IL PRETORE
Premesso che con citazione ex art. 543 del c.p.c. notificata il 18
e 19 luglio 1988 Lucia Mazza procedeva al pignoramento della rendita
dovuta dall'I.N.A.I.L., terzo pignorato a Salvatore De Nuzzo,
debitore esecutato, per il soddisfacimento del credito da assegno da
mantenimento dei due figli, riconosciutole con provvedimento del
presidente del tribunale di Brindisi in data 27 febbraio 1987;
che con ricorso notificato il 13 ottobre 1988 Salvatore De Nuzzo
proponeva opposizione, deducendo tra l'altro che la pensione di
invalidita' I.N.A.I.L. era impignorabile in relazione al disposto
dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
che, sospesa l'esecuzione con ordinanza del 2 novembre 1988,
l'opposta eccepiva l'incostituzionalita' del cit. art. 110, in
considerazione della natura alimentare del credito azionato, per
contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione e in riferimento
agli artt. 2, n. 1, del d.P.R. n. 180/1950 e 128 del r.d.-l. 4
ottobre 1935, n. 1827;
Tanto premesso,
R I L E V A
A) L'eccezione di incostituzionalita' riguarda l'art. 110 del
d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non prevede la pignorabilita'
parziale per causa di alimenti della rendita I.N.A.I.L. (nella specie
trattasi di rendita per invalidita' permanente, come risulta
dall'esame della dichiarazione del terzo nel fascicolo
dell'esecuzione) e il contrasto e' ravvisato con l'art. 29 della
Costituzione in quanto la norma escluderebbe la tutela del diritto
agli alimenti, compreso nei diritti della famiglia, nonche' con
l'art. 3 della Costituzione, in relazione al trattamento piu'
favorevole dalla norma stabilito per i titolari di rendite per
invalidita' I.N.A.I.L. rispetto ai titolari di pensioni corrisposte
dall'I.N.P.S., anche per invalidita', pignorabili per causa di
alimenti entro il limite di cui all'art. 2, n. 1, del d.P.R. n.
180/1950 (cfr. sentenza Corte costituzionale 22-30 novembre 1980, n.
1041).
Va puntualizzato che la rilevanza della questione ai fini della
decisione sull'opposizione all'esecuzione e' palese, giacche' il
thema decidendum, riguardando l'impignorabilita' della rendita
I.N.A.I.L. percepita per invalidita' dall'esecutato, presuppone per
l'appunto l'applicazione della normativa speciale sospettata di
incostituzionalita'. La rilevanza va riconosciuta pure in
considerazione del credito vantato in sede esecutiva, che e'
un'obbligazione di mantenimento, in quanto, come evidenziato dalla
Corte costituzionale nella citata sentenza n. 1041/1988, la
differenza tra assegno di mantenimento e assegno alimentare, una
volta accertato lo stato di bisogno, e' solo quantitativa, nel senso
che il primo ha un contenuto piu' ampio e comprende anche il secondo,
consistendo in una prestazione che non si esaurisce nello stretto
necessario per la sopravvivenza, ma include tutto quanto serve per
soddisfare i bisogni della vita.
E con riguardo al caso in esame il decidente ritiene che la stessa
modesta entita' (appena L. 100.000 mensili) del "contributo al
mantenimento dei figli" posto a carico dell'esecutato (cfr.
provvedimento previdenziale) ne palesa la funzione, se non esclusiva,
almeno prevalente, di alimenti.
B) La disparita' di trattamento e' ravvisabile rispetto ai
titolari di pensioni corrisposte dall'I.N.P.S., la cui pignorabilita'
e' stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, in relazione alla
riconosciuta natura previdenziale, nei limiti di cui all'art. 2, n.
1, del d.P.R. n. 180/1950. Va precisato, giacche' la disparita' di
trattamento risulta ingiustificata solo in presenza di situazioni
oggettivamente uguali, che in considerazione dell'evoluzione
normativa del sistema pensionistico in genere e del regime delle
prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. in particolare, il trattamento
piu' favorevole riconosciuto ai titolari di tali prestazioni appare
privo di razionale giustificazione. Va segnalato in proposito che la
sostanziale differenza (peraltro non significativa ai fini che qui
interessano) tra le pensioni erogate dall'I.N.P.S. per invalidita',
per le quali pure e' riconosciuta la limitata pignorabilita' per
causa di alimenti a seguito della citata sentenza della Corte
costituzionale n. 1041/1988, e la rendita corrisposta dall'I.N.A.I.L.
per invalidita' sta nel fatto che l'invalidita' dell'assicurato
I.N.A.I.L. deriva da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Inoltre le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L., pur avendo funzione
essenzialmente risarcitoria, risultano ancorate anche alle esigenze
famigliari del titolare. In tale ottica e' la disposizione dell'art.
72 del d.P.R. n. 1124/1965 che esclude la facolta' dell'Istituto di
ridurre l'indennita' per invalidita' temporanea ove l'assicurato
abbia carichi di famiglia e cosi' il successivo art. 77 che prevede
l'aumento della rendita per invalidita' permanente se l'infortunato
ha moglie e figli. La rendita e' prevista inoltre per i superstiti
nei casi di cui agli artt. 85 e 122 del d.P.R. n. 1125/1965 e il
regime di reversibilita' nei limiti di cui agli artt. 1 della legge 5
maggio 1976, n. 248, e 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e'
stabilito pure in caso di morte non dipendente dall'infortunio o
dalla malattia professionale.
C) La normativa teste' citata, evidenziando il collegamento della
prestazione I.N.A.I.L. alla situazione non solo individuale, ma anche
famigliare dell'infortunato, induce a ravvisare la necessita'
dell'assoggettamento all'azione esecutiva per il credito alimentare
anche in relazione ai precetti costituzionali che, informati a
finalita' etico-sociali, riconoscono i diritti della famiglia e dei
figli. Si impone il riferimento all'art. 29 della Costituzione,
perche' escludere il particolare mezzo di esecuzione, pignoramento
presso terzi, relativamente alle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L.
significherebbe sopprimere, in contrasto col precetto costituzionale,
lo stesso diritto agli alimenti, che potrebbe risultare privo di
concreta attuazione.
Ne' convince la considerazione svolta dall'opponente (cfr.
comparsa conclusionale) che nella fattispecie andrebbe dimostrata
l'impossibilita' (che in concreto non sarebbe ravvisabile) di
azionare altrimenti il credito alimentare. L'argomentazione appare
erronea sotto un duplice profilo: da un lato il contrasto con il
precetto costituzionale va ravvisato in astratto, in relazione
all'ipotesi che il diritto garantito dalla Costituzione possa essere
vanificato, e dall'altro la circostanza che in concreto il titolare
della rendita disponga di altri beni (e' questo il logico presupposto
del rilievo dell'opponente), convalidata la convinzione che
l'aggressione in sede esecutiva della rendita erogata
dall'I.N.A.I.L., secondo le disposizioni previste per i dipendenti
delle Amministrazioni pubbliche, limita, ma non priva, dei mezzi di
sostentamento il titolare della stessa rendita. In definitiva si
ritiene di rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il
controllo di legittimita' della norma anzidetta, mentre il giudizio
di opposizione all'esecuzione rimarra' sospeso sino all'esito della
pronuncia della Corte.