ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con cinque ordinanze emesse il 29 novembre 1988 dal Pretore di Agrigento, iscritte rispettivamente ai nn. 34, 35, 36, 37 e 38 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Agrigento, nel procedimento civile vertente tra Filippone Salvatore e I.N.A.D.E.L., avente ad oggetto il pagamento della indennita' premio di servizio comprensiva della indennita' integrativa, con rivalutazione e interessi, con ordinanza del 29 novembre 1988 (R.O. n. 34 del 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto- legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui stabilisce che il credito del lavoratore iscritto all'I.N.A.D.E.L., relativo alla riliquidazione dell'indennita' premio di servizio con inclusione della indennita' integrativa maturata successivamente al 31 gennaio 1977, non da' luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria; che risulterebbero violati l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la ingiustificata disparita' di trattamento con gli altri lavoratori ai quali e' riconosciuto il risarcimento dei danni per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie; gli artt. 36 e 38 della Costituzione, in quanto risulterebbe frustrata la funzione di sostentamento che la suddetta indennita' premio di servizio svolge quale indennita' di fine rapporto e retribuzione differita; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso perche' la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata; che la stessa questione, con ordinanze della stessa data, e' stata sollevata nei procedimenti civili vertenti tra La Corte Luigi e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 35 del 1989); tra Alessi Vincenzo e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 36 del 1989); tra Capitano Nazzarena e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 37 del 1989); tra Milazzo Palma Rita e I.N.A.D.E.L. (R.O. n. 38 del 1989); che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti i giudizi, ha preso le stesse conclusioni di cui sopra; Considerato che i cinque giudizi, siccome prospettano la stessa questione, vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento; che questa Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui dispone che le somme de quibus non danno luogo a corresponsione di interessi per ritardato pagamento, e non fondata la questione per il profilo della mancata rivalutazione monetaria (sentenza n. 1060 del 1988); che successivamente la questione e' stata dichiarata rispettivamente manifestamente inammissibile per il primo profilo, essendo la norma ormai espunta dall'ordinamento, e manifestamente infondata per l'altro profilo (ordinanza n. 68 del 1989); che non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi che possono fondare una diversa decisione, va emessa analoga statuizione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.