ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 7 della
 legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 aprile  1989,
 avente  per  oggetto: "Interventi nel settore della riscossione delle
 imposte dirette", promosso con ricorso del  Commissario  dello  Stato
 per  la  Regione Sicilia, notificato il 12 aprile 1989, depositato in
 cancelleria il 21 aprile 1989 ed  iscritto  al  n.  28  del  registro
 ricorsi 1989;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il ricorrente, e
 l'avv. Silvio De Fina per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso in data 12 aprile 1989 il Commissario dello Stato
 per la Regione siciliana ha impugnato l'art. 2 della legge, approvata
 dall'Assemblea   regionale   siciliana  il  5  aprile  1989,  recante
 "Interventi nel settore della  riscossione  della  imposte  dirette",
 nonche'  l'art.  7  della stessa legge, nella parte in cui prevede la
 copertura finanziaria della spesa prevista dall'art. 2.
    Quest'ultimo   stabilisce  la  concessione  di  un  contributo  di
 venticinque miliardi in favore della  SO.G.E.SI.  (Societa'  gestioni
 esattoriali  della Sicilia), finalizzato ad "assicurare le condizioni
 per un regolare e ordinato andamento delle gestioni esattoriali".
    La  SO.G.E.SI.  e'  una  societa'  per  azioni (il cui capitale e'
 costituito dalle partecipazioni azionarie del Banco di Sicilia, della
 Cassa   centrale  di  risparmio  Vittorio  Emanuele  per  la  Regione
 siciliana, dell'Istituto San Paolo di Torino e del Monte  dei  Paschi
 di  Siena),  alla quale e' stato affidato, come esattore, il servizio
 di riscossione delle imposte dirette in Sicilia, in attuazione  della
 legge regionale 21 agosto 1984, n. 55.
    Secondo   il  Commissario  dello  Stato,  il  contributo  previsto
 dall'art. 2 della legge impugnata, si risolve in un'indiretto aumento
 dell'aggio,  tassativamente determinato dal D.L. 12 dicembre 1988, n.
 526 (conv., con modificazioni, nella l. 10 febbraio 1989,  n.  44)  e
 dal  D.L. 4 agosto 1987, n. 326 (conv., con modificazioni, nella l. 3
 ottobre  1987,  n.   403)  anche  per  il  territorio  della  Regione
 siciliana.  Ne  deriverebbe  il  contrasto  delle norme impugnate con
 l'art. 36 dello Statuto siciliano.
    Infatti,  nella  materia  de  qua  la  regione  avrebbe competenza
 legislativa concorrente e  dovrebbe  osservare,  quindi,  i  principi
 generali    della   legislazione   statale.   Fra   questi   dovrebbe
 ricomprendersi quello enunciato,  in  materia  di  aggi  esattoriali,
 dell'art.  3  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, secondo il quale
 l'"esattore  e'  retribuito  con  un  aggio  determinato  in   valore
 percentuale di tutte le entrate affidategli in riscossione".
    In  proposito  si sottolinea che questa Corte (sentenza n. 959 del
 1988) ha ritenuto legittima la  legislazione  statale  che  disponeva
 sulla  misura  degli  aggi esattoriali anche nella regione siciliana,
 affermando che la determinazione unitaria  dell'aggio  risponde  alla
 necessita' obiettiva di previsioni generali e uniformi, per garantire
 identita' di trattamento  per  tutti  i  contribuenti  in  seno  alla
 collettivita'  nazionale.  Nel  ricorso si ricorda, inoltre, che gia'
 l'Alta   Corte   per   la   Regione   siciliana,   aveva   dichiarato
 l'illegittimita'  di una legge regionale contenente la concessione di
 un contributo disposto a titolo di integrazione dell'aggio.
    La  normativa impugnata, pertanto, si risolverebbe in una elusione
 della citata sentenza n. 959 del 1988 di questa Corte, alla quale  si
 aggiungerebbe  la  violazione  anche dell'art. 97, comma primo, della
 Costituzione,  per  non  essere  stati  previsti,  nel  disporre   la
 concessione  del  contributo,  "strumenti  idonei  ad  assicurare  un
 regolare e ordinato andamento della gestione  esattoriale",  ne'  "la
 presentazione  di  un  rendiconto  sulla  effettiva utilizzazione del
 contributo elargito".
