ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), e 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 marzo 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Contardi Ottavio ed altri e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da Pellegrinelli Irma contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 16 giugno 1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 644 del registro ordinanze del 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Contardi Ottavio ed altri; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco. Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza del 25 marzo 1988 (R.O. n. 328 del 1988), nel procedimento civile promosso da Contardi Ottavio ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la indennita' premio di servizio comprensiva anche dei ratei dei contributi versati dagli stessi impiegati, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile I.R.P.E.F. sia detratta una somma pari alla percentuale della indennita' premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale versato all'I.N.A.D.E.L.; che, a parere del giudice remittente, sarebbero applicabili i principi affermati dalla sentenza n. 178 del 1986 di questa Corte per l'indennita' di buonuscita degli statali; che nel giudizio le parti private, regolarmente costituite, hanno concluso per la fondatezza della questione; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' della questione, non essendo essa di competenza del giudice ordinario ma delle Commissioni Tributarie; che identiche questioni sono state sollevate con ordinanza del 16 giugno 1988 (R.O. n. 639 del 1988) dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bergamo, nel giudizio proposto da Pellegrinelli Irma contro l'Intendenza di Finanza di Bergamo, e dal Pretore di Firenze, nel procedimento civile tra Renard Carlo e l'I.N.A.D.E.L., con ordinanza del 16 giugno 1988 (R.O. n. 644 del 1988), estensiva, peraltro, della censura anche all'art. 17, primo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; Considerato che i giudizi vanno riuniti per la sussistente connessione e decisi con un unico provvedimento; che la legge 13 maggio 1988, n. 154 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, recante norme in materia tributaria, nonche' per la esemplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), ai commi 3- ter e 3-quater, ha regolato la materia di cui trattasi (detrazione dall'imponibile per la indennita' di fine rapporto del contributo versato dall'impiegato); che, pertanto, la rilevanza della questione va riesaminata dai giudici remittenti alla stregua delle nuove norme; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;