IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Sentite le parti e letti gli atti di causa; O S S E R V A E' pacifico in punto di fatto che il prof. Giovanni Carminati, gia' sacerdote appartenente alla congregazione religiosa Pia societa' San Francesco di Sales, ha prestato attivita' lavorativa, ontologicamente di tipo subordinato anche se non retribuita, a favore dell'ente di appartenenza come docente di scuola media inferiore presso l'istituto salesiano Antonio Tullio Maroni di Varese negli anni scolastici dal 1969-1970 al 1980-1981. Riassunto nel 1981 lo stato laicale il ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la condanna dell'istituto Maroni, ai sensi dell'articolo unico della legge n. 392/1956, alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale assumendo che il lavoro da lui prestato e' stato di tipo subordinato e che l'istituto Maroni ha, per l'autonomia gestionale e amministrativa contabile di cui godeva e gode, personalita' giuridica distinta dalla congregazione religiosa salesiana. Lo stato degli atti, pero', non consente di condividere tale ultimo assunto del ricorrente dovendosi ritenere l'istituto Maroni non terzo, ma anzi diretta emanazione, rispetto alla congregazione religiosa di cui il prof. Carminati ha fatto parte. La domanda, percio', andrebbe respinta dal momento che l'articolo unico della legge n. 392/1956 assoggetta all'obbligo assicurativo solo i religiosi che prestano attivita' retribuita alle dipendenze di terzi. Senonche' tale disposizione appare sospetta di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 38 della Costituzione: di ufficio, quindi, va sollevata la relativa questione che se risolta in senso positivo - da qui la rilevanza dell'incidente - consentirebbe al Carminati di vedere riconosciuta ai fini previdenziali la lunga attivita' lavorativa prestata. M O T I V I L'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392, anche nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza n. 108/1977 della Corte costituzionale, esclude - come si e' gia' anticipato - dalla tutela previdenziale i religiosi che prestano attivita' lavorativa a favore della congregazione di cui fanno parte. E cio' nella presunzione che la messa a disposizione delle energie lavorative a favore dell'ente di appartenenza avvenga religiosis causa, e che quindi la prestazione sia non onerosa ma gratuita. Ora, tale esclusione, appare ragionevole con riferimento al lavoro consistente nella esplicazione di attivita' immediatamente e direttamente riconducibili ai fini istituzionali dell'ente, e' invece sospetta di irrazionalita' se riferita a prestazioni lavorative, ontologicamente di tipo subordinato, consistenti in attivita' (come quella di insegnamento) solo indirettamente finalizzate al perseguimento degli scopi tipici dell'ente, in attivita' cioe' non strettamente identificabili con la professione religiosa. La Carta fondamentale dello Stato appresta tutela privilegiata al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35) e - deve ritenersi - prende in consiederazione, all'art. 38, unitamente lo status di lavoratore in quanto tale, di soggetto cioe' che impiega energie lavorative a fini produttivi, per concorrere al progresso materiale o spirituale della societa' (art. 4, secondo comma), a prescindere dalla percezione o meno di un compenso o retribuzione in correlazione con lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. In effetti, la mancanza della retribuzione non fa venir meno alla prestazione il carattere di vera prestazione di lavoro e la conseguente atipicita' del contratto avente ad oggetto prestazioni lavorative gratuite non puo' precludere la sussumibilita' nell'ambito della tutela particolare accordata dalla norma fondamentale. Ne' la mancanza di retribuzione puo' costituire serio ostacolo all'accoglimento del prospettato incidente di legittimita' costituzionale sotto il profilo che in mancanza del riferimento retribuito non sarebbe possibile il calcolo degli oneri contributivi, dal momento che a un siffatto inconveniente - a parte la eventualita' auspicabile di successivi interventi legislativi, correttivi o integrativi - potra' ovviarsi assumendo a base di tale calcolo la retribuzione prevista per categorie similari di lavoratori.