IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  provvedimento  del  12 dicembre 1986 il sindaco di Tolentino,
 considerate le precarie condizioni di stabilita' di un  tratto  delle
 mura  castellane  lungo  viale  30  giugno,  gli  evidenti  indizi di
 cedimento ed il conseguente rischio di  rovina  e  di  danno  per  le
 persone   e   per  le  cose,  ordinava  l'immediato  sgombero  (entro
 ventiquattro ore dalla notifica) del sottostante locale, sito al n.c.
 29  del  suddetto  viale,  di proprieta' di Primo Vissani e da questi
 ceduto  in  locazione  ad  uso   artigianale   a   Franco   Ferranti;
 quest'ultimo  provvedeva, in conseguenza, a sgomberare il locale ed a
 trasferire altrove l'attivita' di autocarrozziere che  vi  esercitava
 sin  dall'inizio  della  locazione,  dopo  di  che  conveniva innanzi
 l'intestato pretore il proprietario, con ricorso ex artt. 34, 45 e 46
 della  legge  27  luglio  1978,  n.  392,  e ne domandava condanna al
 pagamento dell'indenita' per la perdita  dell'avviamento  commerciale
 quantificata  subito  in L.  4.572.000 (sulla base dell'ultimo canone
 corrisposto, pari a L.  254.000 mensili) e maggiorata di interessi  e
 rivalutazione monetaria.
    Il  Vissani,  costituendosi  ritualmente nelle forme e nei termini
 della proceduta stabilita  dall'art.  46  della  legge  n.  392/1978,
 contestava  la  domanda,  della  quale chiedeva il rigetto col favore
 delle spese, deducendo in primo luogo che la cessazione del  rapporto
 non  discendeva  automaticamente  dall'ordinanza sindacale - la quale
 costituiva, al  piu',  causa  di  sospensione  temporanea  della  sua
 prestazione  -  ma  era  dipesa esclusivamente dalla volonta' di esso
 conduttore  il  quale,  approfittando  dell'evento,  aveva  preferito
 recedere dal contratto per trasferire la sua attivita' artigianale in
 altro locale gia' predisposto al tempo  dell'ordinanza  sindacale;  a
 tutto  concedere, comune, la cessazione del rapporto sarebbe dovuta a
 causa a lui non imputabile, donde l'infondatezza della domanda contro
 di lui rivolta dal conduttore.
    Per  l'eventualita'  di  una  condanna  il  comparente chiedeva ed
 otteneva, comunque, nelle forme prescritte dall'art. 420, nono comma,
 del  c.p.c.  di chiamare in causa in garanzia il comune di Tolentino,
 in persona del Sindaco pro-tempore,  per  essere  manlevato  da  ogni
 ipotetica  responsabilita'  nei  confronti del ricorrente Ferranti e,
 cioe', per ottenere condanna alla refusione di  tutte  le  somme  che
 egli   fosse  dichiarato  eventualmente  tenuto  a  corrispondere  al
 Ferranti per il titolo dedotto.
    Costituendosi  in  giudizio  dietro  delibera  autorizzativa della
 giunta comunale,  il  sindaco  chiedeva  respingersi  la  domanda  di
 garanzia svolta dal Vissani, rilevando che il diritto alla indennita'
 per la perdita dell'avviamento  consegue  non  solo  nell'ipotesi  di
 definitiva  risoluzione  del  rapporto  (e  non  invece  nei  casi di
 temporanea sospensione, ovvero di estinzione dovuta ad impossibilita'
 sopravvenuta della prestazione), ma altresi' in quella di risoluzione
 del rapporto "causata pur sempre da  responsabilita'  del  locatore",
 nei   cui  confronti  soltanto,  dunque,  la  pretesa  stessa  poteva
 avanzarsi. Anche questo comparente, tuttavia, per  l'eventualita'  di
 essere  condannato  al  pagamento  in  favore  del convenuto Vissani,
 chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il proprio assicuratore per
 la  responsabilita'  civile,  Compagnia  Le  Assicurazioni  d'Italia,
 domandandone condanna alla refusione  delle  somme  che  esso  comune
 fosse tenuto eventualmente a sborsare al Vissani.
    Si  costituiva, da ultimo, anche l'assicuratore per resistere alla
 domanda di garanzia spiegata dal comune chiamato in causa,  eccependo
 la  totale  estraneita'  rispetto  all'oggetto  della  garanzia della
 pretesa dedotta nel ricorso originario dal Ferranti ed invocando,  in
 specie, il disposto dell'art. 3, lett. R), della polizza di copertura
 contro i rischi da r.c. stipulata con il comune.
