ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma,
 n.3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al  Governo  per  il
 riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
 formazione, e per la sperimentazione organizzativa  e  didattica),  e
 dell'art.  50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
 della docenza universitaria, relativa fascia  di  formazione  nonche'
 sperimentazione  organizzativa  e  didattica)  promosso con ordinanza
 emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso  proposto
 dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  ed  altro contro Vizzone
 Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 6, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di
 Afeltra Antonella ed altri  e  di  Borgia  Maria  Clotilde  e  Cesare
 Domenico  nonche'  l'atto  di intervento del Presidente del Consiglio
 dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi  gli  avv.ti  Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri,
 Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato  dello
 Stato  Giuseppe  Orazio  Russo  per  il  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.1  -  Con  ordinanza  emessa  il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24
 gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez.VI, su ricorso proposto dal
 Ministero  della  pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri
 (Reg. ord. n. 31/1989), e' stata sollevata, in riferimento  all'art.3
 della  Costituzione,  "questione di legittimita' costituzionale degli
 articoli 5, terzo comma, n.3 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e  50
 n.  3,  del  d.P.R.  11  luglio  1980  n. 382, nella parte in cui non
 contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi  di  idoneita'  a
 professore  associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del
 decreto-legge 1› ottobre 1973  n.580,  che  entro  l'anno  accademico
 1979-1980  abbiano  svolto,  per  un  triennio, attivita' didattica e
 scientifica,   quest'ultima   comprovata   da   pubblicazioni   edite
 documentate  dal  preside della facolta' in base ad atti risalenti al
 periodo  di  svolgimento  delle  attivita'  medesime,  in  tal   modo
 introducendo  una  irrazionale  disparita'  di  trattamento,  ai fini
 dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneita', tra  i  titolari  di
 contratti  ex  art.  5 del d.-l. n. 580 del 1973 muniti dei requisiti
 didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed
 i  medici  interni  in  possesso  dei  medesimi requisiti didattici e
 scientifici".
    In  punto  di  fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia
 Moschini, Alberto Calugi prestano  servizio  presso  la  facolta'  di
 medicina  e  chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti
 il titolo  di  liberi  docenti  ed  hanno  conseguito,  per  pubblico
 concorso,   la   qualifica  di  contrattisti,  svolgendo  compiti  di
 carattere scientifico, didattico, assistenziale.
    Con  decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio
 e  del  31  gennaio  1984  il  Ministero  della  pubblica  istruzione
 disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneita'
 a professore associato,  ritenendoli  privi  dei  requisiti  all'uopo
 necessari.
    Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di
 esclusione,  denunciando  la  disparita'  di  trattamento,  ai   fini
 dell'accesso  alla  fascia  dei  professori  associati, con i tecnici
 laureati, ammessi ai giudizi di idoneita' pur essendo in possesso  di
 titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.
    Il  T.a.r.  del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce
 della  decisione  della  Corte  costituzionale  n.   89   del   1986,
 riconoscendo  che  la  loro  posizione  appariva  riconducibile  alle
 categorie dei soggetti destinatari  delle  disposizioni  di  riordino
 universitario  anzicennate.  Si  ravvisava  cioe' "la sussistenza, in
 capo ai ricorrenti,  della  posizione  funzionale  di  assistenti  (o
 aiuto)  nell'ambito  di strutture cliniche universitarie", conseguita
 "se non per effetto, certamente  a  seguito  di  procedure  selettive
 pubbliche  e  concorsuali",  tra  cui quelle previste dall'art. 5 del
 decreto-legge  n.  580  del  1973;  procedure,  queste,  che  avevano
 determinato  l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario "con
 quelle garanzie di  scelta  imparziale  ed  obiettiva  che  la  Corte
 costituzionale  ha  inteso  assicurare  con  la  citata  decisione n.
 89/1986".
    1.2  -  La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero
 della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato.
    Il  Collegio a quo rileva innanzitutto di non condividere l'avviso
 espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli  appellati
 sarebbe  senz'altro  riconducibile  a  quella presa in considerazione
 dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiche' e'  ivi
 contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo.
    Peraltro,  si ravvisano dubbi di costituzionalita' della normativa
 in relazione al diverso trattamento riservato in virtu'  delle  norme
 sopraindicate  (ai  fini  dell'ammissione  ai  giudizi di idoneita' a
 professore associato) ai  contrattisti  (che  abbiano,  entro  l'anno
 accademico  1979-1980,  svolto  per un triennio attivita' didattica e
 scientifica,   quast'ultima   comprovata   da   pubblicazioni   edite
 documentate  dal  preside della facolta' in base ad atti risalenti al
 periodo di svolgimento delle attivita' medesime)  rispetto  a  quello
 assicurato,  invece,  ai  tecnici laureati e, dopo la pronuncia della
 Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici  interni  forniti  dei
 predetti requisiti didattici e scientifici.
    Non  potrebbe  pertanto  essere  negato,  ad  avviso  dei  giudici
 remittenti, l'identico beneficio  ai  contrattisti,  che  l'attivita'
 scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i titolari
 dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1› ottobre 1973  n.
 580,  non  soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure
 concorsuali bandite dalle Universita' (art. 5, sesto comma), ma  sono
 chiamati  in  via  istituzionale  a  svolgere  attivita'  didattica e
 scientifica, essendo tenuti  a  prestare  assistenza  agli  studenti,
 controllo  del  relativo  profitto,  attivita'  di  esercitazioni,  e
 potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio  e  di  ricerca,
 delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).
