ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6- bis del d.l.
 29 giugno 1984, n. 277 (Proroga  della  fiscalizzazione  degli  oneri
 sociali,  degli  sgravi  contributivi  nel Mezzogiorno ed esperimento
 pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e  Basilicata),
 convertito  in legge 4 agosto 1984, n. 430 (Conversione in legge, con
 modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277,  concernente
 proroga  della  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  degli sgravi
 contributivi nel Mezzogiorno ed esperimento pilota di  avviamento  al
 lavoro  nelle  regioni Campania e Basilicata), promosso con ordinanza
 emessa il 28 febbraio 1989 dal Pretore di Grosseto  nel  procedimento
 civile vertente tra la S.r.l. CO.VE.MAR. e l'I.N.P.S., iscritta al n.
 214 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 4 luglio 1989 il Giudice relatore
 Gabriele Pescatore;
    Uditi l'avv. Leonardo Lironcurti per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello
 Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il  Pretore  di  Grosseto  il  28  febbraio  1989 ha emesso
 ordinanza (R.O. n. 214 del 1989) nel corso di  un  giudizio  promosso
 dalla  societa' CO.VE.MAR., diretto ad ottenere il riconoscimento del
 diritto a fruire degli sgravi  contributivi  previsti  dal  d.P.R.  6
 marzo  1978,  n.  218  per  i  lavoratori occupati nel periodo maggio
 1980-febbraio 1981 sulla motonave "Gabbiano II" e nel periodo  giugno
 1981-novembre  1981 sull'aliscafo "Freccia della Salina"; entrambe le
 navi durante quel periodo avevano operato soltanto  collegamenti  tra
 Milazzo e le isole Eolie.
    L'ordinanza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,  dell'art.  6-bis,del
 d.l.  29  giugno  1984,  n.  277, cosi' come convertito nella legge 4
 agosto 1984, n. 430, nella parte in cui,  per  la  concessione  degli
 sgravi  contributivi  alle imprese di navigazione, previsti dall'art.
 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.  218,  richiede,  oltre  ai  requisiti
 stabiliti  dallo  stesso  art.  59, l'ulteriore requisito che le navi
 utilizzate siano iscritte  in  compartimenti  marittimi  ubicati  nei
 territori del Mezzogiorno. Le due navi sopra indicate erano all'epoca
 iscritte nelle matricole del  compartimento  marittimo  di  Porto  S.
 Stefano (Grosseto).
    Il  giudice a quo osserva che, a norma dell'art. 6- bis impugnato,
 "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data  del  1›  gennaio
 1980,  gli  sgravi  contributivi  di  cui all'art. 59 del testo unico
 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
 n.  218,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, si applicano
 anche  alle  imprese  di  navigazione  per  i  marittimi   componenti
 l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei
 territori del Mezzogiorno, con la esclusione delle imprese  esercenti
 servizi  con  le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della
 legge 20 dicembre 1974, n. 684". Tale norma, a suo  parere,  porrebbe
 in    essere,   in   relazione   all'art.   3   della   Costituzione,
 un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra  le   imprese   di
 navigazione  che  operino  su  rotte  del  Mezzogiorno  (e quindi con
 personale occupato nel Mezzogiorno), a seconda che le navi utilizzate
 siano o meno iscritte in compartimenti del Mezzogiorno.
    Il  remittente afferma in proposito che la ratio della concessione
 degli sgravi contributivi in questione  e'  quella  di  stimolare  la
 ripresa  degli  investimenti e lo sviluppo economico nel Mezzogiorno;
 pertanto, poiche' a tal fine e' irrilevante il compartimento al quale
 la  nave  e'  iscritta,  essendo  invece  determinante  l'impiego  di
 personale   nei   territori   di   cui   si   intende   favorire   la
 industrializzazione,  l'art. 6- bis porrebbe in essere una differenza
 di  trattamento  che,  per  essere  irragionevole  e  ingiustificata,
 sarebbe illegittima.
    2.  -  Dinanzi  a  questa  Corte  e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata  non
 fondata.
    Ha  dedotto  al  riguardo  che  la  ratio della norma e' quella di
 sostenere le imprese marittime che, appartenendo ai compartimenti del
 Sud,   stabilmente   si  trovino  ad  operare  all'interno  dell'area
 (industriale) del Mezzogiorno, secondo una previsione del legislatore
 che appare logica e ragionevole.
    3.  -  Si  e'  costituito  anche  l'I.N.P.S.  -  che era parte nel
 giudizio  a  quo  -  chiedendo  che  la  questione   sia   dichiarata
 inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, non fondata.
    Sotto il primo profilo ha dedotto che la societa' CO.VE.MAR. prima
 d'iniziare il giudizio -  aveva  richiesto,  in  via  amministrativa,
 cautelativamente,  di avvalersi del pagamento dilazionato del debito,
 ai sensi del d.l. n. 244 del 1987; cio' avrebbe implicato la rinunzia
 ad  ogni  azione, compresa quella proposta con il giudizio a quo, che
 potrebbe pertanto essere deciso senza che assuma rilievo la questione
 di legittimita' costituzionale proposta.