    In  corso  di  causa sono stati raccolti gli interrogatori formali
 del ricorrente e del resistente Vissani ed alla  successiva  udienza,
 sulle   conclusioni   rispettivamente   precisate,   all'esito  della
 discussione, il pretore tratteneva la causa per la  decisione,  della
 quale dava nella stessa udienza lettura del dispositivo.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Va  preliminarmente affermato che nel caso concreto si e' trattato
 realmente della cessazione  definitiva  del  rapporto  di  locazione,
 relativo   al   locale   adibito   dal   Ferranti   ad   officina  di
 autocarrozzeria, a seguito dell'ordinanza di  sgombero  adottata  dal
 Sindaco  in  data  12  dicembre  1986 ai sensi dell'art. 153 del t.u.
 delle leggi com. e prov.
    A  parte,  infatti,  che  nel  suddetto  provvedimento, ad effetto
 immediato, non e' contenuta nessuna predeterminazione di  durata,  la
 causa   che   costrinse   l'amministrazione   comunale  ad  adottarlo
 (condizioni  statiche  precarie  del  tratto   di   mura   castellane
 sovrastante  il  viale 30 giugno, con fenomeno di cedimento e rovina)
 appare  di  gravita'  e  dimensioni  tali  da  richiedere  interventi
 risanativi   (adombrati  nell'ordinanza  stessa)  di  contenimento  e
 consolidamento  delle  mura  e  delle   strutture   urbane   annesse,
 sicuramente  realizzabili  solo  nel  volgere  di un lungo periodo di
 tempo,  anche  per  la  necessaria  attesa  delle   disposizioni   da
 impartirsi da parte della soprintendenza ai monumenti, trattandosi di
 "struttura tutelata ai sensi della legge n. 1089/1939".
    Ne  e'  riprova il fatto che, a distanza di due anni e mezzo circa
 dall'insorgere del fenomeno, la causa del dissesto appare  ben  lungi
 dall'essere rimossa ne' e' dato prevedere il tempo in cui l'ordinanza
 potra'  essere  revocata,  almeno  con   riguardo   all'immobile   in
 questione.
    In  tali  condizioni  non  e'  possibile parlare, come pretende la
 difesa del resistente (alla  quale  aderisce  sul  punto  quella  del
 comune   chiamato   in   causa),   di   mera  sospensione  temporanea
 dell'efficacia del rapporto locativo e, d'altra parte, nessuna  prova
 il  medesimo  Vissani  ha  fornito  della  circostanza - dallo stesso
 dedotta per paralizzare la pretesa e smentita dal resistente nel  suo
 interrogatorio  -  secondo  la  quale  il  Ferranti  avrebbe  di  sua
 iniziativa preferito traslocare la sua attivita'  in  altro  immobile
 gia' pronto all'epoca della ordinanza di sgombero.
    Conclusivamente,  trattasi  di  cessazione  del  rapporto locativo
 relativo ad immobile  a  destinazione  artigianale,  avente  contatto
 diretto   col   pubblico   (come   ammesso  dal  resistente  nel  suo
 interrogatorio), non dovuta a libera  scelta  del  conduttore  e,  in
 particolare,  non  dovuta  a  sua  disdetta  alla scadenza, ne' a suo
 recesso anticipato nei casi consentiti dalla legge o dal contratto.
    E  poiche'  le  altre due ipotesi (cessazione dovuta a risoluzione
 per inadempimento  ovvero  a  fallimento  del  conduttore)  prevedute
 dall'art.   34  non  vengono  in  considerazione  nella  specie,  non
 resterebbe  che  dichiarare  la  spettanza  in  capo  al   conduttore
 ricorrente  del  diritto  a  vedersi  corrispondere  l'indennita'  in
 parola.
    Questo   diritto,  come  osserva  la  difesa  del  ricorrente,  e'
 disciplinato in modo da essere  escluso  solo  nei  casi  in  cui  il
 conduttore  manifesti  disinteresse  alla  continuazione del rapporto
 ovvero in quelli riconducibili ad un suo  comportamento  colpevole  o
 inadempiente:  e  poiche'  nessuna  di  dette  ipotesi  ricorre nella
 fattispecie, non potrebbe disattendersi la  domanda  del  conduttore,
 anche  perche'  ad  essa  non sembra applicabile la recente pronunzia
 (sentenza n. 576  del  23  dicembre  1987)  con  la  quale  la  Corte
 costituzionale  ha  interpretato il disposto della norma dell'art. 34
 nel senso che tra le ipotesi di esclusione del diritto va considerata
 -   implicitamente  compresa  -  altresi'  quella  di  impossibilita'
 sopravvenuta della prestazione in conseguenza  del  totale  perimento
 dell'immobile locato.