    Del resto, per i detti contrattisti presso le facolta' di medicina
 e chirurgia, sempre l'art.  5  del  decreto-legge  n.  580  del  1973
 prescrive  che, qualora i medesimi svolgano attivita' di assistenza e
 cura  oltre  i  limiti  precisati  dalla  norma,  gli   stessi   sono
 equiparati,   ai   fini   delle  rispettive  leggi,  agli  assistenti
 ospedalieri. Tale  esplicita  previsione  renderebbe  palese  come  i
 contrattisti  che svolgono attivita' assistenziale (e cosi', appunto,
 gli odierni  interessati,  che  sono  tutti  "strutturati",  ai  fini
 assistenziali)  si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a
 quella   dei   medici   interni   universitari   pure   con   compiti
 assistenziali.
    2. - Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie
 i resistenti Antonio  Vizzone  ed  altri,  nonche'  gli  interventori
 Antonella  Afeltra  ed  altri  e  Maria  Clotilde  Borgia  ed  altro,
 ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore
 nella  materia  sanitaria,  ai  casi gia' richiamati dal Consiglio di
 Stato.
    Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti
 nel giudizio  a  quo  "avendo  interesse  alla  conservazione"  della
 sentenza   di  primo  grado  nella  loro  qualita'  di  contrattisti,
 assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facolta' di medicina
 e  chirurgia  dell'Universita'  degli studi di Roma, tutti svolgenti,
 pur attraverso forme  e  qualifiche  diverse,  identiche  prestazioni
 concernenti attivita' didattiche e scientifiche.
    3.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una
 dichiarazione di infondatezza.
    L'attivita' del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5
 decreto-legge  n.  580  del  1973,  sarebbe  intesa,  infatti,   alla
 attivita'  di  studio e di ricerca meramente "a livello di formazione
 individuale dell'interessato".
                         Considerato in diritto
    1.   -  La  questione  prospettata  nell'ordinanza  di  rimessione
 consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3  della  legge
 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
 docenza universitaria e relativa  fascia  di  formazione,  e  per  la
 sperimentazione  organizzativa  e  didattica)  e  l'art. 50, n. 3 del
 d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382   (Riordinamento   della   docenza
 universitaria,  relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
 organizzativa  e  didattica)   contrastino   con   l'art.   3   della
 Costituzione,  in  quanto  non  contemplano,  tra  le  qualifiche  da
 ammettere, in via transitoria, ai giudizi  d'idoneita'  a  professore
 associato  i  titolari  di contratto presso la facolta' di medicina e
 chirurgia ( ex art. 5 decreto-legge 1› ottobre  1973,  n.  580)  che,
 entro  l'anno  accademico  1979-80,  abbiano  svolto  per un triennio
 attivita'  didattica  e  scientifica,  quest'ultima   comprovata   da
 pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad
 atti risalenti al periodo di svolgimento  delle  attivita'  medesime.
 Cio' per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei
 tecnici laureati, specificamente  contemplati  dalla  normativa,  sia
 degli  assistenti  delle  cliniche universitarie, con pari requisiti,
 cosi' come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.
    2.1 - La questione e' fondata.
    L'indicato  art.  5  del  decreto-legge  1›  ottobre  1973, n. 580
 (Misure urgenti per l'Universita'), convertito in legge  30  novembre
 1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di
 contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti
 alla loro qualita' specifica previsti nello stesso articolo, svolgano
 altresi'  attivita'  di  assistenza  e  cura,  sono  equiparati  agli
 assistenti  ospedalieri.  Tale  esplicita  precisazione rende palese,
 come lo stesso Collegio remittente mette in  luce,  che  i  partecipi
 dell'odierna  situazione  vengono  a trovarsi, in apice, in posizione
 sostanzialmente analoga a quella dei  medici  interni  oggetto  della
 precedente  sentenza  n.  89.  Sempre  che  -  e'  appena  il caso di
 sottolineare - ricorrano, per i fini di  ammissione  al  giudizio  di
 idoneita',   i  requisiti  dell'aver  superato  una  prova  selettiva
 concorsuale, nonche' aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile,
 attivita' didattica e di ricerca.
    2.2  -  Ritiene  la  Corte che le previsioni anzidette siano tutte
 contenute - in  astratto  -  nel  piu'  volte  indicato  art.  5  del
 decreto-legge n. 580.
    La  procedura  concorsuale  per  il  contratto  e'  esplicitamente
 prevista al comma sesto dell'articolo, mentre  nel  successivo  comma
 undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni,
 anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto
 di  controllo  del  loro  profitto  e  di  obbligo  di esercitazioni:
 elementi  tutti,   questi,   che   appaiono   validi   ad   integrare
 l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.
    Quanto    all'ulteriore    presupposto    inerente   all'attivita'
 scientifica (pure ricompreso nell'indicato art.  5)  non  puo'  darsi
 pregio  all'obiezione  dell'Avvocatura  dello  Stato  secondo  cui la
 ricerca resterebbe meramente circoscritta - senza cioe' poter  essere
 altrimenti  utilizzata - "a livello di formazione individuale"; essa,
 infatti, e' sempre si' frutto di personale studio, fruibile, tuttavia
 - per i principi di liberta' che costituzionalmente la assistono - da
 chiunque sia interessato,  per  il  proprio  arricchimento,  ai  suoi
 contenuti esternati in pubblicazioni edite.
    Conclusivamente, percio', ricorre una ingiustificata sperequazione
 della categoria  qui  contemplata  rispetto  alle  altre  ammesse  ai
 giudizi   di  idoneita'  per  il  conseguimento  della  qualifica  di
 professore  associato;  a   cio'   consegue   la   dichiarazione   di
 incostituzionalita' sospettata dal Collegio a quo.