ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di   legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del
 decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110 (Disposizioni urgenti in  materia
 di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
 sgravi contributivi nel  Mezzogiorno),  promossi  con  ricorsi  delle
 Regioni  Emilia-Romagna,  Piemonte e Lombardia, notificati il 27 e il
 28 aprile 1989, depositati in cancelleria il 4 e il 6 maggio 1989  ed
 iscritti ai nn. 30, 31 e 32 del registro ricorsi 1989;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il
 27 aprile 1989 e depositato il 4 maggio 1989, ha sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6  del decreto- legge 28
 marzo 1989, n. 110  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  evasione
 contributiva,  di  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali e di sgravi
 contributivi nel Mezzogiorno), per violazione degli artt. 5, 77, 117,
 118, 119 e 125 della Costituzione;
      che  le  Regioni Piemonte e Lombardia, con ricorsi notificati il
 28 aprile 1989  e  depositati  il  6  maggio  1989,  hanno  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale della medesima disposizione
 del decreto-legge n. 110 del 1989, per violazione degli artt. 24, 77,
 81,  101,  113, 117, 118 e 119 della Costituzione, anche in relazione
 all'art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
      che  si  e'  costituito  in  tutti  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;
    Considerato  che  i  tre  ricorsi,  proposti  nei  confronti della
 medesima   disposizione,   vanno   riuniti    per    essere    decisi
 congiuntamente;
      che  il  decreto-legge  28  marzo  1989,  n.  110,  non e' stato
 convertito  in  legge  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;
      che,  pertanto,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte (v., da  ultimo,  ord.  n.  344  del  1989),  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;