ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Moris Carlo e l'E.N.A.S.A.R.C.O., iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1988, il Pretore di Torino ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, secondo cui le pensioni di vecchiaia erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O., di importo superiore a cinque milioni di lire annue, sono decurtate di una aliquota progressivamente crescente dal 10 al 20% sulle somme eccedenti il suddetto importo annuo minimo; che la norma impugnata darebbe luogo a disparita' di trattamento, per essere rimasto fisso nel tempo il citato limite di cinque milioni, malgrado il tasso di svalutazione intervenuto nel frattempo e l'elevazione dei massimali e delle aliquote di contribuzione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che essa e' prospettata limitatamente ad una assunta disparita' di trattamento tra vecchi e nuovi pensionati con conseguente violazione del principio di eguaglianza; che sotto tale specifico profilo la denunciata disciplina non contrasta con l'art. 3 Cost., dato che essa e' applicabile, indipendentemente dal momento della erogazione del trattamento previdenziale, a tutti i soggetti beneficiari e che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;