IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. IN FATTO ED IN DIRITTO In data 23 dicembre 1987, funzionari della dogana di Udine riscontravano che una partita di videocassette registrate, dichiarate per l'importazione dalla ditta Cesped, in nome e per conto della ditta Tuttavideo S.n.c., avevano contenuto pornografico; tali cassette venivano pertanto sequestrate ed il relativo rapporto, inviato alla pretura di Udine. Garoni Flavio, Ceolin Luigia, Molena Alessandra soci della Tuttavideo S.n.c., venivano rinviati a giudizio per il reato ascritto in rubrica. All'odierno dibattimento Ceolin Luigia rimaneva contumace. Garoni Flavio dichiarava che le videocassette sequestrate avevano contenuto erotico simile alle pellicole proiettate in cinema a luce rossa; che le stesse erano destinate al noleggio, nei negozi appositi, gestiti dalla Tuttovideo S.n.c.; previsava che il noleggio, avveniva in modo riservato, in locali separati da quelli in cui venivano noleggiate altre pellicole di contenuto diverso, ed in tali locali venivano ammesse solo persone maggiorenni, previamente avvertite del tipo di materiale che si trovava in tali locali, in modo da rispettare la liberta' di altri soggetti, di non venire a contatto con materiale erotico; precisava inoltre di avere fatto egli stesso l'ordine di acquisto di tale materiale, e che Ceolen Luigia e Molena Alessandra, non erano state a conoscenza dell'acquisto, poiche' soltanto il Garoni provvedeva alla gestione commerciale; precisava ancora, che prima di iniziare l'attivita', aveva richiesto autorizzazione ministeriale; indicando i titoli dei film, ed aveva ottenuto l'autorizzazione, e riteneva quindi che l'attivita' fosse lecita, anche perche' ogni anno, a Milano, si tiene una apposita fiera, con padiglioni riservati a tale tipo di materiale. Molena Alessandra dichiarava che non era stata al corrente dell'acquisto delle videocassette in esame, perche' della sezione commerciale ed amministrativa della S.n.c., se ne occupa interamente Garoni; precisava che la stessa Molena e la socia Ceolin, lavoravano esclusivamente nei punti noleggio, svolgendo attivita' diretta di noleggio. Veniva sentito come teste Purpura Renato, ricevitore capo della dogana di Udine, che confermava il rapporto reso. CONCLUSIONI Dal dibattimento e' emerso che l'acquisto delle videocassette, e' stato effettuato esclusivamente dal Garoni, che dirigeva la societa' Tuttovideo, occupandosi della gestione commerciale ed amministrativa, mentre Ceolin e Molena si occupavano del lavoro di distribuzione nei punti di noleggio; pertanto Ceolin Luigia e Molena Alessandra, vanno assolte dal reato ascritto per non avere commesso il fatto. Diversa invece la posizione di Garoni Flavio; lo stesso ha ammesso di avere ordinato le pellicole, ha ammesso che si trattava di pellicole cosidette "hard core", ed ha affermato di ritenere di aver svolto una attivita' legittima, sia in quanto munito di autorizzazione ministeriale, sia perche' il commercio del c.d. materiale erotico, avviene liberamente, tanto che vengono pubblicamente allestite fiere promozionali di tali articoli, che si tengono ogni anno a Milano. Occorre osservare che, in materia di commercio di cassette a contenuto pornografico, la giurisprudenza ha assunto atteggiamenti diversi ed oscillanti, un orientamento ritiene che il commercio di cassette pornografiche od altro materiale erotico, integri comunque il reato p.e.p. dall'art. 528 del c.p. in relazione all'art. 529 del c.p.; altro e piu' recente orientamento ritiene necessario, ad integrare il reato in esame, la pubblicita', ossia che gli oggetti e le immagini "oscene", entrino nelle sfera di percettibilita di soggetti diversi da coloro che liberamente scelgono di fruire di tale tipo di immagini od oggetti; altre sentenze escludono l'elemento soggettivo del reato, ogni volta che l'imputato abbia agito nella base di una autorizzazione amministrativa; altri orientamenti, peraltro marginali, escludono invece che tali cassette o tali oggetti (bambole gonfiabili, falli in plastica; ecc.) possono qualificarsi come "oscene" ex art. 529; in quanto entrati a far parte di un costume, in continua evoluzione. Sembra peraltro a questo pretore che dall'esame degli articoli 528, 529 del c.p., si evidenzino con chiarezza alcuni punti. Innanzitutto, le videocassette in esame integrano ampiamente la nozione di osceno delineata dall'art. 529 del c.p., in quanto e' fin troppo evidente che offendono il pudore della maggior parte dei consociati; anche fra coloro che appartengono ai gruppi sociali piu' aperti; in realta' il contenuto di molte di tali videocassette e' tale da poter essere accettato solo da una piccolissima parte dei consociati. In secondo luogo occorre osservare che una interpretazione che porti a ritenere elemento della fattispecie p. e p. dell'art. 528 del c.p., la "pubblicita'" intesa come invasione della sfera di conoscibilita' altrui, non e' suffragata da alcun elemento normativo; anzi la norma espressamente esclude tale interpretazione; laddove aggiunge l'inciso "pubblicamente" unicamente all'esporre; e non anche al commerciare, al fabbricare, all'introdurre nel territorio dello Stato; ed a maggior ragione tale interpretazione appare l'unica corretta, ove si pensi che il legislatore e' intervenuto con legge n. 355/1975 per escludere la punibilita' degli edicolanti nel commercio di giornali pornografici; sempreche' gli stessi giornali non contengano in copertina; esposti al pubblico, immagini oscene; che senso avrebbe tale intervento del legislatore se fosse corretta l'impostazione di coloro che ritengono "la pubblicita'", elemento integrante della fattispecie?³ La norma in esame, deve pertanto essere interpretata nel senso di escludere la legittimita' del commercio di cassette pornografiche indipendentemente dal fatto che cio' avvenga in locali e spazi appositamente riservati, in cui i minori non possono accedere, e pertanto le persone che fruiscono di tali immagini o di tali oggetti, lo facciano scientemente. In relazione a tale impostazione; appare fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 528 e 529 del c.p., in relazione all'art. 21 della Costituzione. Analogamente, in relazione alla suddetta legge n. 355/1975, appare fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 528 e 529 del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, ove le norme citate consentono che situazioni del tutto identiche siano penalmente disciplinate in modo diverso, perche' si sancisce la non punibilita' degli edicolanti per il commercio di immagini pornografiche, identiche alle immagini contenute in una videocassetta pornografica, mentre i commercianti di tale materiale, sono esposti alle sanzioni penali di cui all'art. 528 del c.p., con evidente disparita' di trattamento. Pertanto la posizione relativa a Garoni Flavio viene stralciata; il giudizio sospeso, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale. Viene rigettata l'istanza di dissequestro delle videocassette, in quanto le stesse sono in se' e per se', nel loro contenuto oscene ai sensi dell'art. 529 del c.p., e non ne e' consentita la circolazione ai sensi dell'art. 528 del c.p.