ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 2, primo
 comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25  marzo  1989,
 n.  109  (Disposizioni  urgenti  im materia di trasporti ferroviari),
 promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,  notificato
 il  28  aprile  1989,  depositato  in  cancelleria l'8 maggio 1989 ed
 iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1989;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  con  ricorso
 notificato il 28  aprile  1989  e  depositato  l'8  maggio  1989,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 2,
 primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge  25  marzo
 1989,   n.   109   (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti
 ferroviari), per violazione degli artt. 3,  terzo  comma,  16,  primo
 comma,   89,  100  e  107  dello  Statuto  speciale  per  la  Regione
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle  relative
 norme  di  attuazione  (d.P.R.  26  luglio  1976, n. 752 e successive
 modificazioni);
      che  si  e'  costituito  nel presente giudizio il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
    Considerato  che  il  decreto-legge  25 marzo 1989, n. 109, non e'
 stato convertito in legge entro il termine di sessanta  giorni  dalla
 sua  pubblicazione,  come  risulta  dal  comunicato  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;
      che,  pertanto,  secondo  il  consolidato orientamento di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  344  del  1989),  le  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  devono essere dichiarate manifestamente
 inammissibili;
    Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;