ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della
 legge 28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile
 1985, n. 146 (Proroga di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio
 1985, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno  1985,
 n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento
 nel procedimento penale a carico di De Grecorio Giovanni, iscritta al
 n.  40  del  registro  ordinanze  1989  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1989;
      2)  ordinanza  emessa il 31 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento
 nel procedimento penale a  carico  di  Ercolano  Antonino  ed  altri,
 iscritta  al  n.  41  del  registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima  serie  speciale
 dell'anno 1989;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che il Pretore di Sorrento, con le ordinanze indicate in
 epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  13  e  22  della legge 28
 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di  controllo  dell'attivita'
 urbanistico-edilizia,  sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle opere
 edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto  legge  23  aprile  aprile
 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio
 1985, n. 47) "nella parte in cui, gli uni non estendono il  beneficio
 dell'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente
 al rilascio di  concessione  in  sanatoria  anche  nel  caso  in  cui
 l'opera,     originariamente     abusiva,    sia    stata    demolita
 dall'interessato,   l'altro   limita   il   beneficio    della    non
 perseguibilita'  in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a
 coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro  il  22  giugno
 1985  senza  estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla
 demolizione successivamente a tale data";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che,  per  l'identita'  delle  questioni,  i  giudizi
 possono essere riuniti;
      che,  identica  questione di legittimita' costituzionale e' gia'
 stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167  del
 1989,  la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della
 legge n. 47  del  1985  devono  essere  interpretati  nel  senso  che
 l'estinzione  del  reato  di costruzione edilizia abusiva si verifica
 anche a favore di chi abbia demolito  il  manufatto,  sempre  che  si
 tratti  di  costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere
 la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit., in quanto non
 incompatibile con gli strumenti urbanistici;
      che  la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla
 base della documentazione in suo possesso, e' tenuto ad accertare  la
 compatibilita'  del  manufatto  demolito  con  i  predetti  strumenti
 urbanistici  ed  a  rilasciare,  in  caso  d'accertamento   positivo,
 certificazione di conformita', agli stessi strumenti;
      che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  la
 precitata decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;