LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento, iscritto al n. 1654/1985, promosso da Scribani Michele contro l'avviso di irrogazione sanzioni dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta. Ritenuto che con il ricorso del 30 settembre 1985 Scribani Michele, contestando la sanzione irrogata dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta (L. 1.000.000 per violazione degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 627/1978) ha, tra l'altro, dedotto la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in considerazione del fatto che l'art. 7 del menzionato d.P.R. n. 627 avrebbe violato i limiti di delega conferiti al Governo con la legge n. 825/1971; Ritenuto che la violazione contestata si riferisce alla errata compilazione della scheda di consegna di beni ceduti e, in particolare, a n. 15 cornetti del complessivo incontroverso valore di L. 3.000; Ritenuto che, a cagione di cio', viene rilevato che la irrogata sanzione minima (L. 1.000.000), non solo appare del tutto sproporzionata rispetto alla effettiva violazione, ma anche appare in contrasto coi principi (art. 10 n. 11 della legge n. 825/1981) della proporzionalita' delle sanzioni; Ritenuto che, poiche' il d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, costituisce un complesso di norme "integrative" del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, si inquadra all'interno della complessa disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, della quale, pertanto, costituisce parte integrante del medesimo sistema impositivo; Ritenuto che, in applicazione della fondamentale legge-delega del 9 ottobre 1971, n. 825, l'esecutivo ha potuto attuare la riforma tributaria attraverso, appunto, lo strumento della delega legislativa; Ritenuto che la disposizione costituzionale di cui all'art. 76 fissa il principio della non delegabilita' della funzione legislativa "se non con determinati principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e oggetti definiti"; Ritenuto che il d.P.R. n. 627/1978 emanato dal Governo, non avrebbe potuto discostarsi nella materia sanzionatoria, in applicazione dei criteri ispiratori della riforma, dal principio della "migliore commisurazione" delle sanzioni alla "effettiva entita' oggettiva e soggettiva della violazione", per come enunciato, appunto, dall'art. 10 n. 11 della legge n. 825/1981; Ritenuto che il menzionato principio della "commisurazione" delle sanzioni, in relazione alla "effettiva entita'" della violazione non appare rispettato, atteso che la sanzione e' determinata in modo del tutto astratto e a prescindere da un qualunque esame in concreto degli elementi soggettivi ed oggettivi, pur ritenute rilevanti dalla legge-delega; Ritenuto che la sanzione comminata (da lire un milione a tre milioni) anche nel suo minimo edittale appare del tutto sproporzionata rispetto a modeste violazioni (come quella commessa dal ricorrente, appena L. 3.000 per quindici cornetti); Ritenuto che la disposizione di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 627/1978, non consente, seppure imposta dalla legge-delega gia' menzionata, la necessaria valutazione oggettiva e soggettiva della violazione; Ritenuto, pertanto, che la questione di legittimita' costituzionale sollevata non appare manifestamente infondata;