ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,  comma
 secondo, del  decreto-legge  24  marzo  1989,  n.  102  (Disposizioni
 urgenti  in  materia di pubblico impiego), promosso con ricorso della
 Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  notificato  il  24   aprile   1989,
 depositato  in  cancelleria il 3 maggio 1989 ed iscritto al n. 29 del
 registro ricorsi 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che  la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  con  ricorso
 notificato il 24 aprile 1989  e  depositato  il  3  maggio  1989,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  3,
 secondo comma, del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102  (Disposizioni
 urgenti  in  materia di pubblico impiego), per violazione degli artt.
 4, n. 1, e 58 del  suo  Statuto  speciale  (legge  costituzionale  31
 gennaio 1963, n. 1);
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo la reiezione del ricorso;
    Considerato  che  il  decreto-legge  24 marzo 1989, n. 102, non e'
 stato convertito in legge nel termine di sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 119, serie generale, del 24 maggio 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  344  del  1989),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;