IL PRETORE
    Sciogliendo  la  riserva  nel  procedimento  civile iscritto al n.
 217/1989  promosso  da  Panariello  Santo,  rappresentato  e   difeso
 dall'avv.  Franco  Maria Cucolo contro Castellano Alfonso, (opposto),
 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
    Rilevato  che  a mente del combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3
 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, il locare che abbia ottenuto  il
 recesso  dal  contratto  di locazione per propria necessita' e quello
 che, succesivamente, con dichiarazione unilaterale abbia assunto  che
 l'immobile e' da destinare ad abitazione propria o del proprio nucleo
 familiare,  hanno  diritto  alla  priorita'   nell'esecuzione   degli
 sfratti, cosi' come graduati ai sensi del citato art. 3;
    Considerato che con l'innovazione di cui all'art. 3 della legge n.
 61/1989 il legislatore sostanzialmente ha consentito una  conversione
 del  titolo  esecutivo  consentendo  al locatore, anche se in sede di
 determinazione della data di esecuzione,  di  dimostrare  circostanze
 non rilevabili dal titolo esecutivo;
    Ritenuto  che  nell'analoga  fattispecie al conduttore, che assuma
 essere venuta a cessare la causa di necessita' in base alla quale  fu
 pronunciato  il  titolo  esecutivo,  non  e'  data la possibilita' di
 provare, nemmeno ai fini della esclusione dal  diritto  di  priorita'
 nell'esecuzione  degli  sfratti  ai  sensi  dell'art.  3 della citata
 legge, che la necessita' e' venuta a cessare;
    Vista  l'interpretazione  costante  della  Corte  costituzionale e
 della Corte di  cassazione  secondo  la  quale  perche'  l'urgente  e
 improrogabile  necessita' del locatore possa farsi valere quale causa
 di cessazione della proroga legale e' necessario che  tale  stato  di
 necessita'  si  sia  verificato successivamente alla costituzione del
 rapporto. E la necessita' che legittima il recesso del  locatore  dal
 contratto  di  locazione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
 73 e 29 della legge n. 392/1973 non piu' qualificata  dall'urgenza  e
 dalla improrogabilita', va intesa in senso non assoluto (e cioe' come
 pressante bisogno derivante da  imprescindibili  esigenze  economiche
 non  altrimenti  soddisfacibili), bensi' in senso relativo; consegue,
 che, tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla costituzione,
 e' sufficiente ad integrare detta necessita' l'intenzione di iniziare
 un'attivita'  industriale,  commerciale  o  artigianale  per  il  cui
 esercizio  sia  strumento  l'immobile  locato,  che  sia seria, cioe'
 effettiva e non pretestuosa, e della quale  il  locatore,  sul  quale
 incombe il relativo onere, fornisca adeguata prova. (Cass., 25 luglio
 1987, n. 6461, Parti Amendola c. Di  Michele,  Riv.  Mass.,  1987)  e
 ancora  che  la  necessita' che legittima il recesso del locatore dal
 contratto di locazione, ai sensi del combinato disposto  degli  artt.
 73  e  29 della legge n. 392/1978 non piu' qualificata dall'urgenza e
 dalla improrogabilita', va intesa in senso non assoluto (e cioe' come
 pressante  bisogno  derivante  da imprescindibili esigenze economiche
 non altrimenti soddisfacibili), bensi' in  senso  relativo;  consegue
 che, tenuto conto del diritto al lavoro garantito dalla Costituzione,
 e' sufficiente ad integrare detta necessita' l'intenzione di iniziare
 un'attivita'  industriale,  commerciale  o  artigianale  per  il  cui
 esercizio  sia  strumento  l'immobile  locato,  che  sia  seria,  cio
 effettiva  e  non  pretestuosa,  e della quale il locatore, sul quale
 incombe il relativo onere, fornisca adeguata prova;  a  tal  fine  il
 giudice  del  merito  deve tenere conto sia della avvenuta iscrizione
 nel registro degli esercenti  commerciali,  che,  secondo  l'id  quod
 plerumque  accidit,  manifesta  l'intento  di  esercitare  il tipo di
 attivita' indicato nell'iscrizione, sia delle altre circostanze,  che
 possono  costituire  oggetto  di  prova  testimoniale,  attraverso le
 quali, ancorche' non costituenti fatti  oggettivi,  l'intento  stesso
 sia  stato  esteriorizzato. (Cass., 10 settembre 1986, n. 5544, Parti
 Scognamiglio c. Saccardi, Riv. Rassegna equo  canone,  1987,  40)  ed
 infine  che  il  locatore,  proprietario  di piu' immobili, che abbia
 necesssita' di uno di essi ai sensi dell'art. 59, n. 1,  della  legge
 n.  392/1978,  ha  diritto  di  scegliere  quello  che  ritenga  piu'
 conveniente per le sue esigenze  abitative,  insorte  successivamente
 alla  costituzione  dei  rapporti  locatizi;  tuttavia  nel  caso  di
 contestazione sulla scelta, ha  l'onere  di  provare  la  persistenza
 della  necessita',  con  la  conseguenza  che tale requisito non puo'
 riconoscersi qualora lo stesso locatore, dopo la sopravvenienza della
 necessita', abbia destinato uno degli appartamenti locati, resosi nel
 frattempo  libero,  al  godimento   di   terzi,   astenendosi   cosi'
 deliberatamente di avvalersi di tale disponibilita' per soddisfare le
 proprie esigenze abitative.  (Cass., 14 febbraio 1987, n. 1632, Parti
 Agosta  c.  Barravecchia,  Riv.   Mass., 1987) o che a differenza del
 locatore originario, che puo' far valere la cessazione della  proroga
 legale solo per situazioni di necessita' successive alla costituzione
 del rapporto locatizio, l'acquirente dell'immobile locato  puo',  nei
 termini  stabiliti dalla legge, far cessare la proroga legale sia nel
 caso  in  cui  l'allegata   necessita'   sia   sorta   posteriormente
 all'acquisto  sia  nel  caso  in cui essa fosse a questo preesistente
 (Cass., 14 febraio 1987, n. 1639, Parti  Aluisi  c.  Sirignano,  Riv.
