ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 64 del
 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale  delle
 unita'  sanitarie  locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno
 1988 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Liguria  sul
 ricorso  proposto  da  Tarabotto  Luciana  contro la Regione Liguria,
 iscritta al n. 116 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  12, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
 con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28
 febbraio  1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,  laddove,  in
 relazione  alle  modalita'  di  svolgimento delle operazioni di primo
 inquadramento  nel  ruolo  unico  regionale  del  Servizio  sanitario
 nazionale,  fanno  riferimento  a  quella parte dell'allegato 2 dello
 stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo
 professionale  di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti
 criteri  difformi  (anzianita'  di  servizio  -  otto  anni  -  nella
 qualifica,   per   gli   assistenti   sociali   provenienti  da  enti
 ospedalieri, regioni od enti  parastatali,  ovvero  possesso  di  una
 specifica  posizione  funzionale  -  assistente  sociale capo - per i
 provenienti dagli enti locali), in riferimento  agli  artt.  3  e  97
 della Costituzione;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  il   quale   ha   eccepito
 l'inammissibilita' della questione;
    Considerato  che,  peraltro,  con sentenza n. 827 del 1988, questa
 Corte  ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale   della
 tabella  di  cui  all'allegato  2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979,
 nella parte, "in cui  non  prevede  l'inquadramento  nella  posizione
 funzionale   di   assistente   sociale   coordinatore  del  personale
 proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL.  che,  alla
 data  del  20 dicembre 1979, abbia prestato attivita' di servizio per
 almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente  di
 provenienza";
      che,  pertanto,  la  presente  questione risulta sostanzialmente
 carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;