    Quanto  al  merito,  la  difesa  dell'I.N.P.S.  ha sottolineato la
 razionalita' della disciplina dettata dall'art. 6- bis impugnato:  il
 collegamento degli sgravi all'iscrizione della nave nei compartimenti
 marittimi meridionali e' il risultato di  una  valutazione  normativa
 discrezionale,  che  ha  evitato  il ricorso a piu' discutibili e non
 facilmente verificabili criteri, quali quello costituito dalla  rotta
 abituale della nave.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  questione sottoposta alla Corte dal Pretore di Grosseto
 consiste nello stabilire se contrasti con l'art. 3 della Costituzione
 l'art.  6- bis del d.l. 29 giugno 1984, n. 277, cosi' come convertito
 nella legge 4 agosto  1984  n.  430,  nella  parte  in  cui,  per  la
 concessione  degli  sgravi  contributivi,  previsti  dall'art. 59 del
 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, anche  alle  "imprese  di  navigazione",
 richiede  oltre al requisito di occupare dipendenti nei territori del
 Mezzogiorno, l'ulteriore  requisito  che  le  navi  utilizzate  siano
 iscritte  in  compartimenti  marittimi  ubicati in tali territori. La
 norma  verrebbe  a  stabilire   una   irragionevole   disparita'   di
 trattamento  tra le "imprese di navigazione" che operino su rotte del
 Mezzogiorno,   disparita'   determinata   dal   collegamento    della
 concessione degli sgravi all'anzidetta iscrizione.
    2.  -  E' infondata, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilita'
 della censura per difetto di rilevanza, proposta dall'I.N.P.S.
    La  Societa' "CO.VE.MAR." aveva richiesto, con ricorso proposto al
 Comitato esecutivo dell'I.N.P.S., il condono degli oneri accessori e,
 in   via   cautelativa,   la  facolta'  di  avvalersi  del  pagamento
 dilazionato del debito ai sensi  del  d.l.  n.  244  del  1987:  tale
 richiesta avrebbe concretato la rinunzia all'azione.
    Osserva  la Corte che, secondo la giurisprudenza della Cassazione,
 l'estinzione  del  giudizio  in  tema  di  omesso   o   insufficiente
 versamento  di contributi e' determinata dal versamento (in soluzione
 unica o rateale) dei contributi stessi. La semplice richiesta di  far
 luogo  a  tale  versamento,  per  di  piu'  accompagnata  da clausola
 cautelativa, non  vale,  dunque,  a  determinare  la  estinzione  del
 giudizio a quo per rinuncia.
    3.  -  La censura di violazione dell'art. 3 della Costituzione, si
 basa sull'affermazione che l'art. 6- bis del d.l. 29 giugno 1984,  n.
 277  (cosi'  come  convertito  con  legge  4  agosto  1984,  n.  430)
 determinerebbe  una  irrazionale   discriminazione,   ai   fini   del
 conseguimento  degli  sgravi  contributivi,  di  cui  all'art. 59 del
 d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tra "le imprese di navigazione" operanti
 nel  Mezzogiorno.  Questa  norma  condiziona,  infatti,  il beneficio
 all'iscrizione delle navi nelle matricole di compartimenti  marittimi
 del Mezzogiorno.
    La  disposizione  fu  inserita in sede di conversione in legge del
 decreto-legge 29 giugno  1984,  n.  277  allo  scopo,  riferito  alla
 normativa  nel  suo  complesso,  "di  non troncare l'attuazione di un
 programma  operativo  ispirato   a   criteri   di   politica   attiva
 dell'impiego",  la  cui  utilita'  era  stata riconosciuta in sede di
 indagine conoscitiva sull'attuazione della legge 16 aprile  1981,  n.
 140 (cfr. Relazione del Senato sulla conversione anzidetta).
    E'  da rilevare che la iscrizione della nave in matricola concreta
 un requisito formale, di carattere obiettivo e  certo,  al  quale  e'
 connesso,  innanzitutto, l'acquisto al bene della qualifica di mobile
 registrato. Ad essa inerisce, poi, un complesso  di  effetti,  taluni
 dei quali collegati con la localita' dell'iscrizione. E' noto infatti
 che l'inserzione nei registri e'  normalmente  seguita  da  un'attiva
 presenza  del bene sul territorio di iscrizione, caratterizzata dalla
 richiesta di servizi e di altre prestazioni connesse con  l'esercizio
 della nave, a cominciare dal lavoro marittimo.
    Puo',  dunque,  affermarsi che il luogo di iscrizione non soltanto
 non e'  insensibile  alla  gestione  della  nave,  ma  da  essa  trae
 vantaggio.  Non  e',  quindi,  sfornita  di razionalita' la norma che
 prescrive  il  collegamento   con   la   specifica   iscrizione   nei
 compartimenti  del Mezzogiorno ai fini della concessione degli sgravi
 contributivi, di cui e' contestazione.
