ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R.
 24 aprile 1982, n. 340 (Ordinamento del  personale  e  organizzazione
 degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno),
 promosso con ordinanza  emessa  il  17  marzo  1988  dal  T.A.R.  del
 Piemonte  sul  ricorso  proposto da Mangini Paolo contro il Ministero
 dell'Interno ed altro, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1988
 e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima
 serie speciale dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Mangini Paolo nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  dell'11  aprile  1989  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Ubaldo Papetti per Mongini Paolo e l'Avvocato dello
 Stato  Antonio  Palatiello  per  il  Presidente  del  Consiglio   dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Adito da Paolo Mongini per l'annullamento del provvedimento
 del Ministro dell'interno del 21 dicembre  1983  col  quale  venivano
 promossi  per merito comparativo 24 primi dirigenti alla qualifica di
 dirigente superiore, il Tribunale  amministrativo  del  Piemonte,  su
 eccezione  del  ricorrente, primo dirigente (Vice Prefetto Ispettore)
 presso la Prefettura di Alessandria e non compreso  tra  i  promossi,
 con  ordinanza  emessa  il  17  marzo  1988 ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,  in   relazione   all'art.   76   della
 Costituzione,  dell'art.  18  del  d.P.R.  24  aprile  1982,  n.  340
 (Ordinamento   del   personale   e   organizzazione   degli    uffici
 dell'Amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno),  perche'
 esorbitante dalla delega legislativa conferita al  Governo  dall'art.
 40  della  legge 1› aprile 1981, n. 121, alla emanazione di norme per
 il nuovo ordinamento della Polizia  di  Stato,  e  del  personale  ed
 uffici  della  Amministrazione  civile  dell'interno,  ma  non  della
 carriera dirigenziale, la cui disciplina e'  dettata  dal  d.P.R.  30
 giugno 1972, n. 748.
    Premette  il  giudice  a  quo  che  la  norma  censurata,  per  il
 conferimento delle qualifiche di vice prefetto  ispettore,  di  primo
 dirigente di ragioneria, di vice prefetto e di dirigente superiore di
 ragioneria, stabilisce che si osservino le disposizioni previste  per
 il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo
 dirigente e di dirigente superiore della Polizia  di  Stato,  dettate
 dagli artt. 40 e segg. del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
    In  particolare,  la  qualifica  di  dirigente  superiore, a norma
 dell'art.  43,  viene  conferita  mediante   scrutinio   per   merito
 comparativo  ai  primi  dirigenti  che  abbiano tre anni di effettivo
 servizio nella qualifica.
    Tale  sistema  di  promozione  si  discosta sensibilmente, osserva
 l'autorita'  remittente,  da  quello  introdotto,  in  via  generale,
 dall'art.  24  del  d.P.R.  30  giugno  1972,  n. 748, secondo cui la
 qualifica di dirigente superiore viene attribuita per meta' dei posti
 disponibili  secondo  il  turno  di  anzianita'  e  per l'altra meta'
 mediante concorso per titoli di servizio.
    Nel   giudizio  davanti  al  T.a.r.  il  ricorrente,  in  possesso
 dell'anzianita' prescritta dall'art. 24 del d.P.R. n. 748  del  1972,
 lamentava  di  non  aver  "potuto partecipare alla promozione, quanto
 meno mediante concorso", in  forza  della  applicazione  del  diverso
 sistema  di  promozione  previsto,  per  i  dirigenti  superiori  del
 Ministero dell'interno, dal combinato disposto  degli  artt.  18  del
 d.P.R. n. 340 del 1982 e 43 del d.P.R. n. 335 del 1982.
    La  questione,  osserva  il  giudice  a  quo,  e' quindi rilevante
 poiche', applicando la norma  speciale,  censurata,  la  domanda  del
 ricorrente non troverebbe accoglimento, mentre con l'applicazione del
 sistema previsto dall'art. 24 del d.P.R. n. 748 del  1972,  l'operato
 della  p.a.  si  paleserebbe illegittimo con conseguente accoglimento
 del ricorso.
