ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti im materia di trasporti ferroviari), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 28 aprile 1989, depositato in cancelleria l'8 maggio 1989 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1989; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 aprile 1989 e depositato l'8 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari), per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni); che si e' costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso; Considerato che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989; che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), le questioni di legittimita' costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;