IL PRETORE Rilevato che a seguito di denunzia pervenuta il 10 febbraio 1987 del comune di Prato l'imputato Cinieri Cosimo e' stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 20 lett. b) della legge n. 47/1985 e, in sede d'interrogatorio, confermava la circostanza, gia' in atti, della avvenuta spontanea demolizione, avvenuta antecedentemente al 20 agosto 1987, dell'opera abusiva e conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi, sull'istanza formulata dalla difesa per effetto dell'eccepita illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 145; O S S E R V A La legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, all'art. 8-quater ha previsto la non perseguibilita' in qualunque sede di coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge stessa e cioe' il 22 giugno 1985; se ne deduce che la demolizione dell'opera abusiva elimina l'antigiuridicita' nel fatto ripristinando la situazione ambientale che non costituisce quindi modificazione o alterazione punibile dell'ambiente. Cio' e' disposto dalla legge che converte il d.-l. 23 aprile 1985, n. 146, e che proroga alcuni termini della legge n. 47/1985 e, quindi, anche per cio' solo, deve ritenersi che l'integrazione apportata dall'art. 8-quater sia logicamente comforme alla proroga dei termini operata dall'art. 1 cosicche' le opere eventualmente demolite dopo il 22 giugno 1985 debbano essere suscettibili di trattamento sanzionatorio, alla stregua delle denuncie presentabili entro il 31 dicembre 1985 e 31 dicembre 1986, e trovano giustificazione, tali apparenti discriminazioni temporali, della necessita' di consentire un legittimo trattamento nei confronti di coloro che, in virtu' delle disposizioni contenute nella legge n. 47/1985, hanno adempiuto alle ordinanze sindacali di demolizione od hanno provveduto tempestivamente ad eliminare le opere abusive. Per tali motivi questo pretore ritiene di non dover accogliere l'eccezione proposta dalla difesa perche' manifestamente infondata. Diversamente, d'ufficio, il pretore ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 della parte in cui tali norme non estendono il beneficio della estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente il rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera sia stata demolita dall'interessato a seguito della modificazione della ordinanza sindacale di demolizione e spontaneamente. Se e' vero infatti che il responsabile dell'abuso ha la facolta' di ottenere la concessione a sanatoria a seguito di accertamento di conformita' agli strumenti urbanistici al momento attuale ed a quello di realizzazione, conseguendo dal fatto l'estinzione del reato, non si vede perche' tale importante conseguenza non possa derivare dal volontario comportamento del responsabile dell'abuso che ottiene il medesimo risultato di ristabilire la situazione preesistente limitando l'alterazione e la modificazione dell'ambiente, e quindi in modo ancora piu' efficace. Ne scaturisce quindi una disparita' di trattamento fra chi puo' ottenere la concessione a sanatoria e quindi beneficiare della conseguente declaratoria di estinzione del reato, mantenendo pero' l'opera abusiva pur conforme agli strumenti urbanistici, e chi ripristina la situazione ambientale e quindi certamente la conformita' agli strumenti urbanistici, con la demolizione dell'opera abusiva. Poiche', come detto, la situazione finale e' identica in ambedue i casi, esiste indubbiamente una disparita' di trattamento non ispirata a criteri di ragionevolezza. Infatti dell'estinzione del reato viene a beneficiare soltanto colui che ottiene un provvedimento formale che acclara la situazione di conformita', e non colui che realizza in via di fatto la conformita' agli strumenti urbanistici. Tale ultima questione assume indubbia rilevanza al fine della decisione del presente procedimento, cosicche' la definizione dovra' avvenire dopo che la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla legittimita' costituzionale delle citate norme.