ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n.3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare Domenico nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi gli avv.ti Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri, Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1.1 - Con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24 gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez.VI, su ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri (Reg. ord. n. 31/1989), e' stata sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, "questione di legittimita' costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n.3 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneita' a professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973 n.580, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto, per un triennio, attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime, in tal modo introducendo una irrazionale disparita' di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneita', tra i titolari di contratti ex art. 5 del d.-l. n. 580 del 1973 muniti dei requisiti didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici". In punto di fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia Moschini, Alberto Calugi prestano servizio presso la facolta' di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di carattere scientifico, didattico, assistenziale. Con decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneita' a professore associato, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo necessari. Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di esclusione, denunciando la disparita' di trattamento, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori associati, con i tecnici laureati, ammessi ai giudizi di idoneita' pur essendo in possesso di titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore. Il T.a.r. del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 89 del 1986, riconoscendo che la loro posizione appariva riconducibile alle categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni di riordino universitario anzicennate. Si ravvisava cioe' "la sussistenza, in capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o aiuto) nell'ambito di strutture cliniche universitarie", conseguita "se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali", tra cui quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973; procedure, queste, che avevano determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario "con quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n. 89/1986". 1.2 - La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato. Il Collegio a quo rileva innanzitutto di non condividere l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati sarebbe senz'altro riconducibile a quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiche' e' ivi contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo. Peraltro, si ravvisano dubbi di costituzionalita' della normativa in relazione al diverso trattamento riservato in virtu' delle norme sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneita' a professore associato) ai contrattisti (che abbiano, entro l'anno accademico 1979-1980, svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quast'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime) rispetto a quello assicurato, invece, ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici interni forniti dei predetti requisiti didattici e scientifici. Non potrebbe pertanto essere negato, ad avviso dei giudici remittenti, l'identico beneficio ai contrattisti, che l'attivita' scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973 n. 580, non soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure concorsuali bandite dalle Universita' (art. 5, sesto comma), ma sono chiamati in via istituzionale a svolgere attivita' didattica e scientifica, essendo tenuti a prestare assistenza agli studenti, controllo del relativo profitto, attivita' di esercitazioni, e potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma). Del resto, per i detti contrattisti presso le facolta' di medicina e chirurgia, sempre l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973 prescrive che, qualora i medesimi svolgano attivita' di assistenza e cura oltre i limiti precisati dalla norma, gli stessi sono equiparati, ai fini delle rispettive leggi, agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita previsione renderebbe palese come i contrattisti che svolgono attivita' assistenziale (e cosi', appunto, gli odierni interessati, che sono tutti "strutturati", ai fini assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari pure con compiti assistenziali. 2. - Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie i resistenti Antonio Vizzone ed altri, nonche' gli interventori Antonella Afeltra ed altri e Maria Clotilde Borgia ed altro, ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore nella materia sanitaria, ai casi gia' richiamati dal Consiglio di Stato. Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti nel giudizio a quo "avendo interesse alla conservazione" della sentenza di primo grado nella loro qualita' di contrattisti, assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Roma, tutti svolgenti, pur attraverso forme e qualifiche diverse, identiche prestazioni concernenti attivita' didattiche e scientifiche. 3. - E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una dichiarazione di infondatezza. L'attivita' del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5 decreto-legge n. 580 del 1973, sarebbe intesa, infatti, alla attivita' di studio e di ricerca meramente "a livello di formazione individuale dell'interessato". Considerato in diritto 1. - La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneita' a professore associato i titolari di contratto presso la facolta' di medicina e chirurgia ( ex art. 5 decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580) che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attivita' didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facolta' in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attivita' medesime. Cio' per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti, cosi' come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986. 2.1 - La questione e' fondata. L'indicato art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Universita'), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualita' specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresi' attivita' di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese, come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che - e' appena il caso di sottolineare - ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneita', i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonche' aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attivita' didattica e di ricerca. 2.2 - Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte contenute - in astratto - nel piu' volte indicato art. 5 del decreto-legge n. 580. La procedura concorsuale per il contratto e' esplicitamente prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni: elementi tutti, questi, che appaiono validi ad integrare l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico. Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attivita' scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non puo' darsi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la ricerca resterebbe meramente circoscritta - senza cioe' poter essere altrimenti utilizzata - "a livello di formazione individuale"; essa, infatti, e' sempre si' frutto di personale studio, fruibile, tuttavia - per i principi di liberta' che costituzionalmente la assistono - da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite. Conclusivamente, percio', ricorre una ingiustificata sperequazione della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai giudizi di idoneita' per il conseguimento della qualifica di professore associato; a cio' consegue la dichiarazione di incostituzionalita' sospettata dal Collegio a quo.