IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Colombini Dino ed altri; Sull'eccezione della difesa, di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982 per contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, sentito il p.m. che ha concluso per la manifesta infondatezza, osserva che la questione e' evidentemente rilevante poiche' l'eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma citata priverebbe del carattere di illiceita' penale i fatti contestati; che inoltre detta questione non appare manifestamente infondata, come gia' ritenuto dalla Suprema Corte con ordinanza 374/1 del 12 febbraio-4 marzo 1988, la cui motivazione si condivide sotto il profilo della indeterminatezza della condotta descritta nella norma incriminatrice che sembra permanere nonostante i criteri interpretativi suggeriti da alcuni giudici di merito, quali quelli del valore percentuale o assoluto dell'evasione che non sembrerebbero rientrare nei dati di comune esperienza;