Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la regione Toscana in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale Toscana recante: "nuova disciplina dell'I.R.P.E.T. (Istituto regionale programmazione economica della Toscana) n. 10/1989, nel suo complesso e con riferimento agli artt. 6 e 21, approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta a seguito del rinvio disposto con nota 8 aprile 1989 nonche' della nota 22 giugno 1989 in relazione alla approvazione a maggioranza semplice della medesima legge; dichiarazione di illegittimita' costituzionale da pronunciarsi ai sensi degli artt. 81, 117 et 127 della Costituzione. Con la legge in esame, la regione Toscana ha inteso operare la revisione della legge regionale n. 48/1974 istitutiva dell'I.R.P.E.T., al fine di migliorare la funzionalita' dell'Istituto. La legge in particolare prevede una programmazione triennale dell'attivita' al fine di agevolare un piu' organico sviluppo delle iniziative dello sviluppo, minimizzare la frammentazione della ricerca e agevolarne l'intersettorialita'. Il provvedimento prevede inoltre meccanismi di collegamento tra l'istituto e gli organi regionali in fase di definizione dei programmi triennali ed annuali di attivita', in modo da garantire la funzionalita' dei rapporti tra l'I.R.P.E.T. e la giunta ed il consiglio regionale e il soddisfacimento delle esigenze di analisi e di ricerca espresse da tali organi. Pur tuttavia la legge nel suo complesso e in particolare gli artt. 6 e 21 sembrano incorrere nella violazione degli artt. 81, 117 e 127 della Costituzione per i seguenti M O T I V I 1) La legge regionale fu rinviata dal Governo con nota 8 aprile 1989. Il consiglio regionale nella seduta del 23 maggio 1989, riapprovo' senza modifiche la legge, peraltro a sola maggioranza semplice. Cio', secondo l'insegnamento di codesta Corte costituzionale (nn. 158/1988 e 79/1989) non configurava riapprovazione ed esaurisce l'iter procedimentale previsto dall'art. 127, ultimo comma della Costituzione, con la conseguenza che la Regione non puo' piu', senza iniziare un nuovo procedimento di formazione della volonta' legislativa, riapprovare la medesima legge a maggioranza assoluta. Poiche' nella fattispecie, invece la regione, di fronte al rifiuto del Governo di prendere in considerazione, legge regionale votata a maggioranza semplice e quindi non "riapprovata", ha riportato ancora in votazione la medesima legge, votandola a maggioranza assoluta, ne deriva il travisamento e la violazione del citato art. 127 della Costituzione. 2) L'art. 6, lett. i) e l'art. 21, ultimo comma, nel prevedere rispettivamente che il compenso per il direttore scientifico e l'aggiornamento della indennita' di carica per i componenti gli organi dell'istituto, siano fissati in via amministrativa appaiono violativi anch'essi di precetti costituzionali. Infatti: a) viene ad essere vulnerato il principio della riserva di legge ex art. 81 della Costituzione in funzione dei nuovi oneri previsti; b) le norme richiamate vanno in contrasto con i principi in materia di compensi e indennita' di carica per i dipendenti e i componenti gli organi di enti pubblici non economici. Tali principi (ex legge n. 70/1975 e successive integrazioni e modificazioni) sia prevedono lo strumento della legge o della legislazione di recezione della contrattazione collettiva per tutto quanto attiene ai suddetti profili economici, sia escludono automatismi in aumento. La normativa in esame va altresi' contro i principi di divieto di automatismi retributivi e di contenimento della spesa pubblica che sono stati posti a base della manovra economica e sociale degli organi costituzionali.