    Ora, osserva l'autorita' remittente, il potere delegato esercitato
 con la norma denunciata trova il suo fondamento  nell'art.  40  della
 legge n. 121 del 1981 a mente del quale, per l'Amministrazione civile
 dell'interno  il  Governo   veniva   delegato   a   provvedere   alla
 determinazione  dell'ordinamento  del personale ed all'organizzazione
 degli uffici; ferma restando "l'applicazione  dei  principi  generali
 dell'ordinamento  del pubblico impiego statale, devono essere dettate
 norme" - recita l'art. 40 - "per la ristrutturazione e  la  dotazione
 organica   delle   carriere  ausiliarie,  esecutive,  di  concetto  e
 direttive".
    L'eccesso di delega che vizia l'art. 18 del d.P.R. 24 aprile 1982,
 n. 340 "si rivela da un lato sotto il profilo per cui  la  disciplina
 della  dirigenza  del Ministero dell'interno non era ricompresa nella
 delega di cui all'art. 40 della legge n.  121  del  1981;  dall'altro
 sotto  il  profilo  per cui, tra i principi generali dell'ordinamento
 del pubblico impiego e' stato introdotto quello di  cui  all'art.  16
 della  legge  18 marzo 1968, n. 249, da cui prende le mosse il d.P.R.
 n. 748 del 1972 circa  la  autonomia  e  separazione  della  carriera
 dirigenziale,  successivamente  confermato  dall'assetto  di cui alla
 legge n. 312 del 1980 e dal combinato disposto degli artt. 17  e  26,
 u.  c.  della  legge 29 marzo 1983, n. 93", legge quadro sul pubblico
 impiego.
    L'enucleazione  di  una autonoma carriera dirigenziale si rinviene
 infatti, ad avviso  dell'autorita'  remittente,  nei  principi  posti
 dagli  artt.  7,  8,  9  e  19  del  d.P.R.  n.  748 del 1972; la sua
 differenziazione dalla carriera direttiva, dalla cui disciplina  gia'
 si discostava notevolmente, si accentuo' con la riforma operata dalla
 legge  11  luglio  1980,  n.  312,  che,  abolendo  le   tradizionali
 "carriere"  e connesse qualifiche e sostituendole con otto qualifiche
 funzionali, tuttavia non comprese in esse i dirigenti, che continuano
 a  reperire  il  trattamento giuridico e la definizione di mansioni e
 compiti nel d.P.R. n. 748 del 1972.
    Peculiare  invero e' per i dirigenti la responsabilizzazione per i
 risultati dell'azione amministrativa (art. 19); essi "precedono"  gli
 altri impiegati delle altre qualifiche della carriera direttiva (art.
 2, ultimo comma) e quindi non appartengono ad essa. Ad escludere  che
 la qualifica dirigenziale sia mera "specificazione" o "continuazione"
 del rapporto di servizio instaurato col dipendente appartenente  alla
 carriera direttiva e' poi la previsione (art. 16) che la dirigenza di
 una direzione generale o di altro  ufficio  equiparato  possa  essere
 conferita ad un soggetto estraneo all'Amministrazione.
    La  legge  quadro  sul  pubblico  impiego,  poi,  nel riconfermare
 l'abolizione delle carriere e la distinzione in qualifiche funzionali
 (art.  17  della legge n. 93 del 1983), "ha mantenuto fermo lo status
 giuridico precedente (art. 26 ultimo comma) per la dirigenza, il che,
 stante   l'abolizione   della   carriera   direttiva,  non  puo'  che
 significare la conferma della sua  estrapolazione  dal  novero  degli
 altri dipendenti dello Stato".
    2.  -  Nel giudizio si e' costituito Paolo Mongini concludendo per
 la fondatezza della questione.
    3.  -  E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 eccependo l'infondatezza della questione sollevata.
    Premesso   che   le   qualifiche   dirigenziali  furono  istituite
 "nell'ambito delle carriere direttive" (cosi' l'art. 1 del d.P.R.  n.
