ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 253, della
 legge  Regione  Sicilia   15   marzo   1963,   n.   16   (Ordinamento
 amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana) e dell'art.
 265 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo  unico
 della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il
 15 gennaio 1988 dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale  per  la
 Regione   Sicilia   nel  giudizio  di  responsabilita'  promosso  dal
 Procuratore Generale contro Turano Aurelio ed altri, iscritta  al  n.
 229 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un  giudizio  avente ad oggetto la
 responsabilita' di alcuni amministratori e di un dipendente  comunale
 per  il  danno causato all'ente dall'irregolare gestione del servizio
 di applicazione e riscossione di tributi comunali la Corte dei  conti
 -  sez.  giur. Regione Sicilia, con ordinanza in data 15 gennaio 1988
 (pervenuta a questa Corte il 22 aprile 1989), ha sollevato  questione
 di legittimita' costituzionale degli artt. 253, legge Regione Sicilia
 15 marzo 1963, n. 16 (che approva l'Ordinamento amministrativo  degli
 enti  locali nella regione siciliana) e 265 del regio decreto 3 marzo
 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico  della  legge  comunale  e
 provinciale);
      che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, non
 consentendo che i dipendenti degli  enti  locali  siano  assoggettati
 alla  giurisdizione  della  Corte  dei  conti, ove risultino coautori
 degli eventi dannosi espressamente previsti  per  gli  amministratori
 dagli artt. 244 dell'Ordinamento amministrativo della regione Sicilia
 e 254-259 del testo unico della  legge  comunale  e  provinciale,  si
 porrebbero in contrasto:
        a)  con  l'art.  3  della  Costituzione, per la ingiustificata
 disparita' di trattamento che, per un  medesimo  fatto  illecito,  si
 verrebbe  a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente
 locale, attesa la diversita' non puramente procedurale, dei regimi di
 accertamento  delle relative responsabilita' (grado di colpa, termini
 prescrizionali, iniziativa dell'azione,  potere  riduttivo),  nonche'
 per  violazione  della  regola del simultaneus processus che, tesa ad
 evitare il rischio  di  decisioni  contrastanti  o  di  incompletezza
 nell'esame dei fatti e del relativo contributo causale, troverebbe il
 suo principale fondamento nel principio di  eguaglianza  di  tutti  i
 cittadini di fronte alla legge;
        b)  con  l'art. 97 della Costituzione, in quanto la suindicata
 diversita' di trattamento violerebbe il principio di imparzialita'  e
 di buon andamento della pubblica amministrazione;
        c)  con gli artt. 25 e 103, secondo comma, della Costituzione,
 in quanto senza alcuna  logica  giustificazione,  si  sottrarrebbero,
 anche  nelle  ipotesi di responsabilita' connesse, i dipendenti degli
 enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in  materia
 di contabilita' pubblica, e' "giudice naturale";
      che  non  si sono costituite le parti ne' ha spiegato intervento
 l'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 411 del 1988 ha
 dichiarato l'inammissibilita' e successivamente, con le ordinanze nn.
 549  e  794 del 1988 e 162 del 1989, la manifesta inammissibilita' di
 questioni identiche a  quelle  ora  sollevate,  con  motivazioni  che
 coinvolgono  tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente
 ordinanza di rimessione;
      che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da
 indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento;
      che  le  proposte  questioni  devono  essere pertanto dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;