IL PRETORE Sciogliendo la riserva nel procedimento civile iscritto al n. 217/1989 promosso da Panariello Santo, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Maria Cucolo contro Castellano Alfonso, (opposto), avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. Rilevato che a mente del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locare che abbia ottenuto il recesso dal contratto di locazione per propria necessita' e quello che, succesivamente, con dichiarazione unilaterale abbia assunto che l'immobile e' da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, hanno diritto alla priorita' nell'esecuzione degli sfratti, cosi' come graduati ai sensi del citato art. 3; Considerato che con l'innovazione di cui all'art. 3 della legge n. 61/1989 il legislatore sostanzialmente ha consentito una conversione del titolo esecutivo consentendo al locatore, anche se in sede di determinazione della data di esecuzione, di dimostrare circostanze non rilevabili dal titolo esecutivo; Ritenuto che nell'analoga fattispecie al conduttore, che assuma essere venuta a cessare la causa di necessita' in base alla quale fu pronunciato il titolo esecutivo, non e' data la possibilita' di provare, nemmeno ai fini della esclusione dal diritto di priorita' nell'esecuzione degli sfratti ai sensi dell'art. 3 della citata legge, che la necessita' e' venuta a cessare; Vista l'interpretazione costante della Corte costituzionale e della Corte di cassazione secondo la quale perche' l'urgente e improrogabile necessita' del locatore possa farsi valere quale causa di cessazione della proroga legale e' necessario che tale stato di necessita' si sia verificato successivamente alla costituzione del rapporto. E la necessita' che legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 della legge n. 392/1973 non piu' qualificata dall'urgenza e dalla improrogabilita', va intesa in senso non assoluto (e cioe' come pressante bisogno derivante da imprescindibili esigenze economiche non altrimenti soddisfacibili), bensi' in senso relativo; consegue, che, tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla costituzione, e' sufficiente ad integrare detta necessita' l'intenzione di iniziare un'attivita' industriale, commerciale o artigianale per il cui esercizio sia strumento l'immobile locato, che sia seria, cioe' effettiva e non pretestuosa, e della quale il locatore, sul quale incombe il relativo onere, fornisca adeguata prova. (Cass., 25 luglio 1987, n. 6461, Parti Amendola c. Di Michele, Riv. Mass., 1987) e ancora che la necessita' che legittima il recesso del locatore dal contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 29 della legge n. 392/1978 non piu' qualificata dall'urgenza e dalla improrogabilita', va intesa in senso non assoluto (e cioe' come pressante bisogno derivante da imprescindibili esigenze economiche non altrimenti soddisfacibili), bensi' in senso relativo; consegue che, tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione, e' sufficiente ad integrare detta necessita' l'intenzione di iniziare un'attivita' industriale, commerciale o artigianale per il cui esercizio sia strumento l'immobile locato, che sia seria, cio effettiva e non pretestuosa, e della quale il locatore, sul quale incombe il relativo onere, fornisca adeguata prova; a tal fine il giudice del merito deve tenere conto sia della avvenuta iscrizione nel registro degli esercenti commerciali, che, secondo l'id quod plerumque accidit, manifesta l'intento di esercitare il tipo di attivita' indicato nell'iscrizione, sia delle altre circostanze, che possono costituire oggetto di prova testimoniale, attraverso le quali, ancorche' non costituenti fatti oggettivi, l'intento stesso sia stato esteriorizzato. (Cass., 10 settembre 1986, n. 5544, Parti Scognamiglio c. Saccardi, Riv. Rassegna equo canone, 1987, 40) ed infine che il locatore, proprietario di piu' immobili, che abbia necesssita' di uno di essi ai sensi dell'art. 59, n. 1, della legge n. 392/1978, ha diritto di scegliere quello che ritenga piu' conveniente per le sue esigenze abitative, insorte successivamente alla costituzione dei rapporti locatizi; tuttavia nel caso di contestazione sulla scelta, ha l'onere di