ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), convertito in legge 4 agosto 1984, n. 430 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, concernente proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. CO.VE.MAR. e l'I.N.P.S., iscritta al n. 214 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Uditi l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Il Pretore di Grosseto il 28 febbraio 1989 ha emesso ordinanza (R.O. n. 214 del 1989) nel corso di un giudizio promosso dalla societa' CO.VE.MAR., diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dal d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 per i lavoratori occupati nel periodo maggio 1980-febbraio 1981 sulla motonave "Gabbiano II" e nel periodo giugno 1981-novembre 1981 sull'aliscafo "Freccia della Salina"; entrambe le navi durante quel periodo avevano operato soltanto collegamenti tra Milazzo e le isole Eolie. L'ordinanza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6-bis,del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, cosi' come convertito nella legge 4 agosto 1984, n. 430, nella parte in cui, per la concessione degli sgravi contributivi alle imprese di navigazione, previsti dall'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, richiede, oltre ai requisiti stabiliti dallo stesso art. 59, l'ulteriore requisito che le navi utilizzate siano iscritte in compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno. Le due navi sopra indicate erano all'epoca iscritte nelle matricole del compartimento marittimo di Porto S. Stefano (Grosseto). Il giudice a quo osserva che, a norma dell'art. 6- bis impugnato, "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684". Tale norma, a suo parere, porrebbe in essere, in relazione all'art. 3 della Costituzione, un'irragionevole disparita' di trattamento tra le imprese di navigazione che operino su rotte del Mezzogiorno (e quindi con personale occupato nel Mezzogiorno), a seconda che le navi utilizzate siano o meno iscritte in compartimenti del Mezzogiorno. Il remittente afferma in proposito che la ratio della concessione degli sgravi contributivi in questione e' quella di stimolare la ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel Mezzogiorno; pertanto, poiche' a tal fine e' irrilevante il compartimento al quale la nave e' iscritta, essendo invece determinante l'impiego di personale nei territori di cui si intende favorire la industrializzazione, l'art. 6- bis porrebbe in essere una differenza di trattamento che, per essere irragionevole e ingiustificata, sarebbe illegittima. 2. - Dinanzi a questa Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Ha dedotto al riguardo che la ratio della norma e' quella di sostenere le imprese marittime che, appartenendo ai compartimenti del Sud, stabilmente si trovino ad operare all'interno dell'area (industriale) del Mezzogiorno, secondo una previsione del legislatore che appare logica e ragionevole. 3. - Si e' costituito anche l'I.N.P.S. - che era parte nel giudizio a quo - chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, non fondata. Sotto il primo profilo ha dedotto che la societa' CO.VE.MAR. prima d'iniziare il giudizio - aveva richiesto, in via amministrativa, cautelativamente, di avvalersi del pagamento dilazionato del debito, ai sensi del d.l. n. 244 del 1987; cio' avrebbe implicato la rinunzia ad ogni azione, compresa quella proposta con il giudizio a quo, che potrebbe pertanto essere deciso senza che assuma rilievo la questione di legittimita' costituzionale proposta. Quanto al merito, la difesa dell'I.N.P.S. ha sottolineato la razionalita' della disciplina dettata dall'art. 6- bis impugnato: il collegamento degli sgravi all'iscrizione della nave nei compartimenti marittimi meridionali e' il risultato di una valutazione normativa discrezionale, che ha evitato il ricorso a piu' discutibili e non facilmente verificabili criteri, quali quello costituito dalla rotta abituale della nave. Considerato in diritto 1. - La questione sottoposta alla Corte dal Pretore di Grosseto consiste nello stabilire se contrasti con l'art. 3 della Costituzione l'art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, cosi' come convertito nella legge 4 agosto 1984 n. 430, nella parte in cui, per la concessione degli sgravi contributivi, previsti dall'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche alle "imprese di navigazione", richiede oltre al requisito di occupare dipendenti nei territori del Mezzogiorno, l'ulteriore requisito che le navi utilizzate siano iscritte in compartimenti marittimi ubicati in tali territori. La norma verrebbe a stabilire una irragionevole disparita' di trattamento tra le "imprese di navigazione" che operino su rotte del Mezzogiorno, disparita' determinata dal collegamento della concessione degli sgravi all'anzidetta iscrizione. 2. - E' infondata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilita' della censura per difetto di rilevanza, proposta dall'I.N.P.S. La Societa' "CO.VE.MAR." aveva richiesto, con ricorso proposto al Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., il condono degli oneri accessori e, in via cautelativa, la facolta' di avvalersi del pagamento dilazionato del debito ai sensi del d.l. n. 244 del 1987: tale richiesta avrebbe concretato la rinunzia all'azione. Osserva la Corte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, l'estinzione del giudizio in tema di omesso o insufficiente versamento di contributi e' determinata dal versamento (in soluzione unica o rateale) dei contributi stessi. La semplice richiesta di far luogo a tale versamento, per di piu' accompagnata da clausola cautelativa, non vale, dunque, a determinare la estinzione del giudizio a quo per rinuncia. 