ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi); dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari); dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri); promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal Pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S., iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di costituzione di Zeni Margherita; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso dei procedimenti civili riuniti, vertenti tra Zeni Margherita ed altri e l'I.N.P.S., aventi ad oggetto l'integrazione al minimo dei trattamenti di riversibilita' fruiti dai ricorrenti, gia' titolari di trattamenti pensionistici diretti, il Pretore di Brescia, con ordinanza in data 6 dicembre 1988 (R.O. n. 118 del 1989), ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613; b) dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339; c) dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9; che tali norme sono state censurate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono il diritto all'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita' rispettivamente erogate dai Fondi speciali per i commercianti, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nei confronti di titolari di pensione diretta I.N.P.S.; Considerato che tutte le questioni suddette appaiono manifestamente inammissibili per essere state le norme censurate gia' dichiarate, nella medesima parte, costituzionalmente illegittime e precisamente, quanto alla questione sub a), con sentenza n. 1086 del 1988, quanto alla questione sub b) con sentenza n. 81 del 1989 e, infine, quanto alla questione sub c) con la sentenza n. 373 del 1989; che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile, per essere gia' state le norme censurate espunte dall'ordinamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;