    Ha  rilevato,  in  quella  occasione,  la Corte che l'obbligazione
 accessoria di corrispondere l'indennita' di avviamento segue la sorte
 del rapporto principale, al quale e' collegata sia funzionalmente che
 strutturalmente,  allo  stesso  modo  che  il  valore  di  avviamento
 inerisce  naturalmente all'immobile locato e, quindi, viene meno (con
 conseguente estinzione del diritto alla correlativa  indennita')  col
 venir meno dell'immobile medesimo.
    Nel caso concreto, invece, l'immobile non e' perito e, malgrado la
 cessazione del rapporto di locazione per factum principis,  non  puo'
 dirsi  venuto  meno  il  suo  valore  di  avviamento  collegato  alla
 pregressa attivita' artigianale svoltasi dal ricorrente.
    Dalle  considerazioni  che  precedono  discenderebbe,  dunque,  il
 riconoscimento del diritto all'indennita' ex art. 34  in  favore  del
 conduttore  ed a carico del locatore, ma cosi' facendo ritiene questo
 giudice  che  verrebbe  riservato  a  questo  ultimo  un  trattamento
 discriminatorio  e  comunque irragionevole a paragone del locatore il
 quale, riavendosi in condizioni normali l'immobile,  locato  per  usi
 non  abitativi,  sia  in  condizione  di lucrare realmente il maggior
 valore del bene derivante dal suo avviamento commerciale.
    E' vero, infatti, che l'indennita' in questione non rappresenta un
 risarcimento  collegabile  ad  un  comportamento  anche  lato   sensu
 colpevole  del  locatore, non ha carattere retributivo e non discende
 dalla violazione di un dovere, ma nemmeno puo' negarsi ad essa quella
 natura   riparatoria   o   riequilibratrice   dell'arricchimento  che
 altrimenti il locatore verrebbe a lucrare senza alcun suo  contributo
 personale  e  percio'  in  maniera  giuridicamente  indebita; e, come
 ammette  il  ricorrente,  questo  arricchimento   per   il   locatore
 conseguirebbe  dal  vantaggio patrimoniale che egli potrebbe trarre o
 dal subentrare direttamente al conduttore  nella  medesima  od  altra
 attivita', o dal concedere l'immobile in locazione a terzi.
    Ma quando l'immobile locato, pur non perito materialmente, abbia -
 per factum principis che, come  nella  specie,  ha  ordinato  il  suo
 sgombero e disposto il divieto di utilizzazione a tempo indeterminato
 -  perduto  ogni  possibilita'  giuridica  di  diventare  oggetto  di
 scambio,  allorche'  cioe'  il  locatore,  pur riavendosi indietro, a
 seguito della cessazione del rapporto,  un  bene  il  cui  valore  e'
 intrinsecamente maggiorato per effetto dell'avviamento commerciale ad
 esso inerente, non abbia  alcuna  possibilita'  neanche  astratta  di
 utilizzare  in  qualsiasi  modo  il  bene  e  quindi  di trarne alcun
 vataggio  dal  suo  apprezzamento,  in  tal  caso  non   sembra   ne'
 ragionevole  ne'  equo  sottoporre il locatore allo stesso sacrificio
 patrimoniale  a  cui  e'  assoggettato  il  locatore  il  quale,   al
 contrario,   in   condizioni   normali   abbia   la  possibilita'  di
 riutilizzare il bene nel suo valore intrinsecamente aumentato.
    Non  si  vuole,  cioe', dubitare della legittimita' della norma in
 relazione alla generalita' dei casi in cui la cessazione del rapporto
 locativo dipenda da impossibilita' sopravvenuta della prestazione del
 locatore dovuta al factum  principis,  ma  soltanto  in  relazione  a
 quella,  tra  tali ipotesi, in cui, come nel caso concreto, il factum
 principis determini al tempo stesso e la cessazione del rapporto e la
 perdita di valore commerciale e di scambio dell'immobile locato.
    E poiche' nella specie si controverte appunto sulla applicabilita'
 in favore del conduttore-ricorrente  dell'indennita'  ex  art.  34  a
 carico del locatore in un caso in cui la cessazione del rapporto trae
 origine  da  un  provvedimento  della  p.a.  che,  al  contempo,   ha
 deteminato  l'impossibilita' giuridica di utilizzazione dell'immobile
 a tempo indeterminato, appare rilevante - siccome pregiudiziale -  la
 soluzione della indicata questione di legittimita' costituzionale.