LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento, iscritto al
 n.  1654/1985,  promosso  da  Scribani  Michele  contro  l'avviso  di
 irrogazione    sanzioni    dall'ufficio    provinciale    I.V.A.   di
 Caltanissetta.
    Ritenuto  che  con  il  ricorso  del  30  settembre  1985 Scribani
 Michele, contestando la sanzione  irrogata  dall'ufficio  provinciale
 I.V.A.  di Caltanissetta (L. 1.000.000 per violazione degli artt. 1 e
 7 del d.P.R. n. 627/1978) ha,  tra  l'altro,  dedotto  la  violazione
 dell'art.  76  della  Costituzione,  in  considerazione del fatto che
 l'art. 7 del menzionato d.P.R. n. 627 avrebbe  violato  i  limiti  di
 delega conferiti al Governo con la legge n. 825/1971;
    Ritenuto  che  la  violazione  contestata si riferisce alla errata
 compilazione  della  scheda  di  consegna  di  beni  ceduti   e,   in
 particolare, a n. 15 cornetti del complessivo incontroverso valore di
 L. 3.000;
    Ritenuto  che,  a  cagione di cio', viene rilevato che la irrogata
 sanzione  minima  (L.  1.000.000),  non   solo   appare   del   tutto
 sproporzionata rispetto alla effettiva violazione, ma anche appare in
 contrasto coi principi (art. 10 n. 11 della legge n. 825/1981)  della
 proporzionalita' delle sanzioni;
    Ritenuto   che,   poiche'  il  d.P.R.  6  ottobre  1978,  n.  627,
 costituisce un complesso di norme "integrative" del d.P.R. 26 ottobre
 1972,  n.  633,  si  inquadra  all'interno della complessa disciplina
 dell'imposta sul valore aggiunto, della quale, pertanto,  costituisce
 parte integrante del medesimo sistema impositivo;
    Ritenuto  che, in applicazione della fondamentale legge-delega del
 9 ottobre 1971, n. 825, l'esecutivo  ha  potuto  attuare  la  riforma
 tributaria   attraverso,   appunto,   lo   strumento   della   delega
 legislativa;
    Ritenuto  che  la  disposizione  costituzionale di cui all'art. 76
 fissa il principio della non delegabilita' della funzione legislativa
 "se  non  con determinati principi e criteri direttivi e soltanto per
 tempo limitato e oggetti definiti";
    Ritenuto  che  il  d.P.R.  n.  627/1978  emanato  dal Governo, non
 avrebbe  potuto   discostarsi   nella   materia   sanzionatoria,   in
 applicazione  dei  criteri  ispiratori  della  riforma, dal principio
 della  "migliore  commisurazione"  delle  sanzioni  alla   "effettiva
 entita' oggettiva e soggettiva della violazione", per come enunciato,
 appunto, dall'art. 10 n. 11 della legge n. 825/1981;
    Ritenuto  che il menzionato principio della "commisurazione" delle
 sanzioni, in relazione alla "effettiva entita'" della violazione  non
 appare  rispettato, atteso che la sanzione e' determinata in modo del
 tutto astratto e a prescindere da  un  qualunque  esame  in  concreto
 degli  elementi soggettivi ed oggettivi, pur ritenute rilevanti dalla
 legge-delega;
    Ritenuto  che  la  sanzione  comminata  (da  lire un milione a tre
 milioni)  anche  nel   suo   minimo   edittale   appare   del   tutto
 sproporzionata  rispetto  a  modeste violazioni (come quella commessa
 dal ricorrente, appena L. 3.000 per quindici cornetti);
    Ritenuto  che  la  disposizione  di  cui  all'art. 7 del d.P.R. n.
 627/1978, non  consente,  seppure  imposta  dalla  legge-delega  gia'
 menzionata,  la  necessaria  valutazione oggettiva e soggettiva della
 violazione;
    Ritenuto,    pertanto,    che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale sollevata non appare manifestamente infondata;