ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimita' costituzionale degli artt. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi) e 19 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 29 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 1981 (ma pervenute alla Corte il 17 marzo 1989) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino nei procedimenti vertenti tra s.p.a. "Michelin recherche et tecnique" ed Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. da 168 a 178 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso dalla societa' per azioni "Michelin recherche et tecnique", con sede in Svizzera, ed avente ad oggetto il rimborso di una somma pagata per i.lo.r. su royalties percepite per sfruttamento di invenzioni industriali, la Commissione tributaria di primo grado di Torino con due ordinanze del 27 ottobre 1981 (ma pervenute a questa Corte soltanto il 17 marzo 1989: reg. ord. nn. 168 e 176 del 1989), sollevava questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, relativo alla detta imposta, e 19 n. 5 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, in riferimento all'art. 77 (rectius 76) Cost.; che la Commissione osservava che ai sensi di tale disposto non erano assoggettati all'i.lo.r. i redditi, ai quali doveva ricondursi quello in esame, derivanti da attivita' esercitate nel territorio italiano da enti stranieri privi nel medesimo territorio di stabile organizzazione; che, tanto premesso, la Commissione rimettente dubitava che la normativa denunciata fosse viziata da eccesso di delega, in quanto l'art. 4 n. 2 della legge-delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale erano stati emessi i citt. d.d.P.R. nn. 597 e 599 del 1973, prevedeva, ad avviso della Commissione stessa, che l'i.lo.r. fosse applicabile anche ai redditi degli enti stranieri pur se privi di stabile organizzazione nel territorio italiano; che nel corso di procedimenti promossi dalla stessa societa' per azioni e per lo stesso oggetto la medesima Commissione tributaria con nove ordinanze emesse tra il 25 settembre e il 24 novembre 1981, ma tutte pervenute a questa Corte il 17 marzo 1989 (reg. ord. da n. 169 a n. 175 nonche' 177 e 178 del 1989), sollevava questione di legittimita' costituzionale degli art. 19 n. 5 del d.P.R. n. 597 e 3, comma primo, del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; che essa dubitava che con l'esonero dall'i.lo.r. in discorso le norme denunciate riservassero un ingiustificato trattamento di favore alle dette imprese, pur in presenza di indici rivelatori della loro capacita' contributiva; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che le questioni fossero dichiarate manifestamente infondate; Considerato che per la sostanziale identita' delle questioni sollevate i giudizi possono essere riuniti; che le questioni stesse vanno ritenute manifestamente infondate in quanto gia' dichiarate non fondate con sentenza n. 211 del 1987; che in tale sentenza la Corte osserva, quanto alla censura di eccesso di delega, come l'art. 4 n. 2 della legge delegante n. 825 del 1971 non contenga in realta' nessuna definizione di reddito prodotto nel territorio nazionale, e quindi assoggettabili all'i.lo.r., lasciando cosi' ampia discrezionalita' al legislatore delegato; quanto alla censura riferita agli artt. 3 e 53 Cost., la citata sentenza nota come il medesimo legislatore delegato non irragionevolmente abbia stabilito l'esonero in questione al fine di incoraggiare gli investimenti stranieri in Italia, ancorche' successivamente l'esonero stesso sia stato abolito, per mutate valutazioni di politica economica, col d.P.R. 30 dicembre 1980 n. 897 (non applicabile nella specie, in quanto l'art. 45 ne ha differito, quanto all'I.LO.R. sui redditi in questione, l'entrata in vigore al 1 gennaio 1982); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;