ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 5, n. 3, del
 Decreto Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960 n.  3  (Testo
 unico delle leggi per la elezione del Consigli comunali nella Regione
 siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 21 marzo 1986 dal Tribunale di Catania
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  D'Urso  Paolo  e   Arcerito
 Salvatore,   iscritta  al  n.  197  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
      2)  ordinanza emessa il 7 febbraio 1986 dal Tribunale di Catania
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  D'Urso  Paolo  e   Arcerito
 Salvatore,   iscritta  al  n.  198  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Catania, I sezione civile, con due
 ordinanze, rispettivamente del 7 febbraio e del 21 marzo 1986, emesse
 nello  stesso procedimento civile pendente fra le stesse parti D'Urso
 Paolo e Arcerito Salvatore, esattamente dello stesso tenore e con  le
 stesse   parole  (salvo,  nell'ordinanza  del  7  febbraio  1986,  la
 precisazione che il convenuto si  trovava  in  aspettativa  da  epoca
 anteriore  alla presentazione delle candidature), sollevava questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  n.  3   del   Decreto
 Presidente  Regione  Sicilia  20  agosto 1960 n. 3 (Testo unico delle
 leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana),
 con  riferimento  agli artt. 51, primo comma, e 3 della Costituzione,
 nella parte in cui considera ineleggibili i dipendenti  delle  Unita'
 sanitarie locali non facenti parte dell'Ufficio di direzione;
      che la violazione dei parametri invocati dipende - giusta quanto
 si evince dalle ordinanze - dal  trattamento  deteriore  fatto  dalla
 legge  siciliana  ai  cittadini italiani residenti nell'isola e dalla
 conseguente compressione del diritto costituzionale di ogni cittadino
 di  accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, rispetto a
 quanto in proposito invece dispone la legge nazionale 23 aprile  1981
 n.  154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle
 cariche   di   consigliere   regionale,   provinciale,   comunale   e
 circoscrizionale  e  in  materia di incompatibilita' degli addetti al
 Servizio sanitario nazionale), senza  che  sussista  peraltro  alcuna
 particolare situazione locale o esclusiva esigenza della Regione;
      che nessuno e' intervenuto o si e' costituito nella causa;
    Considerato  che  e'  incomprensibile la ragione che ha indotto il
 Tribunale a pronunciare nella stessa causa fra le  stesse  parti  due
 ordinanze  identiche  a  distanza  di  pochi  giorni,  mentre  sembra
 abbastanza trasparente la ragione per  cui  sono  state  trasmesse  a
 questa  Corte  a  distanza  di oltre tre anni, secondo una prassi che
 sembra ormai invalsa in questa materia in alcuni  Uffici  giudiziari,
 ma che non puo' essere apprezzata;
      che, comunque, le due identiche ordinanze devono necessariamente
 essere riunite e decise con unica ordinanza di questa Corte;
      che  l'art.  5 n. 3 del Decreto presidenziale in parola e' stato
 gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte  sotto
 ogni profilo, e percio' anche sotto quello dedotto nelle ordinanze in
 esame, con le sentenze 4 gennaio 1977 n. 45  e  6  dicembre  1988  n.
 1062,   e   la  questione  e'  stata  poi  dichiarata  manifestamente
 inammissibile con l'ordinanza 18 gennaio 1989 n.15;
      che uguale sorte, pertanto, spetta alla questione qui sollevata;