    Al   riguardo   si   deduce,   in   particolare,  che  dai  lavori
 dell'Assemblea regionale siciliana  risulterebbe  che  la  SO.G.E.SI.
 avrebbe chiuso l'ultimo bilancio in pareggio, cosicche' il contributo
 disposto dalla legge impugnata  si  risolverebbe  in  una  immotivata
 elargizione.
    2.  -  Davanti a questa Corte si e' costituito il Presidente della
 Regione siciliana,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  non
 fondato.
    Nelle  deduzioni  depositata  si  premette  che,  con  decreto del
 Presidente della Regione in data 4 e 10 agosto 1982, fu  disposta  la
 revoca delle concessione a 74 esattorie gestite dalla SATRIS.
    La  legge  regionale  1›  ottobre  1982,  n.  123  affido'  quelle
 esattorie in delegazione (provvisoria) ad  una  societa'  interamente
 formata  da  Istituti di credito: la SOGED. Questa, essendole mancato
 il tempo per organizzarsi, chiuse - dopo circa due anni - la  propria
 gestione con un passivo superiore a venti miliardi di lire.
    Sopravvenne la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, con la quale
 fu prevista la costituzione di una societa', formata da  istituti  di
 credito,  che  gestisse  tutte  le esattorie delle imposte dirette in
 Sicilia.
    In  base  a  detta  legge fu costituita la SO.G.E.SI., nella quale
 conflui' la gestione non solo delle esattorie ex SATRIS, ma anche  di
 315  piccole  esattorie,  spesso  in dissesto. Inoltre, alla gestione
 SO.G.E.SI. non furono piu' concesse le agevolazioni fatte alla  SOGED
 (dispensa dalla cauzione; dall'obbligo del non riscosso per riscosso;
 compenso aggiuntivo speciale dell'uno per cento sul  riscosso)  e  fu
 fatto  carico  di  assumere  tutto  il  personale  delle preesistenti
 esattorie, nonche' i cessati esattori.
    Era   evidente  che,  senza  apposite  sovvenzioni  regionali,  la
 gestione - sulla base del solo aggio - sarebbe avvenuta in perdita.
    La  Regione  siciliana  -  interessata  all'efficienza della nuova
 gestione del servizio - intervenne con leggi 15 maggio  1986,  n.  25
 (artt.  3  e  4)  e  30  dicembre  1986,  n. 36 (art. 23), concedendo
 contributi di gestione e anticipazioni a tasso agevolato, senza che a
 tali leggi il Commissario dello Stato muovesse alcuna obbiezione.
    Le  entrate  della  SO.G.E.SI. erano costituite, pertanto, fino al
 1987, dall'aggio riconosciutole dall'art. 7 della legge regionale  n.
 55 del 1984 e dalle sovvenzioni previste dalle su dette leggi.
    Sopravvennero  la legge statale n. 403 del 1987, che ha ridotto la
 misura dell'aggio esattoriale anche nel territorio della Sicilia;  la
 sentenza   n.  959  del  1988  della  Corte  costituzionale,  che  ha
 riconosciuto la legittimita' costituzionale di tale  riduzione  anche
 riguardo  al  territorio  della  Regione; l'ulteriore riduzione della
 misura dell'aggio disposta con il  D.L.  12  dicembre  1988,  n.  526
 (conv. nella legge 10 febbraio 1989, n. 44).
    La  legge  impugnata  -  osserva  la  difesa  della  Regione  - va
 inquadrata  nella  situazione  cosi'  venutasi  a  creare,   che   ha
 richiesto,  per  venire  incontro  alle esigenze della SO.G.E.SI. (in
 aggiunta al contributo di diciassette miliardi disposto dall'art. 1 -
 non  impugnato  -  relativo  alle  spese  per  il personale derivanti
 dall'omogeneizzazione del relativo trattamento a quella prevista  dal
 contratto nazionale di categoria), il contributo straordinario la cui
 legittimita' si contesta nel ricorso.
    Cio'  premesso, la difesa della regione deduce - in relazione alla
 censura riguardante l'art. 97  della  Costituzione  -  che  non  puo'
 essere  ritenuto  un'elargizione ingiustificata un contributo versato
 ad una societa' privata, concessionaria di un pubblico servizio  (con
 un  bilancio di circa 300 miliardi per il 1985, di circa 600 miliardi
 per il 1986, di circa mille miliardi per il 1987  e  di  circa  1.200
 miliardi  per  il  1988) che ha chiuso in perdita i primi tre anni di
 attivita' e nel quarto e' riuscita unicamente a pareggiare  le  spese
 con le entrate.
