ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, della legge
 2 febbraio 1973, n. 12  (Natura  e  compiti  dell'Ente  nazionale  di
 assistenza   per   gli   agenti   e  rappresentanti  di  commercio  e
 riordinamento del  trattamento  pensionistico  integrativo  a  favore
 degli  agenti  e  dei  rappresentanti  di  commercio),  promosso  con
 ordinanza emessa il  10  ottobre  1988  dal  Pretore  di  Torino  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O.,
 iscritta al n. 54 del registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore
 di Torino ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2
 febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni  di  vecchiaia  erogate
 dall'E.N.A.S.A.R.C.O.,  di importo superiore a cinque milioni di lire
 annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente  dal
 10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo;
      che   la   norma   impugnata   darebbe  luogo  a  disparita'  di
 trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato  limite  di
 cinque  milioni,  malgrado  il  tasso di svalutazione intervenuto nel
 frattempo  e  l'elevazione  dei  massimali  e   delle   aliquote   di
 contribuzione;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che  essa e' prospettata limitatamente ad una assunta
 disparita'  di  trattamento  tra  vecchi  e  nuovi   pensionati   con
 conseguente violazione del principio di eguaglianza;
      che  sotto  tale  specifico profilo la denunciata disciplina non
 contrasta  con  l'art.  3  Cost.,  dato  che  essa  e'   applicabile,
 indipendentemente   dal  momento  della  erogazione  del  trattamento
 previdenziale, a tutti i  soggetti  beneficiari  e  che  pertanto  va
 dichiarata la manifesta infondatezza della questione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;