IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Sentite le parti e letti gli atti di causa;
                             O S S E R V A
    E'  pacifico  in  punto  di fatto che il prof. Giovanni Carminati,
 gia' sacerdote appartenente alla congregazione religiosa Pia societa'
 San   Francesco   di   Sales,   ha   prestato  attivita'  lavorativa,
 ontologicamente di tipo subordinato anche se non retribuita, a favore
 dell'ente  di  appartenenza  come  docente  di scuola media inferiore
 presso l'istituto salesiano Antonio Tullio  Maroni  di  Varese  negli
 anni scolastici dal 1969-1970 al 1980-1981.
    Riassunto  nel  1981 lo stato laicale il ricorrente con il ricorso
 introduttivo  del  presente   giudizio   ha   chiesto   la   condanna
 dell'istituto  Maroni,  ai  sensi  dell'articolo unico della legge n.
 392/1956, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale
 assumendo  che il lavoro da lui prestato e' stato di tipo subordinato
 e  che  l'istituto  Maroni   ha,   per   l'autonomia   gestionale   e
 amministrativa contabile di cui godeva e gode, personalita' giuridica
 distinta dalla congregazione religiosa salesiana.
    Lo  stato  degli  atti,  pero',  non  consente di condividere tale
 ultimo assunto del ricorrente dovendosi  ritenere  l'istituto  Maroni
 non  terzo,  ma  anzi diretta emanazione, rispetto alla congregazione
 religiosa di cui il prof. Carminati ha fatto parte.
    La  domanda, percio', andrebbe respinta dal momento che l'articolo
 unico della legge n.  392/1956  assoggetta  all'obbligo  assicurativo
 solo i religiosi che prestano attivita' retribuita alle dipendenze di
 terzi.
    Senonche'  tale  disposizione  appare  sospetta  di illegittimita'
 costituzionale per contrasto con l'art.  38  della  Costituzione:  di
 ufficio, quindi, va sollevata la relativa questione che se risolta in
 senso positivo - da qui la rilevanza dell'incidente  -  consentirebbe
 al  Carminati  di  vedere riconosciuta ai fini previdenziali la lunga
 attivita' lavorativa prestata.
                              M O T I V I
    L'articolo  unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392,
 anche nel testo risultante a seguito della declaratoria  di  parziale
 illegittimita'  costituzionale di cui alla sentenza n. 108/1977 della
 Corte costituzionale, esclude - come si e' gia'  anticipato  -  dalla
 tutela  previdenziale i religiosi che prestano attivita' lavorativa a
 favore  della  congregazione  di  cui  fanno  parte.  E  cio'   nella
 presunzione  che  la  messa a disposizione delle energie lavorative a
 favore dell'ente di appartenenza  avvenga  religiosis  causa,  e  che
 quindi la prestazione sia non onerosa ma gratuita.
    Ora, tale esclusione, appare ragionevole con riferimento al lavoro
 consistente  nella  esplicazione  di   attivita'   immediatamente   e
 direttamente riconducibili ai fini istituzionali dell'ente, e' invece
 sospetta di irrazionalita'  se  riferita  a  prestazioni  lavorative,
 ontologicamente  di  tipo subordinato, consistenti in attivita' (come
 quella  di   insegnamento)   solo   indirettamente   finalizzate   al
 perseguimento  degli  scopi  tipici dell'ente, in attivita' cioe' non
 strettamente identificabili con la professione religiosa.
   La  Carta  fondamentale dello Stato appresta tutela privilegiata al
 lavoro in tutte le sue forme ed  applicazioni  (art.  35)  e  -  deve
 ritenersi  -  prende  in  consiederazione, all'art. 38, unitamente lo
 status di lavoratore in quanto tale, di soggetto  cioe'  che  impiega
 energie  lavorative  a  fini  produttivi, per concorrere al progresso
 materiale o spirituale della societa'  (art.  4,  secondo  comma),  a
 prescindere  dalla percezione o meno di un compenso o retribuzione in
 correlazione con lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
    In  effetti, la mancanza della retribuzione non fa venir meno alla
 prestazione  il  carattere  di  vera  prestazione  di  lavoro  e   la
 conseguente  atipicita'  del  contratto avente ad oggetto prestazioni
 lavorative gratuite non puo' precludere la sussumibilita' nell'ambito
 della tutela particolare accordata dalla norma fondamentale.
    Ne'  la  mancanza  di  retribuzione puo' costituire serio ostacolo
 all'accoglimento   del   prospettato   incidente   di    legittimita'
 costituzionale  sotto  il  profilo  che  in  mancanza del riferimento
 retribuito non sarebbe possibile il calcolo degli oneri contributivi,
 dal momento che a un siffatto inconveniente - a parte la eventualita'
 auspicabile  di  successivi  interventi  legislativi,  correttivi   o
 integrativi  -  potra'  ovviarsi  assumendo a base di tale calcolo la
 retribuzione prevista per categorie similari di lavoratori.