ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, settimo
 comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772  (Norme   per   il
 riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come sostituito dall'art.
 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt.  2  e  8
 della   legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  recante  norme  per  il
 riconoscimento dell'obiezione di coscienza)  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  30  novembre  1988  dal  Tribunale  militare  di Bari nel
 procedimento penale a carico di Giuffrida Salvatore, iscritta  al  n.
 190 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  30  novembre  1988,  il  Tribunale
 militare di Bari ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  3  e  52
 Cost.,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, settimo
 comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772  (Norme   per   il
 riconoscimento dell'obiezione di coscienza) come modificato dall'art.
 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt.  2  e  8
 della   legge  15  dicembre  1972,  n.  772,  recante  norme  per  il
 riconoscimento dell'obiezione di coscienza) nella parte  in  cui  non
 prevede,  quale  causa d'estinzione del reato di rifiuto del servizio
 militare di leva, l'adempimento del servizio  stesso  conseguente  al
 rigetto della domanda d'ammissione al servizio militare non armato od
 a quello civile sostitutivo;
    Considerato che il giudice a quo ritiene che la causa d'estinzione
 del reato di cui all'art. 8, settimo comma, della legge  n.  772  del
 1972  possa  applicarsi soltanto nel caso in cui sia stata accolta la
 domanda d'ammissione al servizio militare non armato od  al  servizio
 militare  civile  ovvero  sia stata accolta la domanda d'arruolamento
 nelle forze armate  e  non  possa  anche  applicarsi  nell'ipotesi  -
 verificatasi nel caso di specie - di chi, imputato per aver rifiutato
 il  servizio  militare  di  leva  per  motivi  di  coscienza,   abbia
 successivamente  presentato domanda d'ammissione al servizio militare
 non armato od a quello  sostitutivo  civile  e,  dopo  essersi  visto
 rigettare  tale  domanda,  abbia poi effettivamente adempiuto, dietro
 richiesta dell'amministrazione, al servizio militare di  leva,  senza
 aver presentato esplicita domanda d'arruolamento;
      che  l'estinzione del reato previsto nella disposizione in esame
 tende ad incentivare la rieducazione del soggetto attivo del  delitto
 ed  il  conseguente  adempimento, ancorche' tardivo, dell'obbligo del
 servizio militare di leva;
      che,  nel caso di specie, il soggetto attivo del delitto ha, con
 l'effettiva prestazione  del  servizio  militare  armato,  dimostrato
 d'aver  adempiuto  agli  obblighi  di  solidarieta'  sociale  di  cui
 all'art. 52, secondo comma,  Cost.  e,  cosi',  d'essersi  pienamente
 rieducato;
      che, pertanto, al caso sottoposto all'esame del giudice a quo va
 applicata  la  predetta  estinzione  del  reato,  malgrado   la   non
 presentazione d'esplicita domanda d'arruolamento;
      che   l'estensione   dell'ambito   d'applicazione   della  causa
 d'estinzione del reato,  fino  a  comprendere  il  caso  oggetto  del
 giudizio  a  quo,  ampliando la sfera di liberta', non e' preclusa da
 alcun  principio  costituzionale   ma   e'   conseguenza   necessaria
 dell'interpretazione logica e sistematica della norma in esame;
      che la norma reale di cui all'art. 8, settimo comma, della legge
 n. 772 del 1972, interpretata in maniera conforme a Costituzione, non
 presenta  i  prospettati  profili  di  contrasto con gli artt. 3 e 52
 Cost.;
      che   la   sollevata   questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;