IL PRETORE La disdetta comunicata con raccomandata 8 ottobre 1986 e' nulla e come tale priva di effetti - ai sensi dell'art. 29, penultimo comma, della legge n. 392/1978, non contenendo accenno alcuno al motivo sul quale e' fondata. Non puo' ritenersi che il rapporto sia cessato per recesso del conduttore, non pattuito in contratto. Le dichiarazioni rese delle parti in sede di interrogatorio libero rivelano come, in realta', il rapporto abbia avuto termine per muto consenso. Tale causa di cessazione non e' indicata tra quelle con riferimento alle quali il conduttore non ha diritto all'indennita' per la perdita dell'avviamento, in virtu' dell'esclusione disposta dall'art. 34, primo comma, della legge n. 392/1978. La norma concernente l'indicazione delle cause di cessazione con riferimento alle quali resta escluso il diritto all'indennita' non parrebbe potere trovare applicazione in via analogica, poiche' tali casuse sembrano essere previste quali "eccezioni" alla regola generale. Ritiene, allora, il giudicante non manifestamente infondata la questione di costiatuzionalita' della norma in argomento, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non e' compresa tra le ipotese nelle quali e' escluso il diritto all'indennita' quella della cessazione della locazione per mutuo consenso. Vero e' che questa ipotesi e' obbiettivamente "diversa" da quelle contemplate nella norma. Peraltro, secondo la giurisprudenza consolidata dalla Corte costituzionale, sussiste, comunque, violazione del principio di parita', quando la scelta legislativa appaia viziata da irrazionalita' dei criteri adoperati in rapporto al fine perseguito, quando, cioe', in buona sostanza, le situazioni disciplinari, pur obbiettivamente diverse, non siano tali, avuto riguardo al fine perseguito dal legislatore con la disposizione comportante discipline diverse. E' quanto si e' verificato, ad avviso del giudicante, nel caso in esame. Invero, l'unica ragione in base alla quale le quattro ipotesi di esclusione contemplate nell'art. 34 primo comma, citato possono essere accomunate e' quella che la cessazione del rapporto e', in dette ipotesi, riconducibili, in tutto o in parte, ad un comportamento imputabile al conduttore. Questi ben puo', osservando un atteggiamento diligente ed opportuno, evitare la cessazione del rapporto: se non lo fa, viene meno l'interesse legislativo alla tutela di cui all'art. 34. Identica situazione si verifica nel caso di cessazione della locazione per mutuo consenso. Se il conduttore intende proseguire il rapporto, ben puo' non prestare il proprio consenso allo scioglimento. Se, invece, tale consenso egli presta, non interessa al legislatore fornirgli la tutela prevista dall'art. 34. E' perfino superfluo sottolineare come la questione sia determinante al fine della decisione della presente controversia.