    Quanto  alla censura riguardante la violazione del principio della
 legislazione statale  costituito  dal  carattere  uniforme  che  deve
 avere,  sul  territorio  nazionale,  la  misura dell'aggio, la difesa
 della regione contesta che  quel  principio  escluda  sovvenzioni  ai
 gestori  delle esattorie; nega, poi, la fondatezza della doglianza di
 elusione, da parte della normativa impugnata, della sentenza  n.  959
 del 1988 della Corte costituzionale, tenuto conto che, secondo quella
 decisione,  la  determinazione  unitaria  dell'aggio  risponde   alla
 necessita'   obiettiva  di  previsioni  generali  ed  uniformi,  "per
 l'essenziale identita' di trattamento di tutti  i  contribuenti",  la
 quale  non  e'  minimamente  inficiata  dalla legge regionale oggetto
 dell'impugnativa.
    3.  -  Si e' costituita in giudizio per il Commissario dello Stato
 nella Regione siciliana l'Avvocatura generale dello  Stato,  che  con
 memoria  sottolinea, innanzi tutto, il carattere elusivo, della legge
 impugnata, della sentenza  n.  959  di  questa  Corte.  Si  richiama,
 inoltre,  l'attitudine a trasformarsi in permanente della sovvenzione
 contestata e la non omogeneita' delle cifre, in base alle quali viene
 computata  la  differenza d'aggio, voce, questa, che contrasta con le
 regole del codice civile circa la formazione dei bilanci: indice, tra
 gli  altri,  della  natura  strutturale  del  deficit del servizio di
 riscossione.
                         Considerato in diritto
    1.  -  L'impugnazione  del  Commissario dello Stato per la Regione
 Siciliana ha per oggetto l'art. 2  (e,  per  i  riflessi  finanziari,
 l'art.   7)  della  legge  regionale  approvata  il  5  aprile  1989,
 concernente interventi nel settore della  riscossione  delle  imposte
 dirette.  La norma concede alla societa' SO.G.E.SI., cui e' demandata
 tale riscossione, un contributo straordinario di venticinque miliardi
 a  carico  dell'esercizio finanziario 1989, "al fine di assicurare le
 condizioni per  un  regolare  e  ordinato  andamento  delle  gestioni
 esattoriali".
    Nella narrazione del fatto sono stati posti in luce gli eventi che
 condussero alla costituzione della societa' SO.G.E.SI. e  le  vicende
 del  relativo  esercizio, che fino al 1989 (anno in cui si assume nel
 ricorso   essersi   raggiunto   l'equilibrio   del    bilancio)    fu
 contrassegnato da rilevanti perdite.
    Secondo   il   Commissario  del  Governo  il  conseguito  pareggio
 nell'anno  1989  darebbe  al  contributo  straordinario,  di  cui  si
 discute, il carattere di "una mera e immotivata elargizione di denaro
 pubblico".
    Osserva   la   Corte   che   tale   affermazione   e'  contrastata
 dall'esistenza di un anteriore deficit  ultratriennale,  nonche'  dal
 rilievo  che  la  organizzazione  della  struttura, costituita per la
 gestione del servizio, era contrassegnata  da  un  largo  impiego  di
 persone (indotto dalla legge) e di capitali.
    2.  -  In  questo  quadro e' da valutare il profilo della censura,
 svolta nel  ricorso  del  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
 siciliana,  secondo  il  quale  l'art. 2 ( e, per riflesso, l'art. 7)
 della legge regionale 5  aprile  1989  concreterebbe  una  operazione
 surrettizia    per   l'integrazione   dell'aggio   come   determinato
 univocamente dal  legislatore  nazionale  e,  conseguentemente,  pure
 elusiva della decisione n. 959 del 1988 di questa Corte.
    In  proposito si osserva che il ricorso muove dall'esatta premessa
 della esigenza dell'uniformita' dell'aggio per  tutto  il  territorio
 dello  Stato,  allo  scopo  di  garantire  l'essenziale  identita' di
 trattamento di  tutti  i  contribuenti  in  seno  alla  collettivita'
 nazionale (cfr. sentt. n. 959 del 1988 cit. e n. 14 del 1975).
    Invero,   il   contributo  straordinario  concesso  alla  societa'
 SO.G.E.SI. non altera la parita' di trattamento fiscale dei  soggetti
 tenuti.  Esso  non  si  riflette  sull'aggio  (e  non  tocca, quindi,
 l'entita'  dell'obbligazione  tributaria);   ma   e'   diretto   alla
 integrazione  delle  entrate  di gestione (deficitarie per eccesso di
 spesa  od  insufficienza  di  ricavi),  al  fine  di  assicurare   le
 condizioni  per  un  regolare  ed  ordinato  andamento della gestione
 stessa (come enuncia testualmente la prima parte  dell'art.  2  della
 legge impugnata).
