Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  contro  il  presidente
 della  giunta  regionale della Valle d'Aosta, per la dichiarazione di
 illegittimita' costituzionale della legge regionale approvata  il  26
 aprile  1989  e  riapprovata  il  7 giugno 1989, recante "Acquisto di
 partecipazione  azionaria  della  Air  Valle'e  S.p.a.  con  sede  in
 Sanit-Christophe,  Aosta",  per violazione dello statuto speciale per
 la Valle d'Aosta e di sue norme di attuazione.
                               F A T T O
    In  data 26 aprile 1989 il consiglio regionale della Valle d'Aosta
 approvava  il  disegno  di  legge  n.   45   recante   "Acquisto   di
 partecipazione  azionaria  della  Air  Valle'e  S.p.a.  con  sede  in
 Sanit-Christophe, Aosta".
    L'art. 1 del provvedimento approvato dispone quanto segue:
      "1.  Al  fine  di  incentivare  e  sviluppare  il trasporto ed i
 collegamenti aerei anche a fini turistici  con  il  territorio  della
 Valle d'Aosta, la giunta regionale e' autorizzata a sottoscrivere una
 partecipazione azionaria fino  al  35%  del  capitale  sociale  della
 S.p.a. Air Valle'e con sede in Saint-Christophe, Aosta.
      2. Ai sensi dell'art. 2458 del codice civile, alla regione Valle
 d'Aosta e' riservata la nomina  di  un  numero  di  amministratori  e
 sindaci proporzionati alla sua quota di partecipazione".
    L'art.  2  e  l'art.  3  del  provvedimento  di  cui  sopra recano
 disposizioni finanziarie per la copertura dell'onere derivante  dalla
 partecipazione  autorizzata  dall'art.  1, onere valutato in lire 700
 milioni per l'anno 1989.
    Con  lettera  n.  2227-IC/9 del 27 maggio 1989 il presidente della
 commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'art.
 31,  quarto  comma, dello statuto speciale, rinviava la legge a nuovo
 esame del consiglio regionale osservando "...  che  lo  sviluppo  dei
 trasporti e dei collegamenti aerei e, di conseguenza, la possibilita'
 dell'acquisizione di una diretta partecipazione della regione ad  una
 societa'  che ha tra le sue finalita' l'esercizio del trasporto aereo
 pubblico commerciale mediante il  potenziamento  del  servizio  e  la
 esercenza  di  regolari  collegamenti,  non  rientrano tra le materie
 attribuite dallo Statuto alla competenza regionale".
    In  data  9  giugno  1989  perveniva  al  presidente  della citata
 commissione di coordinamento comunicazione che  il  provvedimento  in
 questione  era  stato  riapprovato, nello stesso testo, a maggioranza
 assoluta dei componenti il consiglio regionale, nella  seduta  del  7
 giugno 1989.
    Giusta  deliberazione del governo (che sara' depositata unitamente
 al presente  ricorso),  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 impugna  la  legge regionale come sopra riapprovata, chiedendo che ne
 sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale per  violazione  delle
 disposizioni  pertinenti  dello  statuto  speciale  e  delle norme di
 attuazione.
                             D I R I T T O
    1.  -  Come  si  e'  visto,  l'art.  1,  primo  comma, della legge
 impugnata autorizza la giunta regionale a partecipare, fino  al  35%,
 al  capitale  di  una  societa'  per azioni "al fine di incentivare e
 sviluppare  il  trasporto  ed  i  collegamenti  aerei  anche  a  fini
 turistici con il territorio della Valle d'Aosta...".
    Appare  evidente  che  la  regione  autonoma  puo'  partecipare al
 capitale  di  una  societa'  per  azioni,  riservandosi   nomina   di
 amministratori  e sindaci (art. 1, secondo domma), in tanto in quanto
 l'oggetto ed i fini di questa societa'  rientrino  nell'ambito  delle
 materie attribuite dall'ordinamento alla regione medesima.
    Nella  specie  non  e' dubbio - lo afferma espressamente l'art. 1,
 primo comma, della legge impugnata -  che  l'oggetto  ed  i  fini  di
 questa  societa',  e  quindi l'oggetto ed i fini della partecipazione
 regionale, siano diretti ad incentivare e sviluppare il trasporto  ed
 i collegamenti aerei, anche a fini turistici, con il territorio della
 Valle d'Aosta. Non e' dunque dubbio che la  partecipazione  regionale
 abbia come finalita' quella di concorrere allo sviluppo dei trasporti
 e dei collegamenti aerei.
    2.  -  "Il  trasporto  ed  i  collegamenti  aerei,  anche  a  fini
 turistici" non e' materia che  rientri  tra  quelle  attribuite  alla
 regione autonoma.
    Nel  campo  dei  trasporti,  la  regione  della  Valle  d'Aosta ha
 competenza legislativa primaria per i "trasporti su funivie  e  linee
 automobilistiche  locali"  (art.  2, lett. h), dello statuto speciale
 approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; art. 53  a
 57  del  d.P.R.  22  febbraio  1982,  n.  182,  contenente  norme  di
 attuazione dello statuto speciale per l'estensione alla regione Valle
 d'Aosta  delle  disposizioni  del d.P.R. n. 616/1977 etc.). Per altro
 verso, nella materia del trasporto aereo, ai sensi dell'art. 6, terzo
 comma,  lett.  d), della legge 16 maggio 1978, n. 196, resta ferma la
 competenza  degli  organi  statali  in  ordine  "agli  aerodromi,  ad
 eccezione di quelli aventi carettere esclusivamente turistico".
    Quest'ultima  disposizione  dimostra  che,  nel  vasto  campo  del
 trasporto aereo, la regione autonoma non  ha  alcuna  competenza  per
 cio'  che concerne il trasporto stesso ed i collegamenti aerei, anche
 se a fini turistici; la sua competenza resta  limitata  all'esercizio
 di aerodromi aventi carattere esclusivamente turistico.
    La  partecipazione  regionale  alla  S.p.a.  Air  Valle'e, al fine
 indicato nella legge impugnata, non e' dunque  funzione  che  rientri
 nelle  materie  attribuite  dall'ordinamento  alla  regione autonoma.
 Tramite la  suddetta  partecipazione  diretta,  infatti,  la  Regione
 autonoma  verrebbe  in  sostanza  ad  esercitare  il  trasporto aereo
 pubblico commerciale mediante il  potenziamento  del  servizio  e  la
 gestione  di  regolari collegamenti, attivita' questa che, come si e'
 visto, non rientra nell'ambito delle materie attribuite alla  regione
 stessa, neppure se esercita a fini turistici.
    D'altro   canto,   la  finalita'  specifica  della  partecipazione
 regionale quale descritta  nell'art.  1,  primo  comma,  della  legge
 impugnata,  non  consente di fare riferimento ad un generico concetto
 di "sviluppo economico" regionale,  inquadrabile  in  qualcuna  delle
 materie trasferite ex art. 26 del d.P.R. n. 182/1982.
    Le  esposte  ragioni  dimostrano  che  la  legge riapprovata e qui
 impugnata travalica le competenze regionali ed e' quindi  viziata  di
 illegittimita' costituzionale.