ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e 11 del registro ricorsi 1989. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 12 giugno 1977, n. 348); che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 30 gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n. 547 del 1988 per violazione, degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Cost.; che si e' costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi; Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;