 748  del  1972)  e  che  la  legge n. 312 del 1980 e' ininfluente per
 l'ordinamento del personale dell'Amministrazione civile dell'interno,
 in  quanto  la  legge  n.  121  del  1981  si  esprime nei termini di
 "carriere", nozione riferita alla normativa previgente alla legge  n.
 312  del  1980,  l'Avvocatura  osserva  che la legge di riforma della
 Polizia "ha introdotto, per il personale dei ruoli  della  Polizia  e
 dell'Amministrazione civile dell'interno, un ordinamento particolare,
 caratterizzato dalla peculiarita' delle funzioni e dalla  omogeneita'
 delle carriere direttive previste nei suddetti ruoli".
    Il  d.P.R.  n.  340 del 1982, in attuazione della delega contenuta
 nell'art. 40 della legge n. 121 del 1981, superato il sistema fondato
 sui  livelli,  in  analogia  a  quanto  previsto  per i funzionari di
 polizia,   ristrutturo'   la   carriera   direttiva   del   personale
 dell'Amministrazione   civile,  introducendo  analoghe  qualifiche  e
 riaffermando il preesistente istituto della progressione in  carriera
 mediante  passaggio  da qualifiche inferiori a qualifiche superiori e
 recependo quindi, per il conferimento delle qualifiche  dirigenziali,
 il   procedimento  previsto  dal  d.P.R.  n.  335  del  1982  per  le
 corrispondenti qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.
    Cio'   conferma,   ad   avviso  dell'Avvocatura,  l'assunto  circa
 "l'unicita', nell'ambito del Ministero dell'Interno,  della  carriera
 direttiva ordinata in qualifiche dirigenziali e non".
    Una   eventuale  separazione  dovrebbe  trovare  fondamento  nella
 successiva legge  10  luglio  1984,  n.  301,  che  non  trova  pero'
 applicazione  per  l'Amministrazione  dell'interno; cio' conferma, ex
 adverso, la peculiarita' dell'ordinamento  della  carriera  direttiva
 del personale in questione e la unicita' di tale carriera.
    L'innovazione   introdotta  dal  d.P.R.  n.  340  del  1982  nella
 disciplina della dirigenza, infine, e' limitato ai sistemi di accesso
 e   di   progressione   in  carriera,  fermi  restando  l'ordinamento
 funzionale "e tenendo conto della particolarita'  delle  attribuzioni
 dei Prefetti quali autorita' provinciali di p.s.".
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha sollevato in via
 incidentale questione di legittimita' costituzionale, in  riferimento
 all'art.  76  della  Costituzione,  dell'art. 18 del d.P.R. 24 aprile
 1982, n. 340 (Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici
 dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno).
    La  norma  impugnata,  in  tema  di  conferimento delle qualifiche
 dirigenziali    dell'Amministrazione    civile    dell'interno,    di
 vice-prefetto ispettore, primo dirigente di ragioneria, vice-prefetto
 e dirigente  superiore  di  ragioneria,  in  quanto  fa  rinvio  alle
 disposizioni   concernenti   il   conferimento  delle  corrispondenti
 qualifiche di primo dirigente e di  dirigente  superiore  (d.P.R.  24
 aprile  1982, n. 335, sul personale della Polizia di Stato), consente
 di attribuire tutti i posti  di  dirigente  superiore  a  seguito  di
 scrutinio  per  merito  comparativo  e  non - come stabilito in linea
 generale per i dirigenti dello  Stato  dall'art.  24  del  d.P.R.  30
 giugno 1972, n. 748 - per turno di anzianita' e per concorso.
    Secondo  il  giudice  a quo la norma stessa avrebbe ecceduto dalla
 delega conferita con l'art. 40 della legge 1›  aprile  1981,  n.  121
 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
       a)  per  avere  disciplinato  la dirigenza dell'Amministrazione
 civile dell'interno;
       b) per aver obliterato la distinzione tra carriera dirigenziale
 e le altre cosi' violando il  principio  -  introdotto  dall'art.  16
 della  legge  18 marzo 1968, n. 249, cui e' conforme il d.P.R. n. 748
 del 1972 - dell'autonomia dalla carriera direttiva e  particolarmente
 della  sua  separazione  dalla  carriera  dirigenziale;  principio da
 annoverare tra quelli "generali dell'ordinamento del pubblico impiego
 statale", il cui rispetto e' imposto dalla norma delegante.