    Inteso come sovvenzione al servizio esattoriale, il contributo non
 si configura, infatti, ne' come corrispettivo di  gestione  ne'  come
 remunerazione,  dato che non persegue lo scopo di attribuire profitto
 al gestore,  ma  di  garantire  la  continuita'  e  l'efficienza  del
 servizio  nell'interesse  generale  e,  in  modo specifico, dell'ente
 destinatario dei tributi da riscuotere.
    E' da porre, poi, in rilievo, la "straordinarieta'" del contributo
 di  cui  e'  causa,  straordinarieta'  che  si  desume  non  soltanto
 dall'espressa  qualificazione  in tal senso data dall'art. 2 cit., ma
 anche dalle peculiari, complesse vicende che  avevano  contrassegnato
 lo  svolgimento  del  servizio  esattoriale e si erano riflesse sulla
 gestione che si intendeva equilibrare.
    Il  carattere straordinario del contributo implica necessariamente
 la non riproducibilita' di esso, considerato anche -  secondo  quanto
 e' stato affermato dal ricorso del Commissario dello Stato sulla base
 dei  resoconti  parlamentari  -  che  la  SO.G.E.SI.  ha,   con   una
 apprezzabile  inversione  di  tendenza  rispetto agli esercizi 1986 e
 seguenti, conseguito un recupero di redditivita' che le ha consentito
 di chiudere in pareggio l'ultimo bilancio.
    Si  e',  dunque,  in  presenza  di  una motivata valutazione delle
 esigenze del servizio e cio' rende  indenne  la  normativa  impugnata
 dalla  censura di deroga alla legge nazionale (d.l. 12 dicembre 1988,
 n. 526, convertito nella l. 10 febbraio 1989, n. 44,  in  materia  di
 aggio per il servizio esattoriale), dichiarata applicabile anche alla
 riscossione nella Regione Sicilia. Nessun  accenno  in  proposito  si
 rinviene,  nei  lavori  preparatori e nella stessa formulazione della
 normativa  impugnata,  a  situazioni  specifiche   dei   contribuenti
 siciliani.  Esse,  non essendo toccate dal contributo contestato, non
 vengono a diversificarsi in alcun modo  da  quella  dei  contribuenti
 nazionali.    Risulta,   cosi',   rispettato   l'omogeneo,   unitario
 trattamento, prescritto  nei  confronti  di  tutti  i  cittadini,  in
 conformita'  del  principio  affermato  da  questa Corte nella citata
 sentenza n. 959 del 1988.
    3.  -  La rilevata non incidenza del provvedimento impugnato nella
 materia dell'aggio e la sua diversa finalita' di  incentivazione  del
 servizio, non proiettano il provvedimento stesso al di la' dei limiti
 segnati dall'art. 36 dello Statuto regionale:  cio'  e'  reso  chiaro
 dalla  pertinenza della legge impugnata alla materia tributaria (alla
 quale la norma - parametro si riferisce), dato che essa  provvede  in
 materia  di  riscossione delle imposte, ma non tocca in alcun modo il
 regime  della   titolarita'   dei   tributi,   come   statutariamente
 determinata.
    Ed  e'  opportuno,  inoltre,  rilevare  che  in materia tributaria
 spetta alla Regione potesta' legislativa concorrente; questa ha  come
 limite  connaturale  l'osservanza  dei  principi  e  degli  interessi
 generali cui si informa la legislazione dello Stato  (cfr.  artt.  17
 Statuto  regionale  e  8,  ultimo comma, delle norme di attuazione in
 materia finanziaria nonche' le sentenze di questa Corte  n.  959  del
 1988  cit. e n. 9 del 1957): principi e interessi, che, per quanto si
 e' osservato, sono stati rispettati.
    4.  -  Non fondata e', poi, la censura che reca a parametro l'art.
 97, primo comma, della Costituzione, in  quanto  non  sembra  che  le
 finalita'  della  norma  impugnata  siano  in  contrasto  con il buon
 andamento dell'Amministrazione, essendo esse dirette ad assicurare la
 regolarita'  e  l'efficienza del servizio di riscossione, facendo uso
 di criteri e di modalita' non irrazionali, ne' ultronei.