IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 117/1986 proposto da Lydia Menicucci in Manes, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Colarizi, con domicilio presso lo studio del medesimo in Roma, via Guido d'Arezzo, 18, contro il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sua domiciliataria, per l'annullamento del provvedimento 16 novembre 1985, n. 46739, del Ministero dell'industria con quale e' stata rigettata l'istanza della ricorrente intesa all'attribuzione, ai fini pensionistici e di buonuscita, della qualifica di dirigente generale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costruzione in giudizio del Ministero intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 aprile 1988 in consigliere Ciminelli e uditi, altresi', l'avvocato Colarizi per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Polizzi per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O La dott.ssa Lydia Menicucci, primo dirigente del Ministero dell'industria, e' stata collocata a riposo nel 1973, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, col trattamento di fine servizio di dirigente superiore. Intervenuta la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul riassetto retributivo e funzionale del personale statale - il cui art. 162, interpretando il terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972, dispone che "tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in posseso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso" -, la dott.ssa Menicucci, ritenendo estensibile la nuova normativa anche ai primi dirigenti collocati a riposo ai sensi del citato art. 67, in data 27 giugno 1984 avanzava domanda al Ministero dell'industria perche' le venisse riconosciuta, ai fini dell'indennita' di buonuscita e della pensione, la qualifica di dirigente generale. Senonche' il Ministero dell'industria con provvedimento 16 novembre 1985, n. 469739, ha rigettato l'istanza sul presupposto che l'art. 162 citato (secondo una tesi della Corte dei conti, sezione contr. Stato, espressa nella delibera 14 gennaio 1982, n. 1259) consente l'estensione dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 soltanto ai primi dirigenti pervenuti in qualifica alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sulla dirigenza (12 dicembre 1972) sicche', essendo la Menicucci inquadrata a tale data come direttore di divisione del ruolo ad esaurimento e soltanto dal 14 giugno 1973 inquadrata come primo dirigente, il beneficio non poteva accordarsi. Con ricorso notificato il 20 gennaio 1986, depositato il 25 successivo in segreteria, la dott.ssa Menicucci ha impugnato il provvedimento, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi. I Motivo. - Violazione del combinato disposto degli artt. 59, 60, 62 e 67 del d.P.R. n. 748/1972 e 162 della legge n. 312/1980; eccesso di potere per illogicita' e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, condizionando l'applicazione dell'art. 162 ai primi dirigenti al possesso della qualifica alla data del 12 dicembre 1972, con esclusione di quanti avessero "conseguito" gli inquadramenti e le promozioni a primo dirigente successivamente, l'amministrazione avrebbe equivocato tra "inquadramento" nella dirigenza e "promozione" a dirigente, ponendo sullo stesso piano situazioni diverse mentre nella specie, indipendentemente dalla data del conferimento delle funzioni - per tutti successiva al 12 dicembre 1972 - ed indipendentemente da eventuali retrodatazioni, tutti i destinatari del primo inquadramento nella dirigenza sono stati posti dal d.P.R. n. 748/1972 sullo stesso piano, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso alla dirigenza sia per quel che riguarda il riconoscimento di anzianita' pregresse (artt. 59, primo ed ottavo comma, e 62, secondo comma). II Motivo. - Illegittimita' costituzionale degli artt. 67 del d.P.R. n. 748/1972 e 162 della legge n. 312/1980 per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. La tesi dell'amministrazione crea disparita' di trattamento sia fra i direttori di divisione nominati primi dirigenti in sede di primo inquadramento sia, e ancor piu', fra i direttori di divisione del ruolo ad esaurimento, potendo alcuni conseguire la qualifica di dirigente generale altri la qualifica a dirigente superiore, e cio' in virtu' di un termine di riferimento - la data del 12 dicembre 1972 - assolutamente ininfluente sull'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con evidente sperequazione in ordine al beneficio dell'art. 67 tra direttori di divisione inquadrati primi dirigenti (e cioe' in posizione poziore) e direttori di divisione rimasti nei ruoli ad esaurimento, ben potendo quest'ultimi, per effetto di promozioni successive al 12 dicembre 1972 (ma con decorrenza anteriori), conseguire la qualifica di dirigente generale, preclusa, invece, ai colleghi inquadrati primi dirigenti. Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'industria con memoria del 16 aprile 1988 si e' opposto al ricorso ribadendo la tesi della Corte fatta propria nell'atto impugnato. D I R I T T O Come noto, il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, entrato in vigore il 12 dicembre 1972 ha istituito le qualifiche di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale, trasformando contestualmente in qualifiche ad esaurimento quelle preesistenti di direttore di divisione e di ispettore generale. Ai fini del c.d. "esodo", l'art. 67, terzo comma, del decreto ha previsto poi che il personale che alla data di entrata in vigore del decreto rivestisse le qualifiche di direttore di divisione o di ispettore generale venisse assimilato ai funzionari con qualifica di primo dirigente o di dirigente superiore per l'attribuzione, al momento del collocamento a riposo, delle qualifiche di dirigente superiore e di dirigente generale, ai fini del trattamento di quiescenza. Con l'art. 162 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. n. 748/1972 e' stato "interpretato" nel senso che tutti coloro che avessero conseguito le promozioni nel ruolo ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, fossero considerati in possesso della qualifica dirigenziale, con la conseguenza per i direttori di divisione e gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento di poter essere colocati a riposo, rispettivamente, con la qualifica di dirigente superiore e dirigente generale. 2. - La ricorrente, gia' primo dirigente nell'amministrazione dell'industria e commercio, inquadrata in tale qualifica nel giugno 1973, e' stata collocata a riposo ai sensi dell'art. 67, terzo comma, del d.P.R. n. 748/1972, con un aumento di sette anni di anzianita' e la qualifica di dirigente superiore, fruendo del relativo trattamento di fine servizio. Nel 1983, chiedeva all'amministrazione il riesame della propria posizione onde fruire del trattamento di quiescenza del dirigente generale in applicazione dell'art. 162 della legge n. 312/1980. Col provvedimento impugnato la domanda e' stata respinta sul presupposto che la qualifica superiore poteva attribuirsi, secondo il citato art. 162, soltanto ai primi dirigenti gia' tali al 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto sulla dirigenza (oltre, naturalmente, ai funzionari del ruolo ad esaurimento con qualifica, sempre a tale data, di ispettore generale). 3. - Nel primo motivo si denuncia violazione del d.P.R. n. 748/1972 sostenendosi che l'amministrazione non poteva ritenersi vincolata alla data del 12 dicembre 1972 per individuare i primi dirigenti aventi diritto al beneficio perche', secondo il sistema di accesso alla dirigenza previsto dal citato d.P.R. n. 748/1972, rileva ex art. 62, secondo comma, la posizione di carriera acquisita prima dell'entrata in vigore del decreto, ond'e' che, indipendentemente dal momento dell'effettivo inquadramento, il direttore di divisione pervenuto alla qualifica di primo dirigente puo' fruire dell'art. 162 se col riconoscimento dell'anzianita' pregressa risultava in qualifica a tale data. Sicche' nella specie, pur essendo stata inquadrata primo dirigente il 14 giugno 1973, la ricorrente sostiene che con i due anni a lei riconosciuti nella qualifica ex citato art. 62, secondo comma, ben poteva ottenere il trattamento pensionistico di dirigente generale. La tesi pero' va respinta perche' palesemente in contrasto con l'espressa disposizione dell'art. 67, secondo comma, del d.P.R. n. 748/1972, ribadita dall'art. 162 della legge di riassetto, che fa riferimento alla data del 12 dicembre 1972 per l'attribuzione del beneficio. 4. - Fondati sembrano invece i rilievi di incostituzionalita' sollevati in subordine dalla ricorrente contro il citato art. 162. 