    2. - La questione non e' fondata.
    La  legge  n.  121  del  1981,  istitutiva della Polizia di Stato,
 riordinando funditus l'Amministrazione di P.S., conferi' al  Governo:
       a) la delega per l'ordinamento del personale di P.S. (art. 36);
       b)     la    delega    per    l'ordinamento    del    personale
 dell'Amministrazione civile dell'interno ("Ruoli dell'Amministrazione
 civile  dell'interno") in relazione ai compiti - e quindi per i posti
 e  per  il  personale   destinati   ad   assolverli   -   concernenti
 l'Amministrazione di P.S.
    Sulla  base  della  seconda delega fu emanato il d.P.R. n. 340 del
 1982, che, all'art. 18 ora impugnato, richiama l'art.  43  del  coevo
 d.P.R. n. 335, emanato in forza della prima delega.
    Cio' premesso, occorre anzitutto verificare se la materia regolata
 dal detto art. 18 sia estranea all'oggetto della delega, e  cioe'  al
 riassetto  dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione alla
 nuova Amministrazione di P.S.
    A  questo  riguardo  puo'  subito  rilevarsi  che  gia' dai lavori
 preparatori emerge il proposito di una integrale ristrutturazione del
 rapporto  del  personale dell'Amministrazione civile dell'interno per
 adeguarlo alle esigenze connesse con il necessario collegamento delle
 relative  funzioni  con quelle svolte dall'Amministrazione di P.S. La
 relazione del Ministro dell'interno al disegno di legge  (Camera  dei
 deputati, n. 885 del 1979) poi divenuto legge 1› aprile 1981, n. 121,
 e' in piu' luoghi esplicita nel sottolineare il disegno unitario  cui
 la  riforma  della  P.S.  e' informata: "L'Amministrazione fa capo al
 Ministro dell'interno - cosi' la relazione -:  si  definisce  in  tal
 modo  il  quadro  unitario,  lineare ma articolato, in cui trovano la
 propria sostanziale compattezza  non  solo  tutte  le  strutture  del
 Ministero  dell'interno,  ma  anche  tutte le forze di polizia, quale
 parte di un organismo complesso in cui il coordinamento operativo  ed
 il controllo politico piu' rigoroso sono resi 'naturali' dallo stesso
 disegno strutturale".
    Numerosi  poi  sono, in particolare, i riferimenti alla dirigenza,
 come, tra l'altro, la valorizzazione, nel quadro  unitario  e  per  i
 compiti  complessivi cui si e' fatto cenno, del "comune sbocco, nella
 qualifica  di  Prefetto,  della   carriera   tanto   dei   funzionari
 dell'Amministrazione  civile,  quanto  di quelli dell'Amministrazione
 della P.S.".
    3.  -  Che  la materia disciplinata dall'art. 18 del d.P.R. n. 340
 del 1982 non sia affatto estranea a  quella  cui  fa  riferimento  la
 delega,  si  desume  gia' dalla parte dell'art. 40 della legge n. 121
 del 1981, in cui  si  stabilisce  che,  nel  sostituire  le  carriere
 ausiliarie,   esecutive,  di  concetto  e  direttive  con  qualifiche
 funzionali, il  numero  dei  posti  dirigenziali  della  carriera  di
 ragioneria  dovra'  essere  adeguato  alle  esigenze di funzionamento
 degli uffici: disposizione, questa, che, in  quanto  si  riferisce  a
 qualifiche dirigenziali, mostra come l'espressione "direttive" dianzi
 riprodotta debba - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo
 -  essere  interpretata  in  senso lato, cioe' come comprensiva della
 posizione dirigenziale.
    Ne'  varrebbe  obbiettare  che  la disposizione riguarda non tanto
 l'ordinamento del personale  quanto  l'organizzazione  degli  uffici.
