ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria  per l'invalidita' la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori autonomi); dell'art. 1,  secondo  comma,  della  legge  12
 agosto   1962,   n.  1339  (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei
 trattamenti di  pensione  corrisposti  dalla  Gestione  speciale  per
 l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
 degli artigiani e loro familiari); dell'art. 1, secondo comma,  della
 legge  9  gennaio  1963,  n.  9 (Elevazione dei trattamenti minimi di
 pensione e riordinamento delle norme in  materia  di  previdenza  dei
 coltivatori  diretti e dei coloni e mezzadri); promosso con ordinanza
 emessa il 6 dicembre 1988 dal Pretore  di  Brescia  nei  procedimenti
 civili  riuniti  vertenti  tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S.,
 iscritta al n. 118 del registro ordinanze  1989  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  12, prima serie speciale,
 dell'anno 1989;
    Visto l'atto di costituzione di Zeni Margherita;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti
 tra  Zeni  Margherita  ed  altri  e  l'I.N.P.S.,  aventi  ad  oggetto
 l'integrazione al minimo dei trattamenti di riversibilita' fruiti dai
 ricorrenti, gia' titolari di trattamenti  pensionistici  diretti,  il
 Pretore  di  Brescia,  con ordinanza in data 6 dicembre 1988 (R.O. n.
 118 del 1989), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale:
 a)  dell'art.  19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613;
 b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962,  n.  1339;
 c) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
      che  tali  norme sono state censurate, in riferimento all'art. 3
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  escludono   il   diritto
 all'integrazione   al   minimo   delle   pensioni  di  riversibilita'
 rispettivamente erogate dai Fondi speciali per  i  commercianti,  per
 gli  artigiani  e  per  i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nei
 confronti di titolari di pensione diretta I.N.P.S.;
    Considerato    che    tutte   le   questioni   suddette   appaiono
 manifestamente inammissibili per essere state le norme censurate gia'
 dichiarate,  nella  medesima  parte, costituzionalmente illegittime e
 precisamente, quanto alla questione sub a), con sentenza n. 1086  del
 1988,  quanto  alla  questione  sub b) con sentenza n. 81 del 1989 e,
 infine, quanto alla questione sub c) con la sentenza n. 373 del 1989;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile, per
 essere gia' state le norme censurate espunte dall'ordinamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;