ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 30-bis,
 30-ter, 70, primo comma, 71- ter della legge 26 luglio 1975,  n.  354
 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
 privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa
 il  22  novembre  1988  dal  Tribunale di sorveglianza di Brescia nel
 procedimento di sorveglianza relativo a Poli Oliviero, iscritta al n.
 88  del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 giugno 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto   che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Brescia,  con
 ordinanza del 22 novembre 1988, ha  sollevato,  in  riferimento  agli
 artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' degli
 artt. 30-bis, 30-ter, 70, primo comma,  e  71-  ter  della  legge  26
 luglio  1975,  n.  354,  nel  testo risultante dalla legge 10 ottobre
 1986, n. 663, "nella parte in cui non prevedono la ricorribilita'  in
 Cassazione per motivi di legittimita' avverso le ordinanze con cui il
 Tribunale  di  sorveglianza  abbia  deciso  in  secondo   grado   sui
 provvedimenti  in  tema  di  negazione  o  di concessione di permessi
 premiali ai condannati";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in
 subordine, non fondata;
   Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 1163 del 29 dicembre
 1988, emessa, quindi, successivamente alla  pronuncia  dell'ordinanza
 di   rimessione,   ha  dichiarato  manifestamente  inammissibile  una
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  30-ter,  quinto
 comma,  della  legge  26  luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9
 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in quanto,  alla  stregua  della
 costante giurisprudenza della Corte di cassazione, "il provvedimento,
 pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo  avverso
 il  diniego  di  un  permesso  premio  da  parte  del  magistrato  di
 sorveglianza", rientrando fra i provvedimenti  volti  a  regolare  la
 vita  di  relazione  all'interno  degli  stabilimenti  carcerari,  si
 differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli
 effetti  e  sulla  durata  del  rapporto  instauratosi  con  l'inizio
 dell'esecuzione della pena, di modo che il relativo  procedimento  si
 configura  "come  un  procedimento  de  plano con caratteristiche ben
 diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate";
      che,  pertanto,  e'  necessario che il Tribunale di sorveglianza
 riesamini  il  problema  della  propria  legittimazione  a  sollevare
 questioni  di  legittimita' costituzionale in sede di reclamo avverso
 il diniego di permesso premio, tenuto  conto  della  sopra  ricordata
 pronuncia di questa Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;