ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita' e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto in fatto Nel procedimento civile promosso dall'istituto Ricovero Giovanelli, per ottenere il rimborso delle spese di spedalita', anticipate in favore di Deflorian Giulio, nei confronti di Trettel Francesco, beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita' e manicomiali) nella parte in cui non prevede tra gli obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, spedalita' e ricovero il donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati, eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria. Afferma infatti il giudice a quo - dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 112 del 1975, che ha riconosciuto la legittimita' della rivalsa, ex art. 1 della legge citata, nei confronti dei congiunti dell'assistito indigente, in quanto tenuti agli alimenti - che e' irragionevole la mancata previsione, con precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che e' chiamato, ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come primo obbligato; tanto piu' che la norma censurata impone una prestazione patrimoniale ai congiunti dell'assistito indigente, che di nulla beneficiano, laddove il donatario ha realizzato un arricchimento. La questione e' ritenuta rilevante perche' il Trettel non e' compreso tra i soggetti elencati nell'attuale formulazione della norma impugnata, mentre e' beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito Deflorian. Considerato in diritto 1. - E' sollevata, in via incidentale, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita' e manicomiali, nella parte in cui non comprende fra i soggetti obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che fosse tenuto per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero. Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del 1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole di tali obbligati rispetto al donatario. 2. - In realta' la norma e' testualmente concepita in modo da individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in cui essi sono obbligati mediante un rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di soggetti tutti qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa qualifica in tal modo i soggetti individuati. Ma si tratta evidentemente di un rinvio non gia' alla disciplina codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo specifico contenuto, bensi' alla disciplina codicistica degli alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e cio' in considerazione del carattere sostitutivo che l'onere delle spese di spedalita' e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato. Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario - a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria - e' a tale disciplina che si deve avere riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora impugnata. Questa, cosi' interpretata, si sottrae dunque alla censura prospettata con l'ordinanza di rimessione.