IL PRETORE
    Letti gli atti del procedimento penale n. 5532/1987 r.g. di questo
 ufficio;
    Letti  i  motivi  di  opposizione  al  decreto  penale n. 310/1988
 pronunciato in data 23 settembre 1988 nei confronti di Zanon Domenico
 e  Carraro  Severino imputati del reato previsto e punito dagli artt.
 110 del c.p. e 292 del testo unico delle leggi doganali n. 43/1973 in
 riferimento  al  dettato dell'art. 216 del medesimo testo unico nella
 parte in cui prevede che la violazione della Convenzione di New  York
 del 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con legge del
 27 ottobre 1957, n. 1163, sia sanzionata penalmente  ai  sensi  delle
 disposizioni relative al contrabbando doganale;
    Rilevato che a mente dei principi traibili dal Trattato istitutivo
 della Comunita' economica europea e,  in  particolare,  dai  principi
 traibili  dall'interpretazione dell'art. 95 del detto Trattato, cosi'
 come sistematicamente dichiarato dalla giurisprudenza comunitaria, e'
 fatto  divieto  agli  Stati  membri  di  ripristinare dazi doganali o
 misure d'effetto equivalenti compromettendo cosi' il principio  della
 libera   circolazione  delle  merci  in  ambito  comunitario,  e  che
 l'attuazione concreta  di  detto  principio  e'  assicurata  a  mezzo
 dell'eliminazione  di  ogni  forma di protezione di tal che gli Stati
 membri lederebbero il fondamento della  detta  liberta'  di  transito
 qualora  applicassero alle merci provenienti da paesi membri verso il
 proprio territorio diritti di transito o altre  imposizioni  relative
 al  transito  che non fossero dirette a compensare gli oneri relativi
 alle sole spese di trasporto (Corte di giustizia, sentenza  16  marzo
 1983, ma anche sentenza 3 ottobre 1985);
    Rilevato  ancora  che  la  stessa  suprema  Corte di cassazione ha
 testualmente pronunciato che ove si tratti di  merce  comunitaria  in
 temporanea  importazione,  l'importazione definitiva conseguente alla
 immissione al consumo della stessa merce nel territorio doganale  non
 determina  anche  la sottrazione al pagamento dei diritti di confine,
 dato che tali  diritti  non  sono  affatto  dovuti,  appunto  per  il
 carattere  comunitario  dei beni, con cio' negando la sussistenza del
 delitto di contrabbando doganale alla luce  del  concetto  di  unione
 doganale comunitaria (Cass. 26 giugno 1988, n. 1363);
    Rilevato  altresi'  che  il  delitto  di  contrabbando doganale si
 perfeziona nei confronti di chiunque violi il disposto  della  citata
 Convenzione  di  New  York  rammentata  dall'art.  216  del t.u.l.d.,
 ovverosia nei confronti di chiunque, avendo la residenza  normale  in
 Stato diverso da quello verso cui effettui l'importazione, immetta al
 consumo il veicolo importato  attraverso  la  cessione  dello  stesso
 oppure  lo  usi  oltre il termine semestrale entro cui e' concessa la
 franchigia dai diritti  doganali,  indipendentemente  dal  fatto  che
 l'autore di tale condotta sia o meno cittadino comunitario;
    Considerato  che  Zanon  Domenico  e' cittadino italiano immigrato
 definitivamente dalla Francia il 13 febbraio 1987 e,  a  suo  favore,
 reclama  l'attuazione  dei  su detti principi il cui apprezzamento ed
 applicazione sono competenza  esclusiva  della  Corte  costituzionale
 alla  quale  spetta  la  valutazione di conformita' all'art. 11 della
 Carta fondamentale di tutte le disposizioni di legge statale  che  si
 assumano  costituzionalmente  illegittime  in quanto pregiudichino la
 perdurante  osservanza  di  principi  fondamentali   dell'ordinamento
 comunitario  direttamente  desumibili  dal Trattato di Roma (25 marzo
 1957) istitutivo della  C.E.E.  (Corte  costituzionale,  sentenza  23
 dicembre  1986,  n. 286, e sentenza n. 170/1984 nonche' ordd. nn. 47,
 48 e 81 del 1985);
    Considerato  ancora che per le conseguenze che potrebbero derivare
 da una pronuncia di accoglimento da parte del giudice delle leggi  la
 questione  si  presenta  rilevante  rispetto al giudizio in cui viene
 sollevata e, per quanto in motivazione della presente ordinanza,  non
 manifestamente infondata;