Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui  uffici  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi,  12, e' domiciliato contro il presidente
 della  giunta  della  regione   Umbria,   domiciliato   per   ragioni
 dell'ufficio  presso  la  sede  della  regione,  in  Perugia,  per la
 dichiarazione d'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
 legge regionale, riapprovata il 24 luglio 1989, recante "Norme per la
 trasformazione di posti di collaboratore e  assistente  in  posti  di
 coadiutore  di  vari  profili  professionali  del personale del ruolo
 nominativo regionale dei servizi sanitari" (in relazione  agli  artt.
 177 della Costituzione e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
    1. - Con provvedimento 20 gennaio 1989 il Governo rinviava a nuovo
 esame del consiglio  regionale  dell'Umbria  la  legge  in  epigrafe,
 avendo rilevato che la trasformazione dei posti di "collaboratore" ed
 "assistente" dei vari profili professionali del personale dei servizi
 sanitari in posti di "coadiutore", siccome prevista anche a favore di
 categorie (come veterinari, sociologi e medici di base)  non  facenti
 parte  del  personale  ospedaliero,  si  ponesse  in contrasto con la
 disciplina dettata dall'art. 17 del d.P.R. 20 dicembre 1979,  n.  761
 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 47 della legge 23
 dicembre 1978, n. 833, per l'uniforme  regolamentazione  dello  stato
 giuridico del personale delle uu.ss.ll.).
    A motivo del rinvio il Governo rilevava, altresi', che le previste
 modalita'  di  copertura  dei  posti   trasformati,   sostanzialmente
 risolventisi   in   un   reclutamento   fra   il  personale  interno,
 contrastavano col principio dell'assunzione per pubblico concorso.
    2.  -  In  data  28  luglio  1989  e' pervenuta al commissario del
 Governo  comunicazione  dell'avvenuta  riapprovazione,  nella  seduta
 consiliare  del  24  luglio, dell'identico testo legislativo che ora,
 giusta   delibera   4   agosto    1989,    viene    qui    denunciato
 d'incostituzionalita'  dal  deducente  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri.
    3.  -  Come  la  Corte  gia'  altre  volte  ha  avuto occasione di
 sottolineare (cfr. di recente, sent. 6 dicembre 1988,  n.  1062),  la
 materia degli organici delle uu.ss.ll. e' riservata alla legislazione
 statale, essendo la  compressione  delle  competenze  regionali,  nel
 settore, giustificata dalle esigenze unitarie che, in sede di riforma
 sanitaria, risultano ripetutamente espresse nella legge n. 833/1178 e
 che postulano una disciplina uniforme del personale.
    Di  tale  esigenza  costituiscono,  in particolare, espressione le
 disposizioni di cui all'art. 47 legge cit. (segnatamente, cfr. quinto
 comma,  lett.  c) e quelle, emanate in base alla delega ivi prevista,
 contenute nel d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sullo stato  giuridico
 del personale delle unita' sanitarie locali.
    Le  norme  delegate  (artt.  2  e segg., in relazione alle tabelle
 allegate) suddividono il personale in questione fra quattro  distinti
 ruoli,  articolati  in  posizioni  funzionali,  ascrivendo  al  ruolo
 "sanitario"  i  medici,  farmacisti,  veterinari,  biologi,  chimici,
 fisici e psicologi ed al ruolo "tecnico" - invece - i sociologi.
    Le   stesse  norme  poi  (v.  art.  17)  dettano  una  particolare
 disciplina per l'assunzione mediante pubblici concorsi alle posizioni
 funzionali  di  "assistente  medico" e di "veterinario collaboratore"
 (per le quali il definitivo inquadramento in organico e'  subordinato
 ad  un  triennio  di  formazione,  da espletare nei diversi reparti e
 settori); e prevedono - altresi' - (art. 17, cit., ultimo comma)  che
 nell'ambito  dei servizi ospedalieri la dotazione organica dei medici
 assistenti  sia  pari  a   quella   complessiva   degli   "aiuti"   e
 "vice-direttori sanitari".
