ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Ferraro Angelina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza del 23 giugno 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989 (R.O. n. 202 del 1989), emessa nel procedimento civile tra Ferraro Angelina e l'I.N.P.S. diretto ad ottenere la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui, ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidita', esclude per i lavoratori dipendenti che il requisito di contributivo, inesistente al momento della domanda, possa essere raggiunto, successivamente, alla data della conclusione del procedimento amministrativo; che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verifica rispetto ad altre categorie di lavoratori (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, braccianti agricoli, artigiani e commercianti) per le quali e' prevista la suddetta possibilita'; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 355 del 1989) la illegittimita' costituzionale della norma ora censurata; che, pertanto, essa e' stata espunta dall'ordinamento giuridico, sicche' la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;