LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse
 in grado d'appello con citazioni notificate il 22 ottobre 1987  e  18
 dicembre  1987  a  ministero  aiutanti  ufficiali giudiziari Concetta
 Capuano,  Di  Franco  Bruna,  Scalia  Vincenzo  e  Sellitto   Eugenio
 dell'ufficio  unico  notificazioni di Milano e poste in deliberazione
 all'udienza collegiale del 14 marzo 1989:
       A)   la   n.  3560/87  r.g.  tra  il  garante  pro-tempore  per
 l'attuazione della legge sull'editoria, prof.  Giuseppe  Santaniello,
 rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato e presso
 di essa domiciliato in Milano, via Freguglia, 1,  appellante,  contro
 Gemina - Generale mobiliare interessenze azionarie S.p.a., in persona
 del suo legale rappresentante pro-tempore, con  il  proc.  dom.  avv.
 Maurizio  Bocchiola di Milano, corso Venezia, 5, che la rappresenta e
 difende per procura speciale a margine  dell'atto  di  citazione  nel
 giudizio  di  primo  grado,  unitamente  all'avv.  Ariberto  Magnoli,
 appellata, e R.C.S.  Editori S.p.a. (gia'  Rizzoli  Editore  S.p.a.),
 con  il  proc. dom.  avvocato Mario Casella di Milano, via Guastalla,
 15, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce  copia
 atto  di  citazione  di  appello,  unitamente  all'avv.  Paolo  Maria
 Tabellini, appellata, e Mittel S.p.a., con sede in Milano, in persona
 del suo presidente prof. avv. Paolo Barile con il proc. dom. avvocato
 prof.   Cesare  Grassetti  di  Milano,  via  Freguglia,  10,  che  la
 rappresenta  e difende per procura speciale in calce alla copia della
 citazione di primo grado, unitamente all'avv. prof. Giorgio De  Nova,
 appellata, e Arvedi Giovanni, cav. del lavoro, res. a Cremona, con il
 proc. dom.  avvocato prof. Cesare Grassetti di Milano, via Freguglia,
 10,  che  lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla
 copia della citazione  di  primo  grado,  appellato,  e  Nuovo  banco
 ambrosiano  S.p.a.,  in  persona  del  suo  presidente prof. Giovanni
 Bazoli, con il proc.  dom. avvocato Alessandro Pedersoli  di  Milano,
 via  Gesu',  2/A, che la rappresenta e difende per procura speciale a
 margine della comparsa di costituzione di primo grado,  appellata,  e
 S.I.C.I.N.D.  S.p.a.   (gia' Sadip S.p.a.), con sede in Torino, corso
 Marconi, 20, in persona del legale rappresentante pro-tempore con  il
 proc.  dom.   avvocato Emilio De Longhi di Milano piazza S. Pietro in
 Gessate, 2, che la rappresenta e  difende  per  procura  speciale  in
 calce  alla  copia  dell'atto  di  appello, unitamente all'avv. prof.
 Paolo Barile, appellata, e  Fiat  S.p.a.,  con  sede  in  Torino,  in
 persona  dell'avv.   Ezio Gandini, procuratore speciale, con il proc.
 dom. avv. Franzo Grande di  Milano  via  della  Signora,  2,  che  la
 rappresenta  e  difende  per  procura  speciale  in  calce alla copia
 dell'atto di citazione 15  aprile  1986  in  prime  cure,  unitamente
 all'avv.  Franzo  Grande  Stevens  di  Torino,  appellata,  e  R.C.S.
 Editoriale quotidiani S.p.a. (gia' Editoriale del Corriere della sera
 S.p.a.),  anche  quale  incorporante  della  Nuove  edizioni sportive
 S.p.a. (N.E.S.) con sede in Milano,  via  Solferino  28,  in  persona
 dell'avv.  Crescenzo  Pulitano', con il proc.  dom. avvocato Marcello
 Franco di Milano, via San Calimero, 11, che la rappresenta e  difende
 per  procura  speciale  in calce alla copia dell'atto di citazione di
 primo grado, appellata;
       B)  la  n. 4207/87 r.g. tra Bassanini Franco, residente a Roma,
 via Dell'orso, 29, Masina Ettore, residente a  Roma,  via  Cinigiano,
 13,  Bernardi  Antonio, residente a Reggio Emilia, via Monte Fiorino,
 9, Macciotta Giorgio, residente a Cagliari, via  La  Vega,  7,  Visco
 Vincenzo,  residente  a  Roma,  via  Tor  Fiorenza,  55, Balbo Laura,
 residente a Milano, via S. Cantoni, 4, Barbera Augusto,  residente  a
 Zola  Predosa (Bologna), via Raibolini, 29/4, Roppo Enzo, residente a
 Genova, via Palestro, 20, int. 2, con il proc.  dom.  avvocato  prof.
