ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 253, della legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana) e dell'art. 265 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1988 dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia nel giudizio di responsabilita' promosso dal Procuratore Generale contro Turano Aurelio ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la responsabilita' di alcuni amministratori e di un dipendente comunale per il danno causato all'ente dall'irregolare gestione del servizio di applicazione e riscossione di tributi comunali la Corte dei conti - sez. giur. Regione Sicilia, con ordinanza in data 15 gennaio 1988 (pervenuta a questa Corte il 22 aprile 1989), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 253, legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (che approva l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana) e 265 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale); che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, non consentendo che i dipendenti degli enti locali siano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli artt. 244 dell'Ordinamento amministrativo della regione Sicilia e 254-259 del testo unico della legge comunale e provinciale, si porrebbero in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparita' di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversita' non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilita' (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere riduttivo), nonche' per violazione della regola del simultaneus processus che, tesa ad evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti e del relativo contributo causale, troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge; b) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la suindicata diversita' di trattamento violerebbe il principio di imparzialita' e di buon andamento della pubblica amministrazione; c) con gli artt. 25 e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto senza alcuna logica giustificazione, si sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di responsabilita' connesse, i dipendenti degli enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilita' pubblica, e' "giudice naturale"; che non si sono costituite le parti ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato; Considerato che questa Corte con sentenza n. 411 del 1988 ha dichiarato l'inammissibilita' e successivamente, con le ordinanze nn. 549 e 794 del 1988 e 162 del 1989, la manifesta inammissibilita' di questioni identiche a quelle ora sollevate, con motivazioni che coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di rimessione; che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento; che le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;