IL PRETORE
 Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                         IN FATTO ED IN DIRITTO
    In  data  23  dicembre  1987,  funzionari  della  dogana  di Udine
 riscontravano che una partita di videocassette registrate, dichiarate
 per  l'importazione  dalla  ditta  Cesped,  in nome e per conto della
 ditta  Tuttavideo  S.n.c.,  avevano  contenuto   pornografico;   tali
 cassette  venivano  pertanto  sequestrate  ed  il  relativo rapporto,
 inviato alla pretura di Udine. Garoni Flavio, Ceolin  Luigia,  Molena
 Alessandra soci della Tuttavideo S.n.c., venivano rinviati a giudizio
 per il reato ascritto in rubrica.
    All'odierno  dibattimento Ceolin Luigia rimaneva contumace. Garoni
 Flavio dichiarava che le videocassette sequestrate avevano  contenuto
 erotico  simile alle pellicole proiettate in cinema a luce rossa; che
 le stesse erano destinate al noleggio, nei negozi  appositi,  gestiti
 dalla  Tuttovideo S.n.c.; previsava che il noleggio, avveniva in modo
 riservato, in locali separati da quelli in  cui  venivano  noleggiate
 altre  pellicole  di  contenuto  diverso,  ed in tali locali venivano
 ammesse solo persone maggiorenni, previamente avvertite del  tipo  di
 materiale  che  si  trovava  in tali locali, in modo da rispettare la
 liberta' di altri soggetti, di non venire a  contatto  con  materiale
 erotico;  precisava  inoltre  di  avere fatto egli stesso l'ordine di
 acquisto di tale materiale, e che Ceolen Luigia e Molena  Alessandra,
 non  erano  state  a  conoscenza  dell'acquisto,  poiche' soltanto il
 Garoni provvedeva alla gestione commerciale;  precisava  ancora,  che
 prima   di   iniziare  l'attivita',  aveva  richiesto  autorizzazione
 ministeriale;  indicando  i  titoli  dei  film,  ed  aveva   ottenuto
 l'autorizzazione,  e  riteneva  quindi  che l'attivita' fosse lecita,
 anche perche' ogni anno, a Milano, si tiene una apposita  fiera,  con
 padiglioni riservati a tale tipo di materiale.
    Molena  Alessandra  dichiarava  che  non  era  stata  al  corrente
 dell'acquisto delle videocassette in  esame,  perche'  della  sezione
 commerciale  ed amministrativa della S.n.c., se ne occupa interamente
 Garoni; precisava che la stessa Molena e la socia Ceolin,  lavoravano
 esclusivamente  nei  punti  noleggio,  svolgendo attivita' diretta di
 noleggio.
    Veniva  sentito  come  teste Purpura Renato, ricevitore capo della
 dogana di Udine, che confermava il rapporto reso.
                              CONCLUSIONI
    Dal  dibattimento e' emerso che l'acquisto delle videocassette, e'
 stato effettuato esclusivamente dal Garoni, che dirigeva la  societa'
 Tuttovideo, occupandosi della gestione commerciale ed amministrativa,
 mentre Ceolin e Molena si occupavano del lavoro di distribuzione  nei
 punti  di noleggio; pertanto Ceolin Luigia e Molena Alessandra, vanno
 assolte dal reato ascritto per non avere commesso il  fatto.  Diversa
 invece  la  posizione di Garoni Flavio; lo stesso ha ammesso di avere
 ordinato le pellicole,  ha  ammesso  che  si  trattava  di  pellicole
 cosidette "hard core", ed ha affermato di ritenere di aver svolto una
 attivita'  legittima,  sia  in  quanto   munito   di   autorizzazione
 ministeriale,  sia  perche'  il commercio del c.d. materiale erotico,
 avviene liberamente, tanto che vengono pubblicamente allestite  fiere
 promozionali  di  tali  articoli,  che si tengono ogni anno a Milano.
