il Parco marino del Golfo di Orosei,
 per il quale l'unica condizione posta dalla disposizione  considerata
 e' quella dell'intesa con la Regione Sardegna.
    Questa   interpretazione   riceve   una   decisiva   conferma   da
 considerazioni di ordine sistematico. Le procedure previste dall'art.
 5  della  legge n. 349 del 1986 riguardano, infatti, parchi e riserve
 naturali  attinenti  alla  tutela  dell'ambiente  terrestre,  di  cui
 regolano  fasi  propedeutiche  all'istituzione, come l'individuazione
 dei  territori  da  adibire  a  riserve  o  a  parchi  di   carattere
 interregionale e la promozione della costituzione degli stessi, sulla
 base della ripartizione di competenze  stabilita  per  le  regioni  a
 statuto ordinario (che sono le regioni interessate a quei parchi) dal
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 83).  Tali  procedure,  tuttavia,
 non  possono  avere  applicazione  ai  parchi marini, come quello del
 Golfo di Orosei, poiche' per questi la legge 31 dicembre 1982, n. 979
 (Disposizioni  per  la  difesa  del  mare),  prevede  una  disciplina
 diversa, una disciplina che,  in  modo  del  tutto  simile  a  quella
 adottata   nel   caso  in  contestazione,  si  articola,  al  livello
 amministrativo, in un programma di interventi a tutela  dell'ambiente
 marino  approvato  dal  C.I.P.E.  (art.  1)  e  in un procedimento di
 istituzione  del  parco,  concluso  da  un   decreto   del   Ministro
 dell'ambiente  da adottare in conformita' con il predetto piano e con
 gli indirizzi della politica nazionale  di  protezione  dell'ambiente
 (art. 26).
    2.2. - Eliminato il dubbio interpretativo conseguente all'indebito
 collegamento con le procedure previste dall'art. 5 della legge n. 349
 del  1986, diventa chiaro che il riconoscimento del potere contestato
 come competenza statale risale all'art. 18, lett. c, della  legge  n.
 67 del 1988, il quale dispone il finanziamento, a favore del Ministro
 dell'ambiente, di un programma annuale  di  interventi  urgenti,  che
 comprende, fra l'altro, "l'istituzione (...), d'intesa con la regione
 Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei". Da tale inequivoca e
 incontestabile  manifestazione  di volonta' del legislatore nazionale
 derivano l'attribuzione allo Stato del potere contestato  e,  quindi,
 l'effetto  ipoteticamente  invasivo  delle  competenze che la Regione
 Sardegna possiede in materia di protezione della natura, di riserve e
 di parchi naturali.
   Contro  tale  conclusione  non possono valere gli argomenti addotti
 dalla Regione Sardegna, in base ai  quali  l'effetto  presuntivamente
 invasivo  discenderebbe  dalla  concreta  ripartizione  di competenze
 stabilita dalla deliberazione del C.I.P.E. n. 87 del 1988.  Anche  se
 e'  indubbiamente  vero che e' quest'ultima delibera ad articolare le
 varie  fasi  procedurali  relative  all'istituzione  del  parco  e  a
 distribuire   fra  diversi  organi  statali  le  distinte  competenze
 attinenti a quel medesimo procedimento ed anche se e' egualmente vero
 che  di  fronte  a  tale  complessa  disciplina  stabilita con l'atto
 impugnato  sta  l'asciutta  disposizione  di  legge   precedentemente
 ricordata,   cio'   che  e'  determinante  ai  fini  della  decisione
 sull'ammissibilita' del conflitto  e'  verificare  quale  sia  l'atto
 attraverso   cui   e'   stato   inequivocabilmente   e  concretamente
 manifestata la volonta' dello Stato di esercitare lo specifico potere
 la  cui  titolarita' e' rivendicata dalla Regione Sardegna. E poiche'
 non si puo' dubitare che la chiara volonta' di riconoscere allo Stato
 il  potere  di  istituire  il  Parco  marino  del  Golfo di Orosei e'
 originariamente espressa dall'art. 18, lett. c, della legge n. 67 del
 1988,  tanto  basta  per  dichiarare l'inammissibilita' del conflitto
 promosso  dalla  Regione  Sardegna  nella  parte  in  cui   contesta,
 attraverso  l'impugnazione della deliberazione del C.I.P.E. n. 87 del
 1988, il potere dello Stato di istituire il suddetto parco.
