ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio  1988
 dal  Tribunale  di  Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma
 Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed  altro,  iscritta  al  n.  95  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso
 dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro,  contumaci,
 ritenendo  di  dover  decidere  la  controversia  sulla  base  di  un
 documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha  sollevato
 questione di legittimita', in riferimento all'art. 24, secondo comma,
 della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile,  in
 relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in
 cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria  innanzi  al
 Tribunale,  al  contumace  sia  notificata  personalmente  copia  del
 verbale in cui si da' atto della produzione di una scrittura privata;
      che  non  vi  e'  stata costituzione di parte ne' intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292,  primo
 comma,  del  codice  di  procedura civile, in relazione all'art. 215,
 numero 1, dello stesso codice, nella parte  in  cui  non  prevede  la
 notificazione  al  contumace  del  verbale  in  cui si da' atto della
 produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in
 precedenza;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;