ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, primo comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza relativo a Poli Oliviero, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 22 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 30-bis, 30-ter, 70, primo comma, e 71- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo risultante dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita' in Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il Tribunale di sorveglianza abbia deciso in secondo grado sui provvedimenti in tema di negazione o di concessione di permessi premiali ai condannati"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, non fondata; Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 1163 del 29 dicembre 1988, emessa, quindi, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in quanto, alla stregua della costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "il provvedimento, pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il diniego di un permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza", rientrando fra i provvedimenti volti a regolare la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, si differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio dell'esecuzione della pena, di modo che il relativo procedimento si configura "come un procedimento de plano con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate"; che, pertanto, e' necessario che il Tribunale di sorveglianza riesamini il problema della propria legittimazione a sollevare questioni di legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso il diniego di permesso premio, tenuto conto della sopra ricordata pronuncia di questa Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;