ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, quarto
 comma, del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359  (Provvedimenti
 urgenti  per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella
 legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con cinque  ordinanze  emesse
 il   29   novembre   1988   dal   Pretore   di   Agrigento,  iscritte
 rispettivamente ai nn. 34, 35, 36, 37 e  38  del  registro  ordinanze
 1989  e  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Agrigento, nel procedimento civile
 vertente tra Filippone Salvatore e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto il
 pagamento  della  indennita'  premio  di  servizio  comprensiva della
 indennita' integrativa, con rivalutazione e interessi, con  ordinanza
 del 29 novembre 1988 (R.O. n. 34 del 1989), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del  decreto-
 legge  31  agosto  1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella
 legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui stabilisce  che  il
 credito  del  lavoratore  iscritto  all'I.N.A.D.E.L.,  relativo  alla
 riliquidazione dell'indennita'  premio  di  servizio  con  inclusione
 della  indennita'  integrativa maturata successivamente al 31 gennaio
 1977, non da' luogo a corresponsione di interessi e  a  rivalutazione
 monetaria;
      che   risulterebbero   violati  l'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione, per la ingiustificata disparita' di trattamento con gli
 altri  lavoratori  ai quali e' riconosciuto il risarcimento dei danni
 per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli artt. 36 e  38
 della  Costituzione,  in quanto risulterebbe frustrata la funzione di
 sostentamento che la suddetta indennita' premio  di  servizio  svolge
 quale indennita' di fine rapporto e retribuzione differita;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 perche'  la  questione  sia dichiarata inammissibile o manifestamente
 infondata;
      che  la  stessa  questione,  con ordinanze della stessa data, e'
 stata sollevata nei procedimenti civili vertenti tra La Corte Luigi e
 I.N.A.D.E.L.   (R.O.   n.   35  del  1989);  tra  Alessi  Vincenzo  e
 I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 36 del 1989);
 tra  Capitano  Nazzarena  e  I.N.A.D.E.L.  (R.O. n. 37 del 1989); tra
 Milazzo Palma Rita e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 38 del 1989);
      che  l'Avvocatura  Generale  dello Stato, intervenuta in tutti i
 giudizi, ha preso le stesse conclusioni di cui sopra;
    Considerato  che  i  cinque giudizi, siccome prospettano la stessa
 questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento;
      che   questa   Corte   ha   gia'  dichiarato  la  illegittimita'
 costituzionale della norma impugnata nella parte in cui  dispone  che
 le  somme de quibus non danno luogo a corresponsione di interessi per
 ritardato pagamento, e non fondata la questione per il profilo  della
 mancata rivalutazione monetaria (sentenza n. 1060 del 1988);
      che   successivamente   la   questione   e'   stata   dichiarata
 rispettivamente manifestamente inammissibile per  il  primo  profilo,
 essendo  la  norma  ormai  espunta dall'ordinamento, e manifestamente
 infondata per l'altro profilo (ordinanza n. 68 del 1989);
      che non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi che possono
 fondare una diversa decisione, va emessa analoga statuizione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale.