ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  11  del
 decreto-legge 30 dicembre  1988,  n.  548  (Disposizioni  urgenti  in
 materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione di oneri sociali
 e di sgravi contributivi al Mezzogiorno) promossi con  ricorsi  delle
 Regioni  Toscana  ed Emilia Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio
 1989, depositati in cancelleria il 2 e  l'8  febbraio  successivi  ed
 iscritti ai nn. 2 e 10 del registro ricorsi 1989.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  le  Regioni  Toscana  ed Emilia Romagna con ricorsi
 notificati, rispettivamente, il 27 e 30 gennaio  1989  e  depositati,
 rispettivamente, il 2 e 9 febbraio 1989, hanno sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  11  del   decreto-legge   30
 dicembre  1988,  n.  548 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
 contributiva,  di  fiscalizzazione  di  oneri  sociali  e  di  sgravi
 contributivi al Mezzogiorno) per violazione degli artt. 81, 117, 118,
 119 e 125 Cost.;
      che  si  e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
    Considerato   che   i  due  ricorsi,  proposti  contro  lo  stesso
 decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  30  dicembre  1988,  n. 548 non e' stato
 convertito  in  legge  nel   termine   di   sessanta   giorni   dalla
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  642  del  1988),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;