    3.  -  E'  invece  fondato l'ulteriore profilo, prospettato in via
 subordinata dalla Regione Sardegna, in base al quale le competenze in
 materia  di protezione della natura, di riserve e di parchi naturali,
 che l'art. 58 del d.P.R. 19 giugno 1978, n. 348, in attuazione  degli
 artt.  3 e 6 dello Statuto sardo, assicura alla ricorrente, risultano
 lese dalla Sezione III dell'Appendice "A"  della  ricordata  delibera
 C.I.P.E., la quale, in contrasto con quanto stabilito dal gia' citato
 art. 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988, prevede come  eventuale
 l'intesa  con  la  Regione  Sardegna in relazione all'istituzione del
 Parco marino del Golfo di Orosei (punto 6).
    3.1.   -  Nel  dare  attuazione  alla  decisione  del  legislatore
 nazionale (art.  18,  lett.  c,  della  legge  n.  67  del  1988)  di
 istituire,  d'intesa  con  la  Regione  Sardegna, il Parco marino del
 Golfo di Orosei, la delibera  C.I.P.E.  5  agosto  1988,  n.  87,  ha
 adottato,  nell'ambito  di un programma annuale di interventi urgenti
 per la salvaguardia ambientale  valido  per  il  1988,  un'articolata
 procedura  di  attuazione,  che  ha  il suo perno centrale nei poteri
 decisionali del Ministro dell'ambiente. Tuttavia,  in  considerazione
 della   complessita'  degli  interessi  pubblici  coinvolti  e  della
 molteplicita' delle  competenze  richieste,  la  stessa  delibera  ha
 disposto  che  il  Ministro  dell'ambiente,  nell'esercizio  dei vari
 poteri previsti, fosse assistito, per  ciascuna  area  da  adibire  a
 parco, da apposite Commissioni paritetiche, formate da rappresentanti
 ministeriali e regionali, alle quali sono attribuiti poteri referenti
 e di proposta.
    In  particolare,  si  tratta  di commissioni nominate dal Ministro
 dell'ambiente, i cui membri sono designati, per meta',  dallo  stesso
 Ministero  dell'ambiente,  dal Ministero dell'agricoltura e foreste e
 dal Ministero della marina mercantile e,  per  l'altra  meta',  dalle
 regioni  interessate.  Tra  i  componenti di tali commissioni possono
 essere nominati anche rappresentanti degli enti locali interessati ed
 esperti   delle  associazioni  ambientaliste  riconosciute  ai  sensi
 dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, i quali, per rispetto della
 pariteticita'  del  collegio  cui  sono  chiamati  a partecipare, non
 possono non entrare nelle quote ministeriali o in quelle regionali.
    I poteri di proposta di tali commissioni si estendono sugli stessi
 oggetti  attribuiti  alla   competenza   decisionale   del   Ministro
 dell'ambiente.    Essi,    pertanto,   riguardano   innanzitutto   la
 predisposizione delle misure di primo intervento, volte a definire in
 via  provvisoria  l'area  da  proteggere,  i  valori  naturalistici e
 ambientali  che  vi  insistono,  gli  obiettivi   da   perseguire   e
 l'individuazione  delle  misure di salvaguardia da adottare in attesa
 dell'approvazione del piano del parco (v. punto  3,  Sez.  III,  App.
