IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Colombini Dino ed altri;
    Sull'eccezione  della  difesa,  di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 4, n. 7, della legge n.  516/1982  per  contrasto  con  gli
 artt.  3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sentito il p.m. che
 ha concluso per la manifesta infondatezza, osserva che  la  questione
 e'  evidentemente  rilevante  poiche'  l'eventuale  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  della  norma  citata  priverebbe  del
 carattere di illiceita' penale i fatti contestati;
      che inoltre detta questione non appare manifestamente infondata,
 come gia' ritenuto dalla Suprema Corte con  ordinanza  374/1  del  12
 febbraio-4  marzo  1988,  la  cui  motivazione  si condivide sotto il
 profilo della indeterminatezza della condotta descritta  nella  norma
 incriminatrice    che   sembra   permanere   nonostante   i   criteri
 interpretativi suggeriti da alcuni giudici di  merito,  quali  quelli
 del valore percentuale o assoluto dell'evasione che non sembrerebbero
 rientrare nei dati di comune esperienza;