ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  del
 decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 549 (Soppressione dell'imposta  di
 soggiorno)   promossi   con   ricorsi   delle   Regioni   Toscana  ed
 Emilia-Romagna, notificati il 27 e il 30 gennaio 1989, depositati  in
 cancelleria  il  2 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 3 e 9
 del registro ricorsi 1989.
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  le  Regioni  Toscana  ed Emilia Romagna con ricorsi
 notificati, rispettivamente il 27 e 30  gennaio  1989  e  depositati,
 rispettivamente, il 2 e 8 febbraio 1989, hanno sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  10  del   decreto-legge   30
 dicembre  1988,  n.  549 (Soppressione dell'imposta di soggiorno) per
 violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.;
      che  si  e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
    Considerato  che  i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto
 legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  30  dicembre  1988, n. 549, non e' stato
 convertito  in  legge  nel   termine   di   sessanta   giorni   dalla
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  642  del  1988),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;