ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 18, secondo
 comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema  di
 calcolo   delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 23  giugno  1988  dal
 Pretore  di  Modena  nel  procedimento  civile  vertente  tra Ferraro
 Angelina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1989
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 luglio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Modena, con ordinanza del 23 giugno
 1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 5 aprile 1989  (R.O.  n.
 202  del 1989), emessa nel procedimento civile tra Ferraro Angelina e
 l'I.N.P.S.  diretto  ad  ottenere  la   corresponsione   dell'assegno
 ordinario  di  invalidita'  di  cui all'art. 1 della legge n. 222 del
 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui, ai fini del
 conseguimento dell'assegno ordinario di invalidita',  esclude  per  i
 lavoratori  dipendenti  che il requisito di contributivo, inesistente
 al momento della domanda, possa  essere  raggiunto,  successivamente,
 alla data della conclusione del procedimento amministrativo;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente,  risulterebbe violato
 l'art. 3, primo comma,  della  Costituzione,  per  la  disparita'  di
 trattamento che si verifica rispetto ad altre categorie di lavoratori
 (coltivatori  diretti,   mezzadri,   coloni,   braccianti   agricoli,
 artigiani  e  commercianti)  per  le  quali  e'  prevista la suddetta
 possibilita';
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 355
 del 1989) la illegittimita' costituzionale della norma ora censurata;
      che, pertanto, essa e' stata espunta dall'ordinamento giuridico,
 sicche'  la  questione   ora   sollevata   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;