ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 177 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale
 di  sorveglianza  di  Napoli  nel  procedimento penale a carico di De
 Crescenzo Antonio, iscritta al n. 18 del registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 5, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 12 aprile 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto   che   il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Napoli,  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in  riferimento  agli
 artt.   3  e  13  Cost.,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 177 del codice penale, "nella parte  in  cui,  in  caso  di
 revoca  della  liberazione  condizionale  per  la  commissione  di un
 delitto, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare  la
 residua  pena  detentiva  da  espiare, tenuto conto delle limitazioni
 patite dal condannato e del  suo  comportamento  durante  il  periodo
 trascorso in tale regime";
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;
    Considerato  che,  con  sentenza  n.  282 del 1989 questa Corte ha
 dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art.
 177  del  codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della
 liberazione condizionale, non consente al Tribunale  di  sorveglianza
 di  determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenuto conto del
 tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di
 liberta'  subite  dal condannato e del suo comportamento durante tale
 periodo";
      che,  pertanto,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 sollevata dal Tribunale  di  sorveglianza  di  Napoli  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;