    E'  da soggiungere che nel quadro del nostro sistema previdenziale
 non si configura di per se' come illegittimo un  diverso  articolarsi
 degli oneri a carico dei datori di lavoro in dipendenza alla natura e
 alla modalita' delle attivita' esplicate.
    In  particolare,  i suindicati effetti propulsivi che l'iscrizione
 (e l'esercizio della nave) puo' produrre  negli  ambiti  territoriali
 considerati   non   rende  irragionevole  la  normativa  che  imponga
 all'esercizio stesso date modalita'  di  esplicazione,  ai  fini  del
 conseguimento di benefici o incentivi.
    Nel  caso  concreto  e' poi da considerare che la discrezionalita'
 legislativa e' stata gestita  in  modo  corretto,  poiche'  la  norma
 impugnata  ha  escluso  dal  beneficio  degli  sgravi contributivi le
 "imprese di  navigazione"  esercenti  servizi  sovvenzionati  con  le
 isole,  ai  sensi  della  legge 20 dicembre 1974, n. 684. Inoltre, la
 norma  stessa  ha  stabilito  che  la  iscrizione  nei  compartimenti
 marittimi   meridionali,  a  decorrere  dal  31  agosto  1983,  debba
 costituire la prima iscrizione della nave nelle matricole italiane.
    Tale  inserzione,  a  carattere  limitativo,  esprime  comunque la
 tendenza  a  dare  impulso  ad   iscrizioni   nelle   matricole   dei
 compartimenti  meridionali di navi di recente acquisizione nazionale.
    Il  legislatore  ha  avuto,  peraltro,  non del tutto giustificata
 premura di eliminare tale ultimo requisito con l'art. 35 della  legge
 14  giugno  1989,  n.  234.  Questa norma consente il beneficio degli
 sgravi contributivi, di cui si discute, "a decorrere dal  periodo  di
 paga  in  corso  alla  data  del  19 settembre 1988" "anche alle navi
 trasferite nel periodo dal 1› settembre 1983 al 31  ottobre  1988  da
 compartimenti  marittimi  ubicati  nei  territori  del  centro nord a
 compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno".
    4.  -  Ne'  appare di poco rilievo la circostanza che al requisito
 dell'iscrizione,  come  diretto  ad   attribuire   all'armatore   una
 particolare   legittimazione   al   conseguimento  di  situazioni  di
 vantaggio, si e' fatto ricorso anche dall'articolo 3 della  legge  16
 dicembre  1985,  n.  754  (Disposizioni in materia di provvidenze per
 l'industria armatoriale).
    La   conferma   del   criterio  della  iscrizione  della  nave  in
 compartimenti   ubicati   in   territori   meridionali,    ai    fini
 dell'applicazione   al   settore  dell'armamento  delle  agevolazioni
 previste  per  prestiti  contratti  con  la  Banca  europea  per  gli
 investimenti  (ai  sensi dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n.
 876), da' prova della costanza di un orientamento  legislativo  verso
 l'impiego del requisito formale ed oggettivo dell'iscrizione.
    Non  puo'  considerarsi  equivalente ad esso (come sembra supporre
 l'ordinanza di remissione) la "rotta" tra porti meridionali.
    Invero,  in  quest'ultimo  caso, si e' in presenza di un elemento,
 per sua natura non oggettivamente  definibile,  attuabile  anche  con
 l'impiego  di navi diverse, iscritte in compartimenti non meridionali
 (situazione che ricorre nella fattispecie,  di  cui  e'  causa),  per
 l'espletamento  di  un'attivita'  che il legislatore postula, invece,
 territorialmente determinata e capace di  contribuire  allo  sviluppo
 produttivo   delle   zone,   alle   quali   appartiene  la  localita'
 d'iscrizione.
    Ne'  pare  che risponda a tale finalita' la correlazione formulata
 dall'ordinanza tra "impiego su  rotte  del  Mezzogiorno  e  personale
 occupato  nel Mezzogiorno", dato che, ai fini del conseguimento degli
 sgravi  contributivi,   sembra   giustamente   rilevante   non   gia'
 un'occupazione   di   personale   marittimo,  ovunque  residente,  ma
 l'occupazione qualificata di personale marittimo del Mezzogiorno.
    Infatti, il requisito dell'iscrizione "speciale" e', per quanto si
 e' detto, inteso a provocare  quella  presumibile  maggiore  inerenza
 dell'esercizio della nave al territorio, anche e soprattutto in vista
 dell'incremento dei livelli di occupazione di lavoratori locali.
    La  peculiarita'  del  regime  degli  sgravi  contributivi  per  i
 marittimi   componenti   l'equipaggio,   costituita   dal   requisito
 dell'iscrizione   delle   navi   nelle  matricole  dei  compartimenti
 marittimi del Mezzogiorno, appare, pertanto, provvista di sufficiente
 giustificazione  razionale e non lesiva del principio di uguaglianza:
 tale iscrizione, a differenza dal mero impiego della  nave  su  rotte
 del Mezzogiorno, appare idonea, infatti, a realizzare un collegamento
 piu' intenso con il territorio ed a porre una  premessa  obiettiva  e
 stabile di utili sviluppi per l'economia di esso.