IL PRETORE
   Rilevato  che  a  seguito di denunzia pervenuta il 10 febbraio 1987
 del comune di Prato l'imputato  Cinieri  Cosimo  e'  stato  tratto  a
 giudizio  per  rispondere del reato di cui all'art. 20 lett. b) della
 legge  n.  47/1985  e,  in  sede  d'interrogatorio,   confermava   la
 circostanza,  gia'  in  atti,  della  avvenuta spontanea demolizione,
 avvenuta antecedentemente al 20 agosto  1987,  dell'opera  abusiva  e
 conseguente  rimessa in pristino dello stato dei luoghi, sull'istanza
 formulata  dalla  difesa  per  effetto  dell'eccepita  illegittimita'
 costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
 8-quater del d.-l. 23 aprile 1985, n. 145;
                             O S S E R V A
    La  legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, all'art. 8-quater
 ha previsto la non perseguibilita' in qualunque sede  di  coloro  che
 abbiano  demolito  o  eliminato  le  opere  abusive  entro la data di
 entrata in vigore della legge stessa e cioe' il 22 giugno 1985; se ne
 deduce    che    la    demolizione    dell'opera    abusiva   elimina
 l'antigiuridicita' nel fatto ripristinando la  situazione  ambientale
 che  non  costituisce  quindi  modificazione  o  alterazione punibile
 dell'ambiente. Cio' e' disposto dalla legge che converte il d.-l.  23
 aprile  1985,  n.  146,  e  che proroga alcuni termini della legge n.
 47/1985  e,  quindi,  anche  per  cio'  solo,  deve   ritenersi   che
 l'integrazione  apportata dall'art. 8-quater sia logicamente comforme
 alla proroga dei termini  operata  dall'art.  1  cosicche'  le  opere
 eventualmente   demolite  dopo  il  22  giugno  1985  debbano  essere
 suscettibili  di  trattamento  sanzionatorio,  alla   stregua   delle
 denuncie presentabili entro il 31 dicembre 1985 e 31 dicembre 1986, e
 trovano giustificazione, tali  apparenti  discriminazioni  temporali,
 della necessita' di consentire un legittimo trattamento nei confronti
 di coloro che, in virtu' delle disposizioni contenute nella legge  n.
 47/1985,  hanno  adempiuto alle ordinanze sindacali di demolizione od
 hanno provveduto tempestivamente ad eliminare le opere  abusive.  Per
 tali   motivi   questo   pretore  ritiene  di  non  dover  accogliere
 l'eccezione proposta dalla difesa perche' manifestamente infondata.
    Diversamente,  d'ufficio,  il  pretore  ritiene  rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
 in  relazione all'art. 3 della Costituzione degli artt. 13 e 22 della
 legge n. 47 del 28 febbraio 1985 della parte in cui  tali  norme  non
 estendono  il  beneficio  della  estinzione  del reato di costruzione
 edilizia abusiva conseguente il rilascio di concessione in  sanatoria
 anche  nel  caso in cui l'opera sia stata demolita dall'interessato a
 seguito della modificazione della ordinanza sindacale di  demolizione
 e spontaneamente.
    Se  e'  vero infatti che il responsabile dell'abuso ha la facolta'
 di ottenere la concessione a sanatoria a seguito di  accertamento  di
 conformita' agli strumenti urbanistici al momento attuale ed a quello
 di realizzazione, conseguendo dal fatto l'estinzione del  reato,  non
 si  vede  perche'  tale importante conseguenza non possa derivare dal
 volontario comportamento del responsabile dell'abuso che  ottiene  il
 medesimo   risultato   di   ristabilire  la  situazione  preesistente
 limitando l'alterazione e la modificazione dell'ambiente, e quindi in
 modo  ancora  piu'  efficace.  Ne scaturisce quindi una disparita' di
 trattamento fra chi puo' ottenere la concessione a sanatoria e quindi
 beneficiare  della  conseguente declaratoria di estinzione del reato,
 mantenendo  pero'  l'opera  abusiva  pur  conforme   agli   strumenti
 urbanistici,  e  chi  ripristina  la  situazione  ambientale e quindi
 certamente  la  conformita'  agli  strumenti  urbanistici,   con   la
 demolizione  dell'opera  abusiva.  Poiche', come detto, la situazione
 finale e' identica  in  ambedue  i  casi,  esiste  indubbiamente  una
 disparita'  di  trattamento non ispirata a criteri di ragionevolezza.
 Infatti dell'estinzione del reato viene a beneficiare soltanto  colui
 che  ottiene  un  provvedimento  formale che acclara la situazione di
 conformita', e non colui che realizza in via di fatto la  conformita'
 agli strumenti urbanistici.
    Tale  ultima  questione  assume  indubbia  rilevanza al fine della
 decisione del presente procedimento, cosicche' la definizione  dovra'
 avvenire  dopo  che  la Corte costituzionale si sia pronunciata sulla
 legittimita' costituzionale delle citate norme.