 Come  e'  detto  testualmente nel primo comma dell'art. 40, la delega
 viene infatti conferita per entrambe le materie, sicche' se  essa  si
 estende  alla  qualifica  dirigenziale  per  una  delle due materie -
 l'organizzazione degli uffici -, non vi e' ragione  di  interpretarla
 nel senso che non vi si estende per l'altra. La specificazione che il
 numero  dei  posti  dirigenziali  della  carriera  di  ragioneria  va
 adeguato  all'esigenza  degli  uffici  certamente  riguarda  la  sola
 materia dell'organizzazione, ma l'enunciazione del criterio direttivo
 cosi'  dettato per questa non implica l'esclusione dalla delega della
 materia dell'ordinamento del personale.
    L'esame  del complesso delle disposizioni concernenti la struttura
 e le funzioni dell'Amministrazione della P.S., contenute nella  legge
 n.  121  del  1981,  conferma  la  ricomprensione  nella delega della
 materia  di  cui  si  tratta.  Il  viceprefetto  e  il  dirigente  di
 ragioneria  -  qualifiche  dirigenziali  di  cui  fa parola l'art. 18
 denunciato - sono invero posizioni di funzionari  addetti  ad  uffici
 dell'Amministrazione di P.S. Si vedano, in proposito, gli artt. 3, 4,
 5, primo comma, lettera l), 13, 31, numeri 1 e 2, della legge n.  121
 del  1981,  che  fra  l'altro  annoverano  tra  gli  uffici  centrali
 dell'Amministrazione  di  P.S.  l'ufficio  centrale  ispettivo  e  la
 direzione  centrale  per  i  servizi  di ragioneria (cosi' l'art. 5),
 nonche' il Prefetto, definito  (art.  13)  autorita'  provinciale  di
 P.S.,  mentre  l'art.  31 stabilisce che l'Amministrazione di P.S. e'
 articolata in (numero) organi centrali di cui agli artt. 4 e 5 e  (n.
 2) Questure ed uffici provinciali.
    4.  -  L'ordinanza  di  rimessione  rimarca  come  il  sistema  di
 promozione stabilito dalla norma denunciata si discosti sensibilmente
 dalla  disciplina  della  dirigenza  dello  Stato  introdotta, in via
 generale, dall'art. 24 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
    Le  finalita' perseguite con la riforma della P.S., realizzata con
 l'istituzione di  una  Amministrazione  della  Pubblica  sicurezza  -
 strettamente   connessa   all'Amministrazione  civile  -  nell'ambito
 dell'Amministrazione dell'interno ed i collegamenti  che  tra  i  due
 settori  si  determinano  anche  con  riferimento all'ordinamento del
 personale, rivelano, come si e' visto, la specificita' dei problemi -
 che  toccano  anche  la  dirigenza  - cui il legislatore delegato era
 chiamato a dare una risposta nella disciplina della materia.
    Cio'  posto,  non puo' farsi carico al legislatore delegato di non
 avere, nella disciplina  della  dirigenza  nello  specifico  settore,
 adottato  moduli  di  conformita'  assoluta  rispetto  alla normativa
 comune.
    Infatti,  da  un  lato la norma delegante si limita a stabilire il
 rispetto dei princi'pi generali dell'ordinamento del pubblico impiego
 statale  (si  veda, tra l'altro, la disposta sostituzione del sistema
 delle carriere con le qualifiche funzionali),  e  quindi  non  e'  di
 ostacolo  all'adozione  di  una normativa differenziata nel dettaglio
 per quanto concerne  le  promozioni  dei  dirigenti.  Dall'altro,  la
 differenziazione  non  appare  tale  da  snaturare  la posizione o la
 funzione dirigenziale quali risultano dalla stessa normativa  comune,
 ne'  comunque  irragionevole, tesa com'e' all'adattamento, per quanto
 concerne le promozioni  dei  dirigenti,  dell'Amministrazione  civile
 dell'interno    ai   compiti   ad   essa   demandati   in   relazione
 all'istituzione dell'Amministrazione di P.S.