IL PRETORE
   Premesso  che con citazione ex art. 543 del c.p.c. notificata il 18
 e 19 luglio 1988 Lucia Mazza procedeva al pignoramento della  rendita
 dovuta   dall'I.N.A.I.L.,  terzo  pignorato  a  Salvatore  De  Nuzzo,
 debitore esecutato, per il soddisfacimento del credito da assegno  da
 mantenimento  dei  due  figli,  riconosciutole  con provvedimento del
 presidente del tribunale di Brindisi in data 27 febbraio 1987;
      che con ricorso notificato il 13 ottobre 1988 Salvatore De Nuzzo
 proponeva opposizione, deducendo  tra  l'altro  che  la  pensione  di
 invalidita'  I.N.A.I.L.  era  impignorabile  in relazione al disposto
 dell'art. 110 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
      che,  sospesa  l'esecuzione  con  ordinanza del 2 novembre 1988,
 l'opposta  eccepiva  l'incostituzionalita'  del  cit.  art.  110,  in
 considerazione  della  natura  alimentare  del  credito azionato, per
 contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione  e  in  riferimento
 agli  artt.  2,  n.  1,  del  d.P.R.  n. 180/1950 e 128 del r.d.-l. 4
 ottobre 1935, n. 1827;
    Tanto premesso,
                              R I L E V A
     A)  L'eccezione  di  incostituzionalita'  riguarda l'art. 110 del
 d.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui non prevede la pignorabilita'
 parziale per causa di alimenti della rendita I.N.A.I.L. (nella specie
 trattasi  di  rendita  per  invalidita'  permanente,   come   risulta
 dall'esame    della    dichiarazione    del   terzo   nel   fascicolo
 dell'esecuzione) e il contrasto e'  ravvisato  con  l'art.  29  della
 Costituzione  in  quanto  la norma escluderebbe la tutela del diritto
 agli alimenti, compreso  nei  diritti  della  famiglia,  nonche'  con
 l'art.  3  della  Costituzione,  in  relazione  al  trattamento  piu'
 favorevole dalla norma  stabilito  per  i  titolari  di  rendite  per
 invalidita'  I.N.A.I.L.  rispetto ai titolari di pensioni corrisposte
 dall'I.N.P.S.,  anche  per  invalidita',  pignorabili  per  causa  di
 alimenti  entro  il  limite  di  cui  all'art. 2, n. 1, del d.P.R. n.
 180/1950 (cfr. sentenza Corte costituzionale 22-30 novembre 1980,  n.
 1041).
    Va  puntualizzato  che  la rilevanza della questione ai fini della
 decisione sull'opposizione  all'esecuzione  e'  palese,  giacche'  il
 thema   decidendum,   riguardando  l'impignorabilita'  della  rendita
 I.N.A.I.L. percepita per invalidita' dall'esecutato,  presuppone  per
 l'appunto  l'applicazione  della  normativa  speciale  sospettata  di
 incostituzionalita'.   La   rilevanza   va   riconosciuta   pure   in
 considerazione   del  credito  vantato  in  sede  esecutiva,  che  e'
 un'obbligazione di mantenimento, in quanto,  come  evidenziato  dalla
 Corte   costituzionale   nella   citata  sentenza  n.  1041/1988,  la
 differenza tra assegno di  mantenimento  e  assegno  alimentare,  una
 volta  accertato lo stato di bisogno, e' solo quantitativa, nel senso
 che il primo ha un contenuto piu' ampio e comprende anche il secondo,
 consistendo  in  una  prestazione  che non si esaurisce nello stretto
 necessario per la sopravvivenza, ma include tutto  quanto  serve  per
 soddisfare i bisogni della vita.
 E  con  riguardo  al caso in esame il decidente ritiene che la stessa
 modesta entita'  (appena  L.  100.000  mensili)  del  "contributo  al
 mantenimento   dei   figli"   posto  a  carico  dell'esecutato  (cfr.
 provvedimento previdenziale) ne palesa la funzione, se non esclusiva,
 almeno prevalente, di alimenti.
     B)  La  disparita'  di  trattamento  e'  ravvisabile  rispetto ai
 titolari di pensioni corrisposte dall'I.N.P.S., la cui pignorabilita'
 e'  stata  riconosciuta dalla Corte costituzionale, in relazione alla
 riconosciuta natura previdenziale, nei limiti di cui all'art.  2,  n.