 "A",  della  citata delibera C.I.P.E.). Si tratta, piu' precisamente,
 di   poteri   che   attengono   a   fasi   propedeutiche   a   quella
 dell'istituzione   vera  e  propria  e  che  sono  caratterizzate  da
 un'esigenza intrinseca di urgenza, nei confronti delle quali,  quando
 il  parco  e'  d'interesse  nazionale,  sussiste  indubbiamente, come
 questa Corte ha gia' avuto modo di precisare (v.  sentt. nn. 123  del
 1980,  617  del 1987, 1029 e 1031 del 1988), una competenza esclusiva
 del Governo, esercitata attualmente dal Ministro  dell'ambiente,  che
 non  tollera,  per  sua  natura,  limitazioni in nome di interessi di
 altri  enti  pubblici  o  procedure  che  ne  possano  paralizzare  o
 rallentare  irragionevolmente  il  compimento. Sotto tale profilo, e'
 del tutto giustificata la disposizione, contenuta nel punto  4  della
 Sezione  III dell'Appendice "A" della delibera impugnata (ma v. anche
 il punto 5, ultimo comma), secondo la quale, in assenza  di  proposte
 unitarie  della  Commissione  paritetica  nei  termini  previsti,  il
 Ministro dell'ambiente  procede  per  suo  conto  all'adozione  delle
 misure di primo intervento precedentemente elencate.
    3.2.  -  Oltreche'  in relazione alle competenze ora ricordate, la
 Commissione paritetica prevista dalla delibera impugnata  assiste  il
 Ministro  dell'ambiente,  con  la  formulazione di proposte, anche in
 ordine ai principali aspetti attinenti all'istituzione del parco.  Il
 punto  5 della sezione della delibera appena citata dispone, infatti,
 che la predetta  Commissione  predisponga  una  relazione  e  formuli
 proposte  concernenti  lo schema di provvedimento per la costituzione
 dell'ente  di  gestione  del  parco,  i  criteri  (indagini,   studi,
 attivita')  per  la  redazione  del piano di promozione e di sviluppo
 socio-economico dell'area protetta e delle zone  finitime,  la  stima
 del  fabbisogno  finanziario  per  l'istituzione  del parco (compresa
 l'acquisizione di aree), per la  realizzazione  delle  infrastrutture
 necessarie e per la gestione ordinaria del parco stesso. Insieme alla
 determinazione dei precisi confini dell'area protetta,  le  attivita'
 ora menzionate costituiscono il nucleo essenziale dei poteri relativi
 all'istituzione  del  parco,  che,  quando  si  tratti   di   un'area
 d'interesse  nazionale  o  internazionale, e' attribuito allo Stato e
 per esso, nell'ipotesi di parchi marini,  al  Ministro  dell'ambiente
 (ai sensi e nei termini dell'art. 26 della legge n. 979 del 1982), in
 quanto diretta espressione della definizione dell'interesse nazionale
 che  giustifica  la particolare disciplina di quell'area (v. sent. n.
 1031 del 1988).
    Se,  come  questa  Corte ha gia' avuto modo di precisare (v. spec.
 sentt. nn. 223 del 1984, 1029 e 1031 del 1988), il trasferimento alle
 regioni  delle  funzioni  in  materia  di protezione della natura, di
 riserve e di parchi naturali non ha comportato l'eliminazione in capo
 allo  Stato  del  potere  di  istituzione  di  un  parco  d'interesse
 nazionale,  tuttavia  e'   ormai   giurisprudenza   consolidata   che
 l'interferenza  e  l'intreccio  di  tali  poteri statali con numerose
 materie assegnate alle competenze regionali  -  le  principali  delle
 quali (agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e pesca,
 turismo e industria  alberghiera),  nel  caso  della  Sardegna,  sono
 attribuite  alla  competenza esclusiva della regione - comportano che
 l'esercizio  di  quei  poteri  statali  si  svolga  nel  rispetto  di
 procedure  di cooperazione legalmente stabilite, che, in relazione ai
 momenti di massima  incidenza  sulle  competenze  regionali,  debbono
 consistere  in specifiche forme d'intesa (v. spec. sentt. nn. 203 del
 1974, 175 del 1976, 223 del 1984, 183 e 191 del 1987, 1029 e 1031 del
 1988).  In  conformita'  con tali esigenze costituzionali, l'art. 18,
 lett. c, della legge n. 67 del 1988 ha correttamente stabilito che il
 Ministro  dell'ambiente provveda all'istituzione del Parco marino del
 Golfo di Orosei "d'intesa con la regione Sardegna".
