ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo,
 lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici
 al  personale  statale  in attivita' ed in quiescenza); della legge 3
 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge  27  maggio  1959,  n.  324,
 recante  miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed
 in quiescenza);
 degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione
 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a  favore
 dei  dipendenti  civili  e  militari dello Stato); dell'art. 7, comma
 primo, della  legge  29  aprile  1976,  n.  177  (Collegamento  delle
 pensioni  del  settore  pubblico  alla  dinamica  delle retribuzioni.
 Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale  statale  e
 degli  iscritti  alle  casse pensioni degli istituti di previdenza) e
 della legge 20 marzo  1980,  n.  75  (Proroga  del  termine  previsto
 dall'art.  1  della  legge  6  dicembre  1979,  n. 610, in materia di
 trattamento economico del personale civile e militare dello Stato  in
 servizio  ed  in  quiescenza;  norme  in  materia  di  computo  della
 tredicesima  mensilita'  e  di  riliquidazione   dell'indennita'   di
 buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6
 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento  degli  assegni
 vitalizi  al  Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),
 promosso con ordinanza emessa  il  15  dicembre  1988  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per l'Abruzzo - Sez. staccata di Pescara -
 sul ricorso proposto da Palombaro Rosa contro l' E.N.P.A.S., iscritta
 al  n.  97  del  registro  ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 11,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo,
 con ordinanza 15 dicembre 1988 (R.O. n. 97 del  1989),  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 1, 3, 4, 35, 36, 38, 97 e 98 della Costituzione, dell'art.  1,  comma
 terzo,  lett.  b),  della  legge 27 maggio 1959, n. 344, in relazione
 alla legge 3 marzo 1960, n. 185; degli artt. 3 e  38  del  d.P.R.  29
 dicembre  1973,  n.  1032;  dell'art.  7, comma primo, della legge 29
 aprile 1976, n. 177; della legge 20 marzo 1980, n. 75; nella parte in
 cui  escludono  la  indennita' integrativa speciale dal computo della
 base  contributivo  -  retributiva  da  considerarsi  ai  fini  della
 liquidazione dell'indennita' di buonuscita;
    Considerato  che  questa Corte ha gia' dichiarato inammissibili (e
 poi manifestamente inammissibili), censurandosi una scelta  riservata
 alla discrezionalita' legislativa, analoghe questioni di legittimita'
 costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 36,  38  e  97
 della Costituzione (Sentenza n. 220 del 1988; Ordinanze nn. 641, 869,
 1070, 1072 del 1988);
      che, sebbene abbia fatto riferimento a nuovi parametri (artt. 1,
 4, 35 e 98 della Costituzione), il giudice  a  quo  non  ha  motivato
 sulla incidenza di essi nel giudizio e sostanzialmente si e' limitato
 a chiedere  la  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  delle
 norme  impugnate per non avere il legislatore raccolto l'invito della
 Corte (Sentenza n. 220 del 1988) a procedere all'omogeneizzazione dei
 trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego;
    Considerato   che,  pertanto,  non  sono  allegati  nuovi  profili
 d'incostituzionalita',    mentre    permane    pressante     l'invito
 all'intervento del legislatore, sia pur graduale nei modi e nei tempi
 anche in considerazione  delle  esigenze  finanziarie  connesse  alla
 riforma generale dei trattamenti di quiescenza;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;