ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia, notificati il 27 e il 28 aprile 1989, depositati in cancelleria il 4 e il 6 maggio 1989 ed iscritti ai nn. 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1989; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 27 aprile 1989 e depositato il 4 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto- legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno), per violazione degli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione; che le Regioni Piemonte e Lombardia, con ricorsi notificati il 28 aprile 1989 e depositati il 6 maggio 1989, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione del decreto-legge n. 110 del 1989, per violazione degli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400; che si e' costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi; Considerato che i tre ricorsi, proposti nei confronti della medesima disposizione, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989; che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;