    3.3.  -  Tuttavia,  nel  disciplinare  le  procedure  d'intesa  in
 attuazione dell'anzidetta norma di legge, il punto  6  della  Sezione
 III  dell'Appendice  "A"  contenuta nella delibera C.I.P.E. n. 87 del
 1988 ha stabilito disposizioni che  non  possono  essere  considerate
 rispettose   delle   esigenze   costituzionali   ora   ricordate.  In
 particolare, tali disposizioni hanno condizionato l'esperimento delle
 procedure d'intesa con la regione all'eventualita' che la Commissione
 paritetica indicata in precedenza non pervenga a  proposte  unitarie,
 nei termini previsti, in relazione agli oggetti delineati nel punto 5
 della stessa sezione (attivita' di  istituzione  del  parco).  Questa
 previsione   si   basa,   evidentemente,   sul   presupposto  che  la
 formulazione  di  proposte  unitarie  da  parte   della   Commissione
 paritetica   precedentemente  indicata  equivalga  alla  stipulazione
 dell'intesa con la  regione  interessata,  necessaria  per  procedere
 all'istituzione del Parco marino del Golfo di Orosei. Ma, in realta',
 siffatta equiparazione non puo' in alcun modo esser giustificata.
    La  proposta  unitaria della Commissione paritetica non puo' esser
 ritenuta equivalente all'intesa fra lo Stato e la  Regione  Sardegna,
 in   quanto   l'una   e   l'altra   sono   espressione  di  posizioni
 qualitativamente diverse nei confronti della decisione  da  prendere.
 Tanto  in  relazione  all'istituzione  del parco, quanto in relazione
 all'adozione  degli  atti  di  primo   intervento,   la   Commissione
 paritetica  prevista  dalla  delibera  C.I.P.E.  ha,  secondo  quanto
 disposto  dallo  stesso  atto  impugnato,  il  potere  di   formulare
 proposte,  che,  anche  quando  sono adottate all'unanimita', possono
 essere modificate dal Ministro dell'ambiente in sede di deliberazione
 della  decisione  finale.  Cio'  deriva  dal  fatto  che il potere di
 proposta  e'  correlativo  a  una  partecipazione   al   procedimento
 decisionale che non implica un coordinamento paritario, ma presuppone
 che il destinatario della  proposta  resti  il  dominus  unico  della
 decisione.   L'intesa,   al   contrario,   e'  una  tipica  forma  di
 coordinamento  paritario,  in  quanto   comporta   che   i   soggetti
 partecipanti  siano  posti  sullo  stesso  piano  in  relazione  alla
 decisione da adottare, nel senso che quest'ultima deve risultare come
 il  prodotto di un accordo e, quindi, di una negoziazione diretta tra
 il soggetto cui la decisione e' giuridicamente imputata e  quello  la
 cui volonta' deve concorrere alla decisione stessa.
    Il   punto   6  della  delibera  C.I.P.E.  impugnata  e',  dunque,
 illegittimo in quanto condiziona  l'esperimento  dell'intesa  con  la
 Regione  Sardegna alla mancata presentazione di una proposta unitaria
 da parte della Commissione paritetica e in quanto suppone,  pertanto,
 un'equiparazione  di  tale  proposta con l'intesa richiesta dall'art.
 18, lett. c, della legge n. 67 del 1988. Poiche' lo  stesso  punto  6
 prevede,  poi, nel caso di mancata intesa sull'istituzione del parco,
 un  potere  sostitutivo  privo  di  copertura  legislativa,  esso  va
 annullato anche per questa parte.