LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 17/1989 sul ricorso proposto dal dott. Pino Zingale in data 15 luglio 1987, avverso il decreto de Ministro del tesoro n. 31472 in data 22 maggio 1987; Visto il giudizio iscritto al n. 3/C del regisro di segreteria; Uditi nella pubblica udienza del 15 novembre 1988 il consigliere relatore avv. Giovanni Guccione e, non essendo presente ne' rappresentato il ricorrente, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Coppola, che ha confermato le conclusioni scritte di rigetto del gravame; Visti gli atti ed i documenti di causa; RITENUTO IN FATTO Il dott. Pino Zingale, consigliere del ruolo dei servizi centrali della rafioneria generale dello Stato, col ricorso in epigrafe si duole che il Ministero del Tesoro abbia respinto il ricorso gerarchico da lui proposto il 28 marzo 1987 avverso il diniego della sua istanza avanzata il 15 aprile 1986 intesa a conseguire, tra l'altro, il riscatto ai fini pensionistici del corso di reclutamento per funzionari direttivi dello Stato cui ha partecipato presso la scuola superiore della pubblica amministrazione, durato nove mesi, conclusosi il 13 agosto 1984. Il diniego e' stato motivato dalla ragioneria generale dello Stato (nota n. 15148 del 10 marzo 1987) col rilievo che ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 1092/1973 sono computabili a domanda i servizi resi alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici e non anche i periodi di durata di tali corsi. Il ricorrente sostiene, invece, che il corso seguito presso la S.S.P.A. rientra nella tipologia di cui al detto art. 15 del d.P.R. n. 1092/1973, configurandosi l'attivita' di studio e di ricerca svolta nel corso come applicazione delle attribuzioni proprie dei funzionari direttivi cui da' accesso. Subordinatamente, egli deduce che il caso in esame rientra nella previsione di cui al precedente art. 13, dovendosi considerare il corso de quo quale corso a livello universitario richiesto come condizione necessaria per l'accesso in servizio e che, percio', la sua durata va ammessa a riscatto come quella relativa agli altri studi in detto articolo considerati. CONSIDERATO IN DIRITTO La tesi del ricorrente, che vuole equiparata la partecipazione al corso di reclutamento di funzionari direttivi presso la S.S.P.A. a servizio "comunque prestato", e precisamente al servizio reso da personale direttivo e dirigenziale, va disattesa, posto che essa partecipazione costituisce un momento antecedente all'accesso in carriera ed attesoche' l'attivita' di studio e di formazione professionale aggettivamente non puo' identificarsi con l'attivita' di servizio propria di quel personale. Ed ugualmente da disattendere e', allo stato della legislazione vigente, la sua richiesta subordinata di ammettere a riscatto il periodo di durata di partecipazione al corso anzidetto ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973. Detto articolo, infatti, che consente al dipendente statale di riscattare periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento qualora, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, sia richiesto il diploma di laurea ed, in aggiunta, quello di specializzazione, e' silente quanto ai corsi di preparazione della S.S.P.A. Tale omissione, tuttavia, fa insorgere dei dubbi sulla legittimita' costituzionale di detto art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto, appunto, non prevede che al beneficio del riscatto siano ammessi i dipendenti statali che abbiano partecipato agli anzidetti corsi ed il cui superamento e' posto come condizione per l'accesso alla carriera direttiva di settimo ed ottovo livello. Detti corsi, invero, ancorche' non possano identificarsi con i corsi universitari, ne' con i corsi post-universitari di specializzazioine, partecipano certamente della natura degli uni e degli altri, come puo' desumersi dalla circostanza che ai medesimi sono ammessi sia coloro che siano provvisti gia' di diploma di laurea e sia gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea in regola con gli esami degli anni precedenti (art. 4 del regolamento d'esecuzione approvato col d.P.R. 29 giugno 1977, n. 701 e art. 10 del d.P.C.M. 9 gennaio 1985 in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 23 settembre 1985). Che si tratti, comunque, di corsi a livello universitario puo' desumersi da tutta la normativa che li riguarda ed in particolare: 1) dal grado elevato dei livelli di carriera (settimo ed ottavo) ai quali il superamento degli esami finali dei corsi medesimi consentono di accedere; 2) dall'alta qualificazione professionale del personale docente (professori universitari, magistrati amministrativi e funzionari statali con qualifica non inferiore a direttore di divisione, art. 11 del d.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, ed art. 16 del d.P.C.M. detto); 3) dal conferimento di incarichi d'insegnamento (destinati ad essere svolti da professori universitari) con le procedure previste per il conferimento degli incarichi nelle universita' (art. 12, ultimo comma); del d.P.R. n. 472/1972); 4) dalle materie d'insegnamento richiedenti particolare impegno di studio (art. 17 del d.P.R. n. 701/1977); 5) dall'adozione negli esami di fine corso di sistemi propri delle universita' quali lo svolgimento di una tesi scritta, oltre un colloquio sulle materie d'insegnamento da valutare, come per gli esami universitari in trentesimi (art. 9 del d.P.C.M. detto); 6) dalla validita' degli esami superati al termine del corso, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea (art. 12 del d.P.C.M. detto). La sostanziale equipollenza del livello ditattico dei detti corsi di reclutamento ai corsi di laurea ed ai corsi post-universitari di perfezionamento sembra alla sezione che connoti l'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 di illegittimita' costituzionale, per violazione del principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 della Costituzione in quanto non consente di riscattare ai fini pensionistici il periodo di durata dei corsi di reclutamento della scuola superiore della pubblica amministrazione cosi' come dispone per i periodi di durata dei corsi di laurea e per i corsi post-universitari di perfezionamento. Ma l'obliterazione del diritto a riscattare il periodo di durata dei corsi di reclutamento della S.S.P.A. legittima il sospetto della illegittimita' costituzionale di detto art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973, anche per contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto esso mostra di non valutare adeguatamente il tempo impiegato per il perfezionamento degli studi compiuti e per una migliore preparazione professionale che, dopo l'ingresso in carriera dei corsisti, assicurano il buon andamento dei pubblici uffici. E non puo' qui' trascurarsi di ricordare che la stessa Corte costituzionale ha puntualizzato come "la legislazione in materia di riscatto e' andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde potere immettere, in vista del dettato dell'art. 97 della Costituzione, nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura" (cfr. sentenza n. 128/1981) e che "questo apprezzamento nasce... dalla constatazione che l'impegno profuso" in detta preparazione professionale "comporta un ritardo nell'inizio della attivita' lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato all'esercizio dell'attivita' stessa, e' giusto che venga equiparato ad essa in sede di trattamento pensionistico" (cfr. sentenza n. 44/1988 e, per un caso analogo, l'art. 17 del d.P.R. 1092/1973 detto). Ritiene, pertanto, la sezione di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 nella parte in cui non dispone l'ammissibilita' a riscatto del periodo di durata dei corsi di reclutamento della scuola superiore della pubblica amministrazione, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione che, per quanto sopra detto, appare non manifestamente infondata. Essa ritiene, altresi', la questione medesima rilevante ai fini del decidere, attesoche' un'eventuale dichiarazione d'illegittimita' costituzionale nei termini sopra prospettati della norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 1092/1973 detto porterebbe all'accoglimento del ricorso che, altrimenti, andrebbe disatteso anche per la gia' rilevata impossibilita' di far rientrare la fattispecie nella previsione del successivo art. 15.