ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 5 e
 6, della legge 4 maggio 1983,  n.  184  (Disciplina  dell'adozione  e
 dell'affidamento  dei  minori),  promosso  con ordinanza emessa il 15
 novembre 1988 dalla Corte d'Appello di Torino nel procedimento civile
 promosso  da  Cannizzo  Luigi  ed  altra  nei  confronti  di Cannizzo
 Giampaolo ed altri; iscritta al n. 22 del registro ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  di  impugnazione promosso dai
 genitori avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di  Torino
 che  aveva respinto l'opposizione al decreto dichiarativo dello stato
 di adottabilita' di tre loro figli minori, la Corte d'appello Sezione
 per  i  minorenni  di  Torino, con ordinanza del 15 novembre 1988, ha
 sollevato,  in  riferimento  all'art.  24,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10,
 quinto e sesto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, "nella parte
 in  cui  non  prevede  la facolta' del genitore e del tutore di farsi
 assistere da difensore tecnico nella procedura camerale  e  l'obbligo
 del giudice di avvisare i predetti a tale facolta'".
    La  denunciata  omissione,  ad  avviso  del  giudice  a quo, "puo'
 determinare pregiudizio al concreto esercizio del diritto di  difesa,
 tanto  piu'  in  relazione  a  rapporti di tale rilevanza giuridica e
 morale quali sono i rapporti tra genitori e figli e  i  rapporti  tra
 tutore e minore soggetto a tutela".
    2.  -  Nel  giudizio  davanti alla Corte non si sono costituite le
 parti private, mentre e' intervenuto il Presidente del Consiglio  dei
 Ministri,   rappresentato   e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile  per  difetto
 di  motivazione  circa  la rilevanza, e comunque infondata, posto che
 alla norma impugnata non puo' essere  attribuito  il  significato  di
 escludere  l'assistenza del difensore. La possibilita' di tutelare in
 giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da  un  difensore  e'
 sufficiente per ritenere garantito il diritto di difesa.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  d'Appello  di  Torino  - Sezione per i minorenni
 ritiene contrastante col diritto di difesa,  garantito  dall'art.  24
 della  Costituzione,  l'art. 10, quinto e sesto comma, nella parte in
 cui non prevede la facolta' dei genitori  (o  del  tutore)  di  farsi
 assistere  da  un  difensore  nella prima fase della procedura per la
 dichiarazione di adottabilita'  del  minore,  nonche'  l'obbligo  del
 giudice di avvisarli di tale facolta'.
   L'eccezione    di    inammissibilita',    preliminarmente   opposta
 dall'Avvocatura dello Stato, sul riflesso che il  giudice  remittente
 "non ha minimamente spiegato sotto quale profilo sarebbe rilevante la
 sollevata questione", non puo' essere condivisa. E' vero che, in caso
 di  accoglimento della questione, la mancata assistenza del difensore
 non configurerebbe per se' sola un vizio  in  procedendo,  posto  che
 tale assistenza e' prospettata come facoltativa, non obbligatoria. Ma
 l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 e'  stato  impugnato  anche  in
 quanto non prevede l'obbligo del giudice di rendere edotti i genitori
 della  possibilita'  di  farsi  assistere  da  un  difensore.   Sotto
 quest'altro  profilo  l'accoglimento della questione farebbe emergere
 un vizio procedurale del provvedimento dichiarativo  dello  stato  di
 adottabilita'.  Tanto basta per reputare soddisfatta la condizione di
 ammissibilita' di cui all'art. 23, secondo comma, della legge  n.  83
 del 1953, mentre non occorre che l'ordinanza di rimessione specifichi
 il tipo  di  incidenza  del  vizio  ipotizzato  sulla  decisione  del
 gravame.
    2. - La questione non e' fondata.
    La   mancata   previsione  dell'assistenza  di  un  difensore  non
 significa divieto ai  genitori  (o  al  tutore)  di  avvalersene,  ma
 soltanto che essa non e' obbligatoria. Come questa Corte ha affermato
 nella sentenza n. 202 del 1975, "e' nel sistema,  anche  a  proposito
 dei  procedimenti speciali, che la parte si possa far rappresentare o
 almeno assistere da un difensore. Onde, in mancanza di una norma  che
 vieti  codesta  assistenza,  si  deve  ritenere  che  la  stessa  sia
 implicitamente ammessa e consentita".
    D'altro  lato,  secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
 (cfr., tra le altre, le sentenze n. 29 del 1962, n. 190 del 1970 e n.
 150  del  1972), il diritto di difesa non si identifica sempre con la
 necessita' della materiale assistenza del difensore. In ragione delle
 speciali  caratteristiche  del  singolo  atto o procedimento preso in
 considerazione, il diritto di difesa deve ritenersi  sufficientemente
 garantito  anche  da norme che, come quella in esame, consentono alla
 parte la possibilita' di tutelare  in  giudizio  le  proprie  ragioni
 facendosi  assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale
 assistenza.
    3.  -  Interpretata  nel  senso  di non precludere ai genitori del
 minore  la  facolta'  di  farsi  assistere  da   un   difensore,   la
 disposizione  denunciata, ad avviso del giudice a quo, violerebbe pur
 sempre il diritto di  difesa  in  quanto  non  prevede  l'obbligo  di
 avvertire i genitori della detta facolta'.
    A  parte  il  rilievo che l'ordinanza di rimessione non precisa in
 quale momento e  con  quali  modalita'  siffatto  obbligo  di  avviso
 dovrebbe  essere  adempiuto  (se  nell'atto  con  cui  si comunica ai
 genitori la data fissata per l'udienza oppure  oralmente  in  udienza
 qualora  si  presentino  privi  di difensore), la questione comunque,
 anche sotto questo profilo, non e' fondata.
    E' certo opportuno che i genitori del minore, chiamati a comparire
 per  essere  sentiti  dal  giudice   nella   fase   preliminare   del
 procedimento  di  adottabilita', siano avvisati della possibilita' di
 farsi assistere da un difensore. Ma il diritto di difesa non comporta
 l'obbligo   del   giudice  di  indicare  alle  parti  possibilita'  o
 opportunita' processuali di cui possono avvalersi secondo legge.  La'
 dove  un  obbligo  del  genere e' previsto, come nell'art. 421, primo
 comma, cod. proc. civ., si tratta di norme determinate  da  peculiari
 caratteristiche  o speciali esigenze (per esempio, di speditezza) del
 procedimento, fuori dalla portata dell'art. 24 della Costituzione.