 1,  del  d.P.R.  n. 180/1950. Va precisato, giacche' la disparita' di
 trattamento risulta ingiustificata solo  in  presenza  di  situazioni
 oggettivamente   uguali,   che   in   considerazione  dell'evoluzione
 normativa del sistema pensionistico in  genere  e  del  regime  delle
 prestazioni  erogate  dall'I.N.A.I.L.  in particolare, il trattamento
 piu' favorevole riconosciuto ai titolari di tali  prestazioni  appare
 privo  di razionale giustificazione. Va segnalato in proposito che la
 sostanziale differenza (peraltro non significativa ai  fini  che  qui
 interessano)  tra  le pensioni erogate dall'I.N.P.S. per invalidita',
 per le quali pure e'  riconosciuta  la  limitata  pignorabilita'  per
 causa  di  alimenti  a  seguito  della  citata  sentenza  della Corte
 costituzionale n. 1041/1988, e la rendita corrisposta dall'I.N.A.I.L.
 per  invalidita'  sta  nel  fatto  che  l'invalidita' dell'assicurato
 I.N.A.I.L. deriva da infortunio sul lavoro o malattia  professionale.
 Inoltre  le  prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L., pur avendo funzione
 essenzialmente risarcitoria, risultano ancorate anche  alle  esigenze
 famigliari  del titolare. In tale ottica e' la disposizione dell'art.
 72 del d.P.R. n. 1124/1965 che esclude la facolta'  dell'Istituto  di
 ridurre  l'indennita'  per  invalidita'  temporanea  ove l'assicurato
 abbia carichi di famiglia e cosi' il successivo art. 77  che  prevede
 l'aumento  della  rendita per invalidita' permanente se l'infortunato
 ha moglie e figli. La rendita e' prevista inoltre  per  i  superstiti
 nei  casi  di  cui  agli  artt. 85 e 122 del d.P.R. n. 1125/1965 e il
 regime di reversibilita' nei limiti di cui agli artt. 1 della legge 5
 maggio  1976,  n.  248,  e  11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e'
 stabilito pure in caso di  morte  non  dipendente  dall'infortunio  o
 dalla malattia professionale.
     C) La normativa teste' citata, evidenziando il collegamento della
 prestazione I.N.A.I.L. alla situazione non solo individuale, ma anche
 famigliare   dell'infortunato,   induce  a  ravvisare  la  necessita'
 dell'assoggettamento all'azione esecutiva per il  credito  alimentare
 anche  in  relazione  ai  precetti  costituzionali  che,  informati a
 finalita' etico-sociali, riconoscono i diritti della famiglia  e  dei
 figli.  Si  impone  il  riferimento  all'art.  29 della Costituzione,
 perche' escludere il particolare mezzo  di  esecuzione,  pignoramento
 presso  terzi, relativamente alle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L.
 significherebbe sopprimere, in contrasto col precetto costituzionale,
 lo  stesso  diritto  agli  alimenti,  che potrebbe risultare privo di
 concreta attuazione.
    Ne'   convince   la  considerazione  svolta  dall'opponente  (cfr.
 comparsa conclusionale) che  nella  fattispecie  andrebbe  dimostrata
 l'impossibilita'   (che  in  concreto  non  sarebbe  ravvisabile)  di
 azionare altrimenti il credito  alimentare.  L'argomentazione  appare
 erronea  sotto  un  duplice  profilo:  da un lato il contrasto con il
 precetto  costituzionale  va  ravvisato  in  astratto,  in  relazione
 all'ipotesi  che il diritto garantito dalla Costituzione possa essere
 vanificato, e dall'altro la circostanza che in concreto  il  titolare
 della rendita disponga di altri beni (e' questo il logico presupposto
 del  rilievo  dell'opponente),   convalidata   la   convinzione   che
 l'aggressione    in    sede    esecutiva    della   rendita   erogata
 dall'I.N.A.I.L., secondo le disposizioni previste  per  i  dipendenti
 delle  Amministrazioni  pubbliche, limita, ma non priva, dei mezzi di
 sostentamento il titolare della  stessa  rendita.  In  definitiva  si
 ritiene  di  rimettere  gli  atti  alla  Corte  costituzionale per il
 controllo di legittimita' della norma anzidetta, mentre  il  giudizio
 di  opposizione  all'esecuzione rimarra' sospeso sino all'esito della
 pronuncia della Corte.