    Gia'  da  questi  rapidi  accenni  alla  normativa statale emerge,
 allora, evidente l'illegittimita' ( ex artt. 117 della Costituzione e
 47, quarto comma, della legge n. 833/1978) dell'art. 1 dell'impugnato
 provvedimento  di  legge  regionale  che,  invero,  si   propone   di
 assoggettare  ad identica trasformazione di status personale - come i
 sociologi - non appartenente al  ruolo  sanitario  (bensi'  a  quello
 tecnico)  attraverso  una  unificazione di disciplina che, in maniera
 del tutto palese, contrasta  con  la  distinzione  di  "ruoli"  -  e,
 quindi,   di   regime  giuridico  -  stabilita  dalla  legge  statale
 nell'ambito del personale  delle  uu.ss.ll.:  cio'  che  esula  dalle
 attribuzioni  spettanti,  in  materia,  alle  regioni  cui competono,
 soltanto, poteri di attuazione della normativa statale.
    Piu'   in   generale   peraltro,   secondo  quanto  avvertito  nel
 provvedimento  governativo  di  rinvio,  deve  rilevarsi   che,   per
 nell'ambito  del  personale  appartenente a profili professionali del
 ruolo sanitario, risulta inammissibile l'estensione della  disciplina
 particolare  di  cui  al  citato  art.  17  del d.P.R. n. 761/1979 al
 personale sanitario estraneo ai servizi ospedalieri,  cui  ha  invece
 esclusivo  riguardo  la  norma delegata nel dettare una "particolare"
 regolamentazione per l'inquadramento in ruolo (nei  sensi  gia'  piu'
 sopra richiamati) come pure nello stabilire - e qui, addirittura, con
 espressa delimitazione al ridetto ambito di servizi - un  determinato
 rapporto  tra  le  dotazioni  organiche  della  posizione  funzionale
 iniziale e quelle superiori. Donde la illegittimita'  del  denunciato
 art.  1  della legge regionale in esame, cosi' sotto il profilo della
 assimilazione del personale  ospedaliero  ed  extra-ospedaliero  agli
 effetti della trasformazione dei posti organici (di "collaboratore" e
 di "assistente" in quello di "coadiutore")  come  per  la  perseguita
 realizzazione   d'una   parita'   numerica   tra  le  due  funzionali
 considerate (appena dovendosi aggiungere, in ordine al primo  aspetto
 e con riguardo alla pretesa diversita' dell'atteggiamento governativo
 rispetto ad identiche normative di altre regioni, che un'applicazione
 estensiva  del  piu'  volte  citato  art.  17  e'  stata  pur  sempre
 consentita con riguardo,  esclusivamente,  ai  dipendenti  del  ruolo
 sanitario operanti nell'ambito dei servizi ospedalieri).
    4.  -  Ad  analoghe  censure  -  di violazione dell'art. 117 della
 Costituzione, in  relazione  ai  princip/'  dettati  dalla  legge  n.
 833/1978  e dal d.P.R. n. 761/1979 in tema di assunzione alle diverse
 posizioni  funzionali  dei  profili   professionali   del   personale
 sanitario  - si espone, poi, l'art. 2 della legge regionale impugnata
 che prevede, per la copertura dei posti  trasformati,  l'espletamento
 di  concorsi  aperti, mediante appositi avvisi pubblici, al personale
 appartenente alle posizioni funzionali (iniziali) di  "collaboratore"
 e di "assistente".
    Simili  procedure  concorsuali  a  partecipazione  circoscritta al
 personale dipendente -  e,  dunque,  "riservate"  -  contrastano  col
 principio  generale  del  concorso pubblico stabilito dalle norme del
 d.P.R. n. 761/1979 che tassativamente prevedono le sole ipotesi nelle
 quali puo' farsi luogo a concorsi riservati.