ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 384 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dalla  Corte
 d'assise  di  Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura,
 iscritta al n. 67 del registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la  Corte  d'assise di Rovigo, con ordinanza del 21
 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt.  2  e  3  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  384 del codice
 penale, "nella parte in cui non prevede che in relazione all'art. 378
 c.p.  non  sia  punibile  chi  e' stato costretto dalla necessita' di
 salvare, oltre a se' e ad un prossimo congiunto, anche il  convivente
 more uxorio";
    Considerato   che  un'analoga  questione,  avente  ad  oggetto  il
 combinato disposto degli artt. 307, quarto comma, e  384  del  codice
 penale,  e'  gia'  stata  dichiarata  inammissibile,  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 237 del 1986;
      e   che  in  tale  decisione  la  Corte  ha  preso  altresi'  in
 considerazione la conformita' della norma denunciata all'art. 2 della
 Costituzione,  osservando  che,  se  pure  "un  consolidato rapporto,
 ancorche' di  fatto,  non  appare  -  anche  a  sommaria  indagine  -
 costituzionalmente  irrilevante  quando  si abbia riguardo al rilievo
 offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti
 intrinseche  manifestazioni  solidaristiche", la "parificazione della
 convivenza  e  del  coniugio"  coinvolgerebbe  automaticamente  altri
 istituti,  anche  "di ordine processuale penale", cosi' da comportare
 "scelte e soluzioni di natura  discrezionale",  sulle  quali  "questa
 Corte  non  avrebbe  facolta'  di  pronunciarsi senza invadere quelle
 competenze che spettano al Parlamento, nel normale  esercizio  di  un
 potere che il solo legislatore e' chiamato ad esercitare";
      che  nell'ordinanza  di  rimessione  non  sono addotti argomenti
 nuovi rispetto a quelli allora esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;