provare la persistenza della necessita', con la conseguenza che tale requisito non puo' riconoscersi qualora lo stesso locatore, dopo la sopravvenienza della necessita', abbia destinato uno degli appartamenti locati, resosi nel frattempo libero, al godimento di terzi, astenendosi cosi' deliberatamente di avvalersi di tale disponibilita' per soddisfare le proprie esigenze abitative. (Cass., 14 febbraio 1987, n. 1632, Parti Agosta c. Barravecchia, Riv. Mass., 1987) o che a differenza del locatore originario, che puo' far valere la cessazione della proroga legale solo per situazioni di necessita' successive alla costituzione del rapporto locatizio, l'acquirente dell'immobile locato puo', nei termini stabiliti dalla legge, far cessare la proroga legale sia nel caso in cui l'allegata necessita' sia sorta posteriormente all'acquisto sia nel caso in cui essa fosse a questo preesistente (Cass., 14 febraio 1987, n. 1639, Parti Aluisi c. Sirignano, Riv. Mass., 1987); Considerato che a seguito della sentenza n. 22/1980 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' del combinato disposto degli artt. 59, n. 1, 58 e 65 della legge n. 392/1978, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' con riferimento alle locazioni abitative non soggette a proroga legale ed in corso al 30 luglio 1978, il locatore puo' esercitare tale recesso senza che rilevi se il contratto fosse o meno soggetto a proroga (Cass., 15 ottobre 1986, n. 6035, Parti Stocco c. Prota, Riv. Mass., 1986) e che, pertanto la necessita' idonea, ai sensi del n. 1 dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, a consentire al locatore di recedere dal contratto di locazione (di immobile ad uso abitativo) per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, sebbene non implichi i requisiti di urgenza ed improrogabilita', occorrenti nel vigore dell'art. 4, della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve pur sempre corrispondere ad un bisogno effettivo e presente, come si desume dalla conservazione dell'ulteriore requisito della sopravvenienza della necessita' alla costituzione del rapporto locatizio e, quindi, della dipendenza della necessita' stessa da un evento estraneo o da una situazione che si aggiunge, costituendone il movente, alla dichiarata volonta' di destinare l'immobile a proprio uso abitativo (Cass., 11 ottobre 1985, n. 4946, Parti Corbella c. Franco, Riv. Arch. locazioni, 1986, 74); Ritenuto, ancora che in tema di recesso del locatore dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo non e' sufficiente l'intenzione di dare allo stesso determinate destinazioni (a seguito della modifica apportata dall'art. 1- bis della legge n. 93/1979 che ha richiesto il requisito della necessita'); tuttavia, stante la mancata reiterazione dei connotati dell'urgenza e della improrogabilita' di essa, la necessita' medesima va intesa in senso relativo e non assoluto, ossia come seria e non pretestuosa esigenza del locatore dettata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro; pertanto, ove abbia tali connotati, l'intenzione dell'emigrato di rientrare in patria integra, anche alla stregua dell'art. 61 della legge n. 392/1978, che considera tale situazione al fine della riduzione del termine dell'acquisto dell'immobile (per atto tra vivi), per l'inizio della facolta' di recesso, la necessita' del locatore di disporre dell'immobile locato in Italia, quale che sia la ragione del rimpatrio (di ordine economico, di eta', di salute o anche solo sentimentale), atteso il diritto sancito dall'art. 16 della Costituzione, di trasferire la propria residenza ove si ritenga opportuno (Cass., 15 ottobre 1986, n. 6042, Parti La Grasta c. De Simone, Riv. Mass., 1986); Ritenuto, pertanto, che tutta la giurisprudenza innanzi richiamata induce a ritenere che il legislatore in tema ha voluto dare rilievo alla persistenza dello stato di necessita'; Osservato che tale rilievo non e' dato nell'analoga ipotesi di cessazione della necessita' che ebbe a determinare la pronuncia di rilascio e che tale fatto introduce una illegittima disparita' di trattamento in situazioni analoghe; Ritenuta la questione rilevante nel giudizio attuale e non manifestamente infondata;