3. - La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, si basa sull'affermazione che l'art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277 (cosi' come convertito con legge 4 agosto 1984, n. 430) determinerebbe una irrazionale discriminazione, ai fini del conseguimento degli sgravi contributivi, di cui all'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tra "le imprese di navigazione" operanti nel Mezzogiorno. Questa norma condiziona, infatti, il beneficio all'iscrizione delle navi nelle matricole di compartimenti marittimi del Mezzogiorno. La disposizione fu inserita in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277 allo scopo, riferito alla normativa nel suo complesso, "di non troncare l'attuazione di un programma operativo ispirato a criteri di politica attiva dell'impiego", la cui utilita' era stata riconosciuta in sede di indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 16 aprile 1981, n. 140 (cfr. Relazione del Senato sulla conversione anzidetta). E' da rilevare che la iscrizione della nave in matricola concreta un requisito formale, di carattere obiettivo e certo, al quale e' connesso, innanzitutto, l'acquisto al bene della qualifica di mobile registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso di effetti, taluni dei quali collegati con la localita' dell'iscrizione. E' noto infatti che l'inserzione nei registri e' normalmente seguita da un'attiva presenza del bene sul territorio di iscrizione, caratterizzata dalla richiesta di servizi e di altre prestazioni connesse con l'esercizio della nave, a cominciare dal lavoro marittimo. Puo', dunque, affermarsi che il luogo di iscrizione non soltanto non e' insensibile alla gestione della nave, ma da essa trae vantaggio. Non e', quindi, sfornita di razionalita' la norma che prescrive il collegamento con la specifica iscrizione nei compartimenti del Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi contributivi, di cui e' contestazione. E' da soggiungere che nel quadro del nostro sistema previdenziale non si configura di per se' come illegittimo un diverso articolarsi degli oneri a carico dei datori di lavoro in dipendenza alla natura e alla modalita' delle attivita' esplicate. In particolare, i suindicati effetti propulsivi che l'iscrizione (e l'esercizio della nave) puo' produrre negli ambiti territoriali considerati non rende irragionevole la normativa che imponga all'esercizio stesso date modalita' di esplicazione, ai fini del conseguimento di benefici o incentivi. Nel caso concreto e' poi da considerare che la discrezionalita' legislativa e' stata gestita in modo corretto, poiche' la norma impugnata ha escluso dal beneficio degli sgravi contributivi le "imprese di navigazione" esercenti servizi sovvenzionati con le isole, ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684. Inoltre, la norma stessa ha stabilito che la iscrizione nei compartimenti marittimi meridionali, a decorrere dal 31 agosto 1983, debba costituire la prima iscrizione della nave nelle matricole italiane. Tale inserzione, a carattere limitativo, esprime comunque la tendenza a dare impulso ad iscrizioni nelle matricole dei compartimenti meridionali di navi di recente acquisizione nazionale. Il legislatore ha avuto, peraltro, non del tutto giustificata premura di eliminare tale ultimo requisito con l'art. 35 della legge 14 giugno 1989, n. 234. Questa norma consente il beneficio degli sgravi contributivi, di cui si discute, "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 settembre 1988" "anche alle navi trasferite nel periodo dal 1 settembre 1983 al 31 ottobre 1988 da compartimenti marittimi ubicati nei territori del centro nord a compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno". 4. - Ne' appare di poco rilievo la circostanza che al requisito dell'iscrizione, come diretto ad attribuire all'armatore una particolare legittimazione al conseguimento di situazioni di vantaggio, si e' fatto ricorso anche dall'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 754 (Disposizioni in materia di provvidenze per l'industria armatoriale). La conferma del criterio della iscrizione della nave in compartimenti ubicati in territori meridionali, ai fini dell'applicazione al settore dell'armamento delle agevolazioni previste per prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti (ai sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876), da' prova della costanza di un orientamento legislativo verso l'impiego del requisito formale ed oggettivo dell'iscrizione. Non puo' considerarsi equivalente ad esso (come sembra supporre l'ordinanza di remissione) la "rotta" tra porti meridionali. Invero, in quest'ultimo caso, si e' in presenza di un elemento, per sua natura non oggettivamente definibile, attuabile anche con l'impiego di navi diverse, iscritte in compartimenti non meridionali (situazione che ricorre nella fattispecie, di cui e' causa), per l'espletamento di un'attivita' che il legislatore postula, invece, territorialmente determinata e capace di contribuire allo sviluppo produttivo delle zone, alle quali appartiene la localita' d'iscrizione. Ne' pare che risponda a tale finalita' la correlazione formulata dall'ordinanza tra "impiego su rotte del Mezzogiorno e personale occupato nel Mezzogiorno", dato che, ai fini del conseguimento degli sgravi contributivi, sembra giustamente rilevante non gia' un'occupazione di personale marittimo, ovunque residente, ma l'occupazione qualificata di personale marittimo del Mezzogiorno. Infatti, il requisito dell'iscrizione "speciale" e', per quanto si e' detto, inteso a provocare quella presumibile maggiore inerenza dell'esercizio della nave al territorio, anche e soprattutto in vista dell'incremento dei livelli di occupazione di lavoratori locali. La peculiarita' del regime degli sgravi contributivi per i marittimi componenti l'equipaggio, costituita dal requisito dell'iscrizione delle navi nelle matricole dei compartimenti marittimi del Mezzogiorno, appare, pertanto, provvista di sufficiente giustificazione razionale e non lesiva del principio di uguaglianza: tale iscrizione, a differenza dal mero impiego della nave su rotte del Mezzogiorno, appare idonea, infatti, a realizzare un collegamento piu' intenso con il territorio ed a porre una premessa obiettiva e stabile di utili sviluppi per l'economia di esso.