ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma secondo, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 24 aprile 1989, depositato in cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso notificato il 24 aprile 1989 e depositato il 3 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), per violazione degli artt. 4, n. 1, e 58 del suo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1); che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso; Considerato che il decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;