 Mass., 1987);
    Considerato  che  a seguito della sentenza n. 22/1980 con la quale
 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' del  combinato
 disposto degli artt. 59, n. 1, 58 e 65 della legge n. 392/1978, nella
 parte in cui  esclude  il  diritto  di  recesso  per  necessita'  con
 riferimento alle locazioni abitative non soggette a proroga legale ed
 in corso al 30 luglio 1978, il locatore puo' esercitare tale  recesso
 senza  che  rilevi  se  il  contratto fosse o meno soggetto a proroga
 (Cass., 15 ottobre 1986, n. 6035, Parti Stocco c. Prota, Riv.  Mass.,
 1986)  e  che,  pertanto  la  necessita'  idonea,  ai  sensi del n. 1
 dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  a  consentire  al
 locatore  di  recedere dal contratto di locazione (di immobile ad uso
 abitativo) per il soddisfacimento delle proprie  esigenze  abitative,
 sebbene  non  implichi  i  requisiti  di urgenza ed improrogabilita',
 occorrenti nel vigore dell'art. 4, della legge  23  maggio  1950,  n.
 253,  deve  pur  sempre  corrispondere  ad  un  bisogno  effettivo  e
 presente, come si desume dalla conservazione dell'ulteriore requisito
 della  sopravvenienza della necessita' alla costituzione del rapporto
 locatizio e, quindi, della dipendenza della necessita' stessa  da  un
 evento estraneo o da una situazione che si aggiunge, costituendone il
 movente, alla dichiarata volonta' di destinare l'immobile  a  proprio
 uso  abitativo  (Cass.,  11  ottobre 1985, n. 4946, Parti Corbella c.
 Franco, Riv. Arch. locazioni, 1986, 74);
    Ritenuto, ancora che in tema di recesso del locatore dal contratto
 di locazione  di  immobile  adibito  ad  uso  non  abitativo  non  e'
 sufficiente l'intenzione di dare allo stesso determinate destinazioni
 (a seguito della modifica apportata dall'art. 1- bis della  legge  n.
 93/1979  che  ha  richiesto il requisito della necessita'); tuttavia,
 stante la mancata reiterazione dei  connotati  dell'urgenza  e  della
 improrogabilita'  di  essa, la necessita' medesima va intesa in senso
 relativo e non assoluto, ossia come seria e non pretestuosa  esigenza
 del  locatore  dettata  da  apprezzabili ragioni di vita e di lavoro;
 pertanto, ove abbia tali  connotati,  l'intenzione  dell'emigrato  di
 rientrare  in  patria  integra, anche alla stregua dell'art. 61 della
 legge n. 392/1978,  che  considera  tale  situazione  al  fine  della
 riduzione  del  termine  dell'acquisto  dell'immobile  (per  atto tra
 vivi), per l'inizio della facolta'  di  recesso,  la  necessita'  del
 locatore di disporre dell'immobile locato in Italia, quale che sia la
 ragione del rimpatrio (di ordine economico,  di  eta',  di  salute  o
 anche  solo  sentimentale),  atteso  il  diritto sancito dall'art. 16
 della Costituzione, di trasferire la propria residenza ove si ritenga
 opportuno  (Cass.,  15  ottobre  1986, n. 6042, Parti La Grasta c. De
 Simone, Riv. Mass., 1986);
    Ritenuto, pertanto, che tutta la giurisprudenza innanzi richiamata
 induce a ritenere che il legislatore in tema ha voluto  dare  rilievo
 alla persistenza dello stato di necessita';
    Osservato  che  tale  rilievo  non e' dato nell'analoga ipotesi di
 cessazione della necessita' che ebbe a determinare  la  pronuncia  di
 rilascio  e  che  tale  fatto introduce una illegittima disparita' di
 trattamento in situazioni analoghe;
    Ritenuta  la  questione  rilevante  nel  giudizio  attuale  e  non
 manifestamente infondata;