ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la Regione Liguria, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28 febbraio 1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in relazione alle modalita' di svolgimento delle operazioni di primo inquadramento nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo professionale di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti criteri difformi (anzianita' di servizio - otto anni - nella qualifica, per gli assistenti sociali provenienti da enti ospedalieri, regioni od enti parastatali, ovvero possesso di una specifica posizione funzionale - assistente sociale capo - per i provenienti dagli enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha eccepito l'inammissibilita' della questione; Considerato che, peraltro, con sentenza n. 827 del 1988, questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della tabella di cui all'allegato 2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte, "in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attivita' di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza"; che, pertanto, la presente questione risulta sostanzialmente carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;