ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto legge 8
 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per  fronteggiare  l'eccezionale
 carenza  di  disponibilita'  abitative), convertito in legge 8 aprile
 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre  1988  dal
 Pretore  di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia
 e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1989.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto   che,   nel   corso   di   un  giudizio  di  opposizione
 all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad  uso
 abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 24  e  42  Cost.,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n.
 26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella  parte  in  cui,
 richiamando  l'art.  1,  primo  comma,  del  d.-l.  n.  708 del 1986,
 individua  l'ambito  territoriale  di  applicazione  della   disposta
 sospensione  dell'esecuzione  degli sfratti in base alla delibera del
 CIPE del 30 maggio 1985, anziche' alla  successiva  delibera  n.  152
 dell'8 aprile 1987;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
 subordine, infondata;
    Considerato  che  l'efficacia  temporale  della norma impugnata e'
 cessata il 31 dicembre 1988;
      che  e'  pure  scaduta  la  successiva proroga al 30 aprile 1989
 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili  ad  uso
 abitativo, disposta dall'art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito
 nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto,  non
 era incluso il Comune di Noto;
      che pertanto la sollevata questione di costituzionalita' risulta
 attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo;
    Visti  gli  artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;