ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 e  coadiutori  e  coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
 lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel
 procedimento civile vertente tra Fanciulli Gino e l'I.N.P.S. iscritta
 al  n.  56  del  registro  ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  7,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
      2) ordinanza emessa il 17 dicembre 1988 dal Pretore di Siena nel
 procedimento civile vertente tra Meacci Clara e l'I.N.P.S.,  iscritta
 al  n.  57  del  registro  ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  7,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Siena,  con ordinanza emessa il 17
 dicembre 1988 (R.O. n. 56 del 1989), nel procedimento  tra  Fanciulli
 Gino   e   l'I.N.P.S.,   diretto  ad  ottenere  la  integrazione  del
 trattamento minimo della pensione di riversibilita', siccome titolare
 di  una  pensione  di  riversibilita' e di una pensione di vecchiaia,
 entrambe a carico della gestione commercianti, ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19, secondo comma, della
 legge  22  luglio  1966,  n.  613,  nelle  parti   in   cui   esclude
 l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
 della Gestione speciale commercianti per chi sia  titolare  anche  di
 pensione  diretta  di  vecchiaia  erogata  dalla  medesima  gestione,
 qualora, per effetto del  cumulo  delle  prestazioni,  il  pensionato
 fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;
      che,  a  parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3
 della Costituzione, in quanto si verifica disparita'  di  trattamento
 nei  confronti  di  coloro  che  percepiscono  una pensione diretta e
 contemporaneamente una pensione di riversibilita' e per  i  quali  e'
 ammessa la integrazione al minimo;
      che lo stesso Pretore di Siena, con ordinanza di pari data (R.O.
 n.  57  del   1989),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale   della  stessa  norma  nella  parte  in  cui  esclude
 l'integrazione al minimo della pensione di  riversibilita'  a  carico
 della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione
 diretta di invalidita' erogata dalla medesima gestione, qualora,  per
 effetto   del   cumulo,  il  pensionato  fruisca  di  un  trattamento
 complessivo superiore al  minimo  garantito,  in  riferimento  sempre
 all'art.  3  della Costituzione, fra la disparita' di trattamento che
 si verifica nei confronti di coloro  che  percepiscono  una  pensione
 diretta e contemporaneamente una pensione di riversibilita';
    Considerato  che  i  due  giudizi  siccome  prospettano  questioni
 connesse vanno riuniti e decisi con lo stesso provvedimento;
      che  la  norma  denunciata  e'  stata gia' dichiarata, da questa
 Corte,  costituzionalmente   illegittima   nelle   parti   censurate,
 rispettivamente con sentenza n. 179 del 1989 e n. 250 del 1989;
      che,   pertanto,   siccome   la  norma  e'  stata  gia'  espunta
 dall'ordinamento giuridico le questioni sollevate sono manifestamente
 inammissibili e va emessa declaratoria in tal senso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;