ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 5, n. 3, del Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Catania, I sezione civile, con due ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse nello stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con le stesse parole (salvo, nell'ordinanza del 7 febbraio 1986, la precisazione che il convenuto si trovava in aspettativa da epoca anteriore alla presentazione delle candidature), sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 n. 3 del Decreto Presidente Regione Sicilia 20 agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), con riferimento agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti delle Unita' sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione; che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto si evince dalle ordinanze - dal trattamento deteriore fatto dalla legge siciliana ai cittadini italiani residenti nell'isola e dalla conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), senza che sussista peraltro alcuna particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione; che nessuno e' intervenuto o si e' costituito nella causa; Considerato che e' incomprensibile la ragione che ha indotto il Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le stesse parti due ordinanze identiche a distanza di pochi giorni, mentre sembra abbastanza trasparente la ragione per cui sono state trasmesse a questa Corte a distanza di oltre tre anni, secondo una prassi che sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni Uffici giudiziari, ma che non puo' essere apprezzata; che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte; che l'art. 5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola e' stato gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte sotto ogni profilo, e percio' anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45 e 6 dicembre 1988 n. 1062, e la questione e' stata poi dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15; che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;