 Occorre  osservare  che,  in  materia  di  commercio  di  cassette  a
 contenuto  pornografico,  la  giurisprudenza ha assunto atteggiamenti
 diversi ed oscillanti, un orientamento ritiene che  il  commercio  di
 cassette  pornografiche  od altro materiale erotico, integri comunque
 il reato p.e.p. dall'art. 528 del c.p. in relazione all'art. 529  del
 c.p.;  altro  e  piu'  recente  orientamento  ritiene  necessario, ad
 integrare il reato in esame, la pubblicita', ossia che gli oggetti  e
 le  immagini  "oscene",  entrino  nelle  sfera  di  percettibilita di
 soggetti diversi da coloro che liberamente scelgono di fruire di tale
 tipo  di  immagini  od  oggetti;  altre sentenze escludono l'elemento
 soggettivo del reato, ogni volta che  l'imputato  abbia  agito  nella
 base   di  una  autorizzazione  amministrativa;  altri  orientamenti,
 peraltro marginali, escludono invece che tali cassette o tali oggetti
 (bambole  gonfiabili,  falli  in plastica; ecc.) possono qualificarsi
 come "oscene" ex art. 529; in  quanto  entrati  a  far  parte  di  un
 costume, in continua evoluzione.
    Sembra  peraltro  a  questo  pretore che dall'esame degli articoli
 528,  529  del  c.p.,  si  evidenzino  con  chiarezza  alcuni  punti.
 Innanzitutto,  le  videocassette  in  esame  integrano  ampiamente la
 nozione di osceno delineata dall'art. 529 del c.p., in quanto e'  fin
 troppo  evidente  che  offendono  il  pudore  della maggior parte dei
 consociati; anche fra coloro che appartengono ai gruppi sociali  piu'
 aperti;  in  realta'  il  contenuto di molte di tali videocassette e'
 tale da poter essere accettato solo da  una  piccolissima  parte  dei
 consociati.
    In  secondo  luogo  occorre  osservare che una interpretazione che
 porti a ritenere elemento della fattispecie p. e p. dell'art. 528 del
 c.p.,   la   "pubblicita'"  intesa  come  invasione  della  sfera  di
 conoscibilita' altrui, non e' suffragata da alcun elemento normativo;
 anzi  la  norma  espressamente  esclude tale interpretazione; laddove
 aggiunge l'inciso "pubblicamente" unicamente all'esporre; e non anche
 al  commerciare,  al  fabbricare, all'introdurre nel territorio dello
 Stato; ed a  maggior  ragione  tale  interpretazione  appare  l'unica
 corretta, ove si pensi che il legislatore e' intervenuto con legge n.
 355/1975 per escludere la punibilita' degli edicolanti nel  commercio
 di   giornali   pornografici;  sempreche'  gli  stessi  giornali  non
 contengano in copertina; esposti al pubblico,  immagini  oscene;  che
 senso  avrebbe  tale  intervento  del  legislatore  se fosse corretta
 l'impostazione di coloro che  ritengono  "la  pubblicita'",  elemento
 integrante  della  fattispecie?³  La  norma  in  esame, deve pertanto
 essere interpretata  nel  senso  di  escludere  la  legittimita'  del
 commercio  di  cassette pornografiche indipendentemente dal fatto che
 cio' avvenga in locali e spazi  appositamente  riservati,  in  cui  i
 minori  non  possono accedere, e pertanto le persone che fruiscono di
 tali immagini o di tali oggetti, lo facciano scientemente.
    In  relazione  a tale impostazione; appare fondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli articoli 528 e  529  del  c.p.,  in
 relazione all'art. 21 della Costituzione.
    Analogamente, in relazione alla suddetta legge n. 355/1975, appare
 fondata la questione di legittimita'  costituzionale  degli  articoli
 528  e  529 del c.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione, ove
 le norme citate consentono che situazioni del tutto  identiche  siano
 penalmente  disciplinate  in modo diverso, perche' si sancisce la non
 punibilita'  degli  edicolanti   per   il   commercio   di   immagini
 pornografiche, identiche alle immagini contenute in una videocassetta
 pornografica, mentre i commercianti di tale materiale,  sono  esposti
 alle  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  528 del c.p., con evidente
 disparita' di trattamento.
    Pertanto  la  posizione relativa a Garoni Flavio viene stralciata;
 il giudizio sospeso, e gli atti rimessi alla Corte costituzionale.
    Viene  rigettata l'istanza di dissequestro delle videocassette, in
 quanto le stesse sono in se' e per se', nel loro contenuto oscene  ai
 sensi  dell'art. 529 del c.p., e non ne e' consentita la circolazione
 ai sensi dell'art. 528 del c.p.