4.1. - Ed invero non e' chi non veda che l'assimilazione delle qualifiche previste dall'art. 162 fra quelle della carriera direttiva del ruolo ad esaurimento e quelle dirigenziali introdotte dal d.P.R. n. 748/1972 in realta' comporta una radicale innovazione nel sistema del pensionamento anticipato regolato dall'art. 67, terzo comma, del citato d.P.R., dato che in tal modo si assicura ai funzionari della vecchia carriera direttiva un trattamento pensionistico superiore a quello dei dirigenti, e dunque inversamente proporzionale alla posizione che il personale delle due categorie rispettivamente assume nell'ordinamento. La qualcosa, diversamente da come si ritenne dalla sezione nella decisione 24 dicembre 1984, n. 924, non costituisce un evento di mero fatto determinato dalla libera scelta di chi abbia preferito il pensionamento anticipato, perche' la richiesta di pensionamento anticipato puo' comportare la rinuncia a possibili sviluppi di carriera ma non giustificare che funzionari che all'atto del collocamento a riposo sono in posizioni deteriori vedano invertita in sede di pensionamento la loro posizione rispetto a chi abbia sviluppato meglio la propria carriera. E tutto cio', come gia' rilevato nella precedente ordinanza della sezione n. 2253, del 21 dicembre 1987, non appare solo in contrasto col principio di ragionevolezza dell'art. 3 della Costituzione, ma sembra violare anche il successivo art. 97, primo comma, dal momento che l'art. 162 in questione non sembra contenere - almeno espressamente - alcuna possibilita' per l'amministrazione di riesaminare situazioni che, come quella di specie, di fatto pongano in evidenza tali discordanze. 4.2. - Il collegio peraltro conosce la decisione 26 novembre-17 dicembre 1987, n. 521, con cui la Corte costituzionale ha giudicato non fondata analoga questione di illegittimita' sollevata dalla Corte dei conti (con ordinanza 26 febbraio 1986, terza sezione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 52, 1a serie speciale 1986). Nondimeno reputa che non possano ritenersi superati gli effetti perversi dall'art. 162 sul mero rilievo formale - su cui poggia la decisione - che gli ispettori generali ad esaurimento, in quanto pervenuti a tale qualifica previo scrutinio per merito comparativo (secondo gli artt. 168 e 169 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e 38 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), siano meritevoli di maggiore apprezzamento dei colleghi passati alla dirigenza ex art. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 748/1972, sulla base della sola anzianita' in ruolo e su semplice giudizio di non demerito. E cio' sotto un duplice profilo. Primo, perche' dopo l'inquadramento nella dirigenza ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n. 748/1972 e la copertura dei posti residui nelle qualifiche dirigenziali, secondo il successivo art. 62, da parte degli ispettori generali e dei direttori di divisione ad esaurimento, le promozioni in queste due qualifiche mediante scrutini per merito comparativo, per le conseguenti riduzioni di personale interessato, aggravate anche dagli effetti dell'esodo volontario previsto dall'art. 67 dello stesso d.P.R. (peraltro in coincidenza anche con le prime attuazioni della legge 24 maggio 1970, n. 336), non possono assimilarsi alle procedure selettive originariamente concepite dagli artt. 168 e 169 del d.P.R. n. 3/1957, e 38 del d.P.R. n. 1077/1970: sicche' non del tutto diversi sono in realta' da considerare il sistema di accesso alla dirigenza e quello di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento. Secondo, perche' la qualifica di primo dirigente, per tutta la serie di compiti, di responsabilita' e di oneri che notoriamente la caratterizzano (cfr. in particolare gli artt. 6, 9, 10, 11, 12, 19 e 20 del piu' volte citato d.P.R. n. 748/1972), deve necessariamente ritenersi piu' elevata della qualifica di ispettore generale ad esaurimento che si contrappone nella specie: a prescindere dalla brevita' di tempo in cui le funzioni dirigenziali siano state, come nella specie, esercitate. Ed invero i dirigenti, come noto, massimamente per quanto disposto dall'art. 19 del d.P.R. n. 748/1972, vanno considerati in una posizione del tutto differenziata dal personale direttivo ad esaurimento, sia per l'ampia autonomia d'azione di cui fruiscono, essendo chiamati ad impartire le generali direttive dell'amministrazione nel quadro degli indirizzi politici-amministrativi segnati dagli organi politici od elettivi, sia per la rilevanza esterna delle loro funzioni allorche' preposti in settori operativi. 4.3. - Di qui, dunque, la rilevata incongruenza che sembra discendere in sede di trattamento di quiescenza tra i funzionari gia' transitati alla dirigenza allorche' intervenne l'art. 162 della legge di riassetto e gli ispettori generali ad esaurimento promossi in questa qualifica dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748/1972. Sicche' si rende opportuno rimettere la questione alla Corte costituzionale perche' voglia affermare se la norma contenuta nel ripetuto art. 162 possa intendersi nel senso da consentire alle amministrazioni statali rivalutazioni pensionistiche dei funzionari interessati, atte a compensare la discordanza fin qui evidenziata, o se, non permettendo tali operazioni, la norma contrasti con detti principi costituzionali.