ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati tributari) promossi con ordinanze emesse l'11 gennaio 1989 dal Tribunale di Mondovi'; il 28 dicembre 1988, il 7 dicembre 1988, il 23 novembre 1988, il 12 ottobre 1988 e l'11 gennaio 1989 dal Tribunale di Isernia; il 9 gennaio 1989, il 13 gennaio 1989, il 24 gennaio 1989, il 20 gennaio 1989 (n. 3 ordd.) il 27 gennaio 1989 e il 16 dicembre 1988 dal Tribunale di Forli'; il 18 gennaio (n. 4 ordd.) dal Tribunale di Pinerolo; il 10 novembre 1988 e l'8 febbraio 1989 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 25 novembre 1988 e il 25 ottobre 1988 dal Tribunale di Verbania; il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Trieste e il 13 febbraio 1989 dal Tribunale di Rovigo, rispettivamente iscritte ai nn. 89, 92, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 139, 140, 154, 155, 156, 157, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 211, 218, 219 e 230 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 19, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che i Tribunali di Mondovi', con ordinanza 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 89/89), di Isernia, con ordinanze 28 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 92/89), 7 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 154/89), 23 novembre 1988 (Reg. ord. n. 155/89), 12 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 156/89) e 11 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 188/89), di Forli', con ordinanze 9 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 101/89), 13 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 102/89), 24 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 157/89), 20 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 191, 192, 193/89), 27 gennaio 1989 (Reg. ord. n. 194/89) e 16 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 211/89), di Pinerolo, con quattro ordinanze del 18 gennaio 1989 (Reg. ord. da 103 a 106/89), di Verbania, con ordinanze 25 novembre 1988 (Reg. ord. n. 140/89) e 25 ottobre 1988 (Reg. ord. n. 230/89), di Trieste, con ordinanza 6 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 218/89) e di Rovigo, con ordinanza 13 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 219/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione; che identica declaratoria di legittimita' costituzionale e' stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze con ordinanze 10 novembre 1988 (Reg. ord. n. 139/89) ed 8 febbraio 1989 (Reg. ord. n. 195/89); che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della questione; Considerato che, in ragione dell'identita' delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti; che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516; che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la precitata decisione; che, pertanto, la sollevata questione di legittimita' costituzionale va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;