 Valerio  Onida  di  Milano,  viale  Elvezia, 12, che li rappresenta e
 difende  per  procura  speciale  a  margine  dell'atto   di   appello
 unitamente  agli  avv.  Gustavo Minervini e Cesare Vacca, appellanti,
 contro Iniziativa  ME.TA.  S.p.a.  (Iniziativa  Montedison  terziario
 avanzato),  in  persona del vice presidente e amministratore delegato
 ing. Giuseppe Garofano con il proc.  dom.  avv.  Marcello  Franco  di
 Milano  via S. Calimero, 11, che la rappresenta e difende per procura
 speciale a margine della copia dell'atto  di  appello,  appellata,  e
 Gemina  S.p.a. (Generale mobiliare interessenze azionarie), ut supra,
 appellata, e Italtrust S.p.a., Societa' fiduciaria di revisione,  non
 costituitasi,  appellata  e  Rothschild Bank, Ag, con sede in Zurigo,
 Zollikerstrasse,  181,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante
 pro-tempore con il proc. dom. avv. Luigi Vita Samory di Milano, corso
 Matteotti, 10, che la rappresenta e difende per  procura  speciale  a
 margine  della  comparsa di costituzione di primo grado, appellata, e
 Finriz S.p.a., non costituitasi, appellata e La Centrale  finanziaria
 generale  S.p.a.,  non costituitasi, appellata, e Rizzoli Angelo, non
 costituitosi,  appellato,  e  R.C.S.  Editori  S.p.a.  (gia'  Rizzoli
 editori  S.p.a.),  ut supra, appellata, e Azionaria di partecipazioni
 Sadip S.p.a. (ora S.I.C.I.N.D. S.p.a.), ut supra, appellata.
    Oggetto:  violazione  divieto  di  concentrazione testate ai sensi
 della legge n. 416/1981, nullita' atti compravendite  immobiliari  ed
 altro.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Il  tribunale  di  Milano,  con sentenza n. 11802 pubblicata il 10
 dicembre 1986,  pronunciando  sulle  domande  proposte  con  atto  di
 citazione  8  maggio  1985 dal prof. Franco Bassanini, prof. Giuseppe
 Vana,  Antonio  Bernardi,  dott.  Giorgio  Macciotta,  dott.   Andrea
 Barbato,  prof.  Vincenzo  Visco,  prof.  Laura  Balbo, prof. Augusto
 Barbera,  Ettore  Masina,  prof.  Enzo  Roppo  e  dal   Garante   per
 l'attuazione  della  legge sull'editoria con citazione 9 aprile 1986,
 ha rigettato le domande tutte avanzate dai proponenti e  dal  Garante
 per  l'attuazione  della  legge  5  agosto  1981, n. 416, respingendo
 altresi'  la  richiesta  di  provvedimenti  d'urgenza  formulata  dal
 Garante il 6 novembre 1986.
    Le  spese  processuali  sono  state  interamente compensate fra le
 parti e sono state poste a carico solidale delle stesse quelle per la
 pubblicazione   della   comunicazione   prevista   dall'ultimo  comma
 dell'art. 4 della legge n. 416/1981.
    Contro  la  sentenza  non  notificata,  hanno proposto appello gli
 attori dell'azione popolare con citazione del 18 dicembre 1987 ed  il
 Garante  per l'attuazione della legge sull'editoria con citazione del
 22 ottobre 1987.
    Disposta  la  riunione  delle  impugnazioni iscritte ai nn. 3560 e
 4207 del 1987 e  costituitesi  gli  appellati  GE.M.I.N.A.  (Generale
 mobiliare   interessenze  azionarie)  S.p.a.,  R.G.S.  Editori  (gia'
 Rizzoli editore) S.p.a., Mittel S.p.a., Arvedi Giovanni, Nuovo  Banco
 Ambrosiano  S.p.a.,  Azionaria  di partecipazioni Sadip, Fiat S.p.a.,
 R.C.S.  Editoriale  quotidiani  S.p.a.  gia'  S.p.a.  Editoriale  del
 Corriere  della  sera,  anche  quale  incorporante  la  S.p.a.  Nuove
 edizioni sportive, sono state precisate le conclusioni  definitive  e
 la causa e' stata discussa all'udienza odierna.
                              M O T I V I
    1.   -  A  giudizio  della  Corte  le  eccezioni  di  legittimita'
 costituzionale proposte dalle parti concernano questioni rilevanti ai
 fini della decisione e non manifestamente infondate; tali pertanto da
 giustificare la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  e
 la sospensione del processo a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87.
    Le  questioni  di  costituzionalita'  prospettate in causa possono
 essere cosi' sintetizzate.
    Gli attori dell'azione popolare assumono l'esistenza di una catena
 di controllo Fiat - Rizzoli giacche' la Fiat controlla al 100% Itedi,
 editrice  di  Stampa  e  Stampa  sera,  e  per tramite Sadip - Gemina
 controlla le societa' editrici Corriere della sera e  Gazzetta  dello
 sport,  cosi' raggiungendo la soglia del 20% delle tirature nazionali
 dei  quotidiani,  prevista  dall'art.  4  della  legge  n.  416/1981,
 ritenuta applicabile per i fatti avvenuti durante la sua vigenza, pur
 in presenza dell'art. 3,  primo  comma,  lett.  c),  della  legge  n.
 67/1987.
    In relazione a tale prospettazione sollevano dubbi di legittimita'
 costituzionale del citato art. 3, primo comma, lett. c),  in  ragione
 del  fatto  che  tale  norma,  configurando una efficacia retroattiva
 della nuova soglia del 30% e quindi disciplinando un fatto oggetto di
 giudizio  verificatosi  prima  dell'entrata  in  vigore  della  legge
 medesima, imporrebbe al giudice una nuova regola in modo  concreto  e
 si  risolverebbe  in  una  norma  singolare,  volta  oggettivamente a
 sottrarre ex post una singola vicenda ad una disciplina  generale  ed
 astratta,  cosi'  contravvenendo  ai  principi di eguaglianza davanti
 alla legge fissati dall'art. 3 ed insieme al divieto del primo  comma
 dell'art. 25 della Costituzione.
    Da  opposto  versante sia la R.C.S. Editori, che la Mittel, pur in
 via  gradata,   finiscono   per   sollevare   l'analogo   dubbio   di
 costituzionalita',  sottolineando che l'art. 3 della legge n. 67/1987
 contrasterebbe con gli artt. 101,  102,  104  della  Costituzione  in
 quanto,  tale  norma,  qualificando  come interpretativo l'intervento
 legislativo,  sarebbe   lesivo   del   potere   giudiziario   essendo
 trasparente   l'intento   di   interferire  sul  giudizio  in  corso,
 ribaltandone il risultato, attraverso una  nuova  qualificazione  del
 controllo e del collegamento fra testate.
    Traendo    argomenti    dell'intento   legislativo,   dagli   atti
 parlamentari  (verbale  5  febbraio  1987  della  prima   commissione
 referente  del  Senato)  e dalle sequenze temporali fra pubblicazione
 della sentenza,  sull'unica  controversia  esistente,  ed  emanazione
 della legale.
    Cosi'   pure  la  S.I.C.I.N.D.  S.p.a.  (gia'  S.A.D.I.P.  S.p.a.)
 denuncia, sempre in via gradata,  la  illegittimita'  costituzionale,
 sia  dell'art. 3, n. 2, sia dell'art. 1, n. 2, della legge n. 67/1987
 sotto il triplice profilo: della violazione degli artt. 3 e 41  della
 Costituzione che tutelano il principio dell'affidamento dei cittadini
 e della ragionevolezza delle  leggi;  dell'art.  25,  secondo  comma,
 della  Costituzione  che  vieta la retroattivita' di leggi istitutive
 sanzioni retroattive, e degli artt. 24, 25, primo comma, 101, secondo
 comma,  della  Costituzione,  attinenti  alla  tutela  del diritto di
 difesa, al principio del giudice naturale e a quello della soggezione
 del  giudice  soltanto  alla  legge  che  verrebbero  travolti  da un
 intervento legislativo, posto in essere dopo il fatto-domanda  ed  il
 fatto-sentenza,  volto  a imporre al giudice una nuova regola in modo
 concreto e tale da interferire sulla liberta' di giudizio.
    2. - Il giudizio di rilevanza delle questioni di costituzionalita'
 sopra enunciate non puo' non concludersi  positivamente,  in  ragione
 del fatto che le norme di cui si denuncia l'illegittimita' concernano
 due punti essenziali della controversia, rappresenti  rispettivamente
 dalla definizione di collegamento e di controllo ai fini di stagliare
 la posizione dominante prevista dalla  legge  sull'editoria  e  dalla
 determinazione del rapporto percentuale fra quotidiani compresi nella
 posizione dominante e tiratura dei quotidiani nazionali,  presupposto
 necessario dell'intervento sanzionatorio.
    Con  l'ulteriore  notazione,  sicuro  sintomo della strumentalita'
 della questione rispetto alla necessita' dell'intervento del  giudice
 delle leggi per la soluzione del caso concreto, che l'art. 3, nn. 2 e
 14, della legge n. 67/1987  si  presentano  insieme  come  abrogativi
 dell'art.  4  della  legge n. 416/1981 e di interpretazione autentica
 delle norme del secondo e terzo comma  dell'art.  4  della  legge  n.
 416/1981,  cosi'  coinvolgendo  necessariamente  la  soluzione  della
 controversia sotto il profilo della legittimazione  e  dell'interesse
 del Garante e degli attori dell'azione popolare.
    Essendo   chiaro  che  le  modifiche  sopra  accennate,  anche  ad
 attribuire solo portata innovativa alla novella  del  1987,  incidono
 sulla  "attuale"  valutazione della legittimazione e dell'interesse e
 quindi sulla situazione giuridica globale dei soggetti  che  chiedono
 la tutela giurisdizionale.
    Sussiste  d'altra  parte la seconda delle condizioni richieste per
 l'incidente di legittimita' costituzionale, in  quanto  le  questioni
 proposte non appaiono alla Corte "manifestamente infondate".
    In  particolare non puo' rilevarsi che contro le ragioni di dubbio
 circa la validita' degli artt. 1, n. 2, e 3, nn. 2,  3  e  14,  della
 legge  n. 67/1987, non esistono motivi che contraddicano ad esse fino
 da privarle di qualsiasi fondamento.
    Come  hanno  rilevato appellanti ed appellati un primo profilo, va
 indentificato nella  violazione  del  principio  di  affidamento  del
 cittadino e di ragionevolezza delle leggi, consacrato negli artt. 3 e
 41 della Costituzione.
    Principio   che   verrebbe   contraddetto   se   i   limiti  posti
 all'autonomia  privata  dalla  legge  n.  416/1981   fossero   mutati
 retroattivamente, senza previsione di regime transitorio compiuto, da
 una normativa incidente su situazioni economico-imprenditoriali  gia'
 realizzate, con ripercussioni dannose non risarcibili.
    Se  e'  vero d'altra parte che il principio della irretroattivita'
 delle leggi costituisce un principio derogabile solo in  presenza  di
 una  finalita'  ragionevole  del legislatore e se e' altrettanto vero
 che anche leggi che ineriscono a situazioni concrete (le  c.d.  leggi
 singolari)  possono  riternersi  costituzionalmente legittime, valido
 dubbio di legittimita' permane quando gli  effetti  sostanziali  gia'
 verificatisi  sulla  base  della  disciplina previgente permettano di
 identificare i destinatari della norma singolare ed insieme quando si
 prefiguri    un    regolamento    "irrazionale    ed   arbitrario..."
 oggettivamente  idoneo  a  frustrare  l'affidamento   del   cittadino
 (sentenze Corte costituzionale nn. 822/1988 e 349/1985).
    Un  secondo  profilo va ravvisato nel conflitto delle norme citate
 con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacche'  anche  la
 sanzione  di  nullita' prevista dall'art. 4, primo comma, della legge
 n. 416/1981, di cui si  riafferma  la  validita'  per  le  operazioni
 realizzate   dopo   l'entrata   in   vigore  della  legge  nonostante
 l'abrogazione dell'intero art. 4 disposta dall'art. 3, n.  14,  della
 legge  n.  67/1987,  puo' fondatamente ritenersi una misura punitiva,
 soggetta come tale al generale divieto dell'art. 25,  secondo  comma,
 della Costituzione.
    Sotto  un  ultimo  ma  non  meno  rilevante  profilo, il dubbio di
 costituzionalita'  non  puo'  essere  dissolto   in   ragione   della
 denunciata  violazione  del  diritto  di difesa, della violazione del
 principio del giudice naturale  e  di  quella  della  soggezione  del
 giudice  soltanto  alla  legge,  consacrato negli artt. 24, 25, primo
 comma, 101, secondo comma, della Costituzione.
    La  previsione  di  una  norma  qualificata  come interpretativa e
 quindi con efficacia retroattiva tesa a disciplinare un fatto oggetto
 di  giudizio, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge e
 quando era gia' intervenuto il fatto-sentenza, in  quanto  impone  al
 giudice  una  nuova  regola attraverso una norma "singolare", finisce
 per mutare il giudice naturale. Per usare  le  parole  di  autorevole
 dottrina, al giudice libero di interpretare la norma viene sostituito
 un giudice vincolato ad interpretare  quella  medesima  norma,  senza
 liberta'  di  giudizio  perche' il giudizio sulla situazione concreta
 (identificata anche soggettivamente perche' nota negli  effetti  gia'
 verificatisi) e' stato gia' effettuato dal potere legislativo.
    Di  qui  il  fondato sospetto di costituzionalita' di un mutamento
 delle  regole  durante  il  corso  del  processo,  con  l'effetto  di
 vincolare  ad  una  decisione  predeterminata  il  giudice  naturale,
 precostituito per legge.