ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di De Grecorio Giovanni, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Ercolano Antonino ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1989; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) "nella parte in cui, gli uni non estendono il beneficio dell'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera, originariamente abusiva, sia stata demolita dall'interessato, l'altro limita il beneficio della non perseguibilita' in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che, per l'identita' delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che, identica questione di legittimita' costituzionale e' gia' stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit., in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici; che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, e' tenuto ad accertare la compatibilita